Comunicato stampa
Definiti gli incentivi per le forniture interrompibili di gas per i clienti industriali e le disposizioni in materia di recesso dai contratti di fornitura gas
Milano, 8 agosto 2006
L'Autorità ha definito gli incentivi per l'interrompibilità delle forniture
di gas naturale per i clienti industriali. La deliberazione è stata presa in
attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 agosto
2006 in tema di misure per far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo
periodo invernale, secondo cui il ricorso ai contratti interrompibili consente
di ridurre il fabbisogno di gas laddove, nelle fasi di eventuale emergenza, non
si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva.
L'incentivo introdotto dall'Autorità riduce il corrispettivo di trasporto di
gas del 50% per le forniture interrompibili rispetto alle forniture non
interrompibili.
L'Autorità ha inoltre stabilito che, per facilitare la eventuale
sottoscrizione di contratti di fornitura di gas naturale con clausola di
interrompibilità, i clienti industriali hanno la possibilità di recedere, entro
il 30 ottobre 2006 e con preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, dai
contratti di fornitura sottoscritti prima del 4 agosto 2006.