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Data pubblicazione: 07 agosto 2006

Delibera 07 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 192/06

Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di incentivi alla interrompibilità delle forniture di gas naturale, e disposizioni transitorie ed urgenti in materia di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 7 agosto 2001, n. 184/01 (di seguito: deliberazione n. 184/01) come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 21 gennaio 2006, n. 10/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2006, n. 84/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 171/06 (di seguito: deliberazione n. 171/06).

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 166/05 l'Autorità ha disposto la riduzione dei corrispettivi di capacità CPu e CRr nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica;
  • l'articolo 18, comma 18.6 della deliberazione n. 166/05 ha disposto che per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4 della medesima deliberazione, l'impresa di trasporto applichi ai punti di riconsegna di cui al precedente alinea una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr pari al 30 per cento dei medesimi corrispettivi;
  • con la deliberazione dell'Autorità n. 297/05 è stato istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas, alimentato dalla quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
  • con la deliberazione n. 184/01, l'Autorità ha adottato una direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale ed ha disposto che nei contratti di fornitura stipulati con i clienti idonei sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:
    • sei mesi, in caso di contratti di durata pluriennale;
    • tre mesi, in caso di contratti di durata annuale;
  • con la deliberazione n. 207/02, l'Autorità ha adeguato il riconoscimento della facoltà di recesso prevista per i clienti idonei con la deliberazione n. 184/01, prevedendo un preavviso non superiore a trenta giorni, nel caso di contratti con clienti finali che si trovano nella condizione di cliente idoneo a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2003;
  • il decreto 4 agosto 2006 prevede, per ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, l'obbligo di concordare con detti clienti una interrompibilità della fornitura che consenta una interruzione garantita delle proprie forniture in misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti nei trenta giorni precedenti l'interruzione, per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007;
  • il decreto 4 agosto 2006 ha disposto altresì che l'Autorità, con propria deliberazione, stabilisca misure per incentivare il ricorso all'interrompibilità delle forniture di gas naturale tra le quali l'aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilità di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • le proposte tariffarie approvate con la deliberazione n. 171/06 prevedono corrispettivi unitari che sono stati dimensionati sulla base di una riduzione del 30% dei corrispettivi CPu e CRr relativi ad una potenziale capacità interrompibile, individuata ai sensi della procedura di emergenza climatica, pari a 8,3 milioni di metri cubi/giorno come comunicato dalla società Snam Rete Gas in data 7 agosto 2006 (prot. Autorità n. 19417 del 7 agosto 2006).

Ritenuto che:

  • sia necessario procedere con urgenza agli adempimenti di cui al predetto decreto, anche in considerazione delle procedure di conferimento per l'anno termico 2006-2007 attualmente in corso;
  • sia necessario escludere dalla riduzione i corrispettivi unitari di capacità per il trasporto nei punti di entrata e i corrispettivi unitari variabili, in quanto i suddetti corrispettivi sono applicati rispettivamente alle capacità conferite nei punti di entrata della rete nazionale e all'energia associata al gas immesso in rete che non sono riconducibili alle capacità conferite nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali allacciati alle reti di trasporto;
  • prevedere che nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi del decreto 4 agosto 2006, l'impresa di trasporto applichi a partire dall'anno termico 2006-2007 una riduzione dei corrispettivi CPu, CRrCMpari al 90 per cento dei medesimi corrispettivi definiti ai sensi della deliberazione n.171/06, in modo tale che la riduzione applicata ai suddetti punti di riconsegna approssimi una riduzione media complessiva dei corrispettivi di trasporto pari al 50 per cento;
  • sia necessario prevedere che le onerosità aggiuntive per le imprese di trasporto derivanti dalle maggiori riduzioni di cui al precedente alinea trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione n. 297/05;
  • sia opportuno prevedere l'estensione a tutto l'anno termico 2006-2007 della maggiorazione dei corrispettivi di cui al punto 1 della deliberazione n. 297/05 e demandare a successivo provvedimento la definizione delle modalità di copertura delle onerosità aggiuntive di cui al precedente alinea, prevedendo anche la compensazione delle partite dare/avere nei confronti del fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas;
  • sia necessario, fermo restando quanto stabilito con le deliberazioni n. 184/01 e n. 207/02, prevedere in via transitoria ed urgente, per l'anno termico 2006-2007 la possibilità per i clienti industriali di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 al solo fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità;
  • sia altresì necessario prevedere un termine ed un congruo preavviso per l'esercizio della facoltà di cui al precedente alinea, al fine di garantire la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale

DELIBERA

  1. di approvare le seguenti rettifiche della deliberazione n. 166/05:
    1. l'articolo 18, comma 18.6 è sostituito dal seguente comma:
      "18.6 Per l'anno termico 2005-2006, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'articolo 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CPuCRr pari al 30 per cento e nei casi di cui all'articolo 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi.";
    2. all'articolo 18, dopo il comma 18.6, è aggiunto il seguente comma:
      "18.6.1 Per l'anno termico 2006-2007, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4, l'impresa di trasporto applica ai punti di riconsegna di cui all'articolo 10, comma 10.2, una riduzione dei corrispettivi CPuCRr e CMpari al 90 per cento e nei casi di cui all'articolo 10, comma 10.3, una maggiorazione del 60 per cento dei medesimi corrispettivi";
    3. l'articolo 15, comma 15.3, lettera b), terzo alinea è sostituito dal seguente alinea:
      "- REFNt-2, REFRt-2 sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico t-2, al lordo di eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto ai sensi dell'articolo 10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/06, e inclusivi delle eventuali coperture dei maggiori oneri sostenuti ai sensi della deliberazione 7 agosto 2006, n. 192/06, operate dal fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05;";
  2. di prevedere che gli oneri aggiuntivi per le imprese di trasporto derivanti dalle maggiori riduzioni di cui al punto 1, lettera b, trovino copertura mediante il fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas di cui alla deliberazione n. 297/05;
  3. di prevedere che le quote percentuali addizionali di cui al punto 1 della deliberazione n. 297/05 vengano applicate fino al 30 settembre 2007;
  4. di definire, con successivo provvedimento dell'Autorità, le modalità di compensazione del gettito riscosso con l'applicazione delle quote percentuali addizionali con i maggiori oneri di cui al precedente punto 2, e le modalità di riconoscimento da parte della Cassa, degli eventuali oneri non compensati;
  5. di prevedere per i clienti industriali, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 184/01, come modificata dalla deliberazione n. 207/02, per l'anno termico 2006-2007, la possibilità di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 unicamente al fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità;
  6. di stabilire che il recesso di cui al precedente punto può essere esercitato entro il 30 ottobre 2006, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;
  8. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 166/05 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.