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Comunicato stampa

Definiti gli incentivi per le forniture interrompibili di gas per i clienti industriali e le disposizioni in materia di recesso dai contratti di fornitura gas

Milano, 8 agosto 2006

L'Autorità ha definito gli incentivi per l'interrompibilità delle forniture

di gas naturale per i clienti industriali. La deliberazione è stata presa in

attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 agosto

2006 in tema di misure per far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo

periodo invernale, secondo cui il ricorso ai contratti interrompibili consente

di ridurre il fabbisogno di gas laddove, nelle fasi di eventuale emergenza, non

si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva.

L'incentivo introdotto dall'Autorità riduce il corrispettivo di trasporto di

gas del 50% per le forniture interrompibili rispetto alle forniture non

interrompibili.

L'Autorità ha inoltre stabilito che, per facilitare la eventuale

sottoscrizione di contratti di fornitura di gas naturale con clausola di

interrompibilità, i clienti industriali hanno la possibilità di recedere, entro

il 30 ottobre 2006 e con preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, dai

contratti di fornitura sottoscritti prima del 4 agosto 2006.

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