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Data pubblicazione: 02 agosto 2006

Delibera 31 luglio 2006

Delibera/Provvedimento 169/06

Approvazione di proposte di modifica del codice di rete della società Snam Rete Gas Spa e del codice di rete della Società Gasdotti Spa, ai sensi delle deliberazioni 4 agosto 2005, n. 178/05, 3 marzo 2006, n. 50/06, e 15 marzo 2006, n. 53/06 e integrazioni alla deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare, l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n.164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n. 481/95;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02) e sue successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione 31 luglio 2003, n. 91/03 (di seguito: deliberazione n. 91/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 144/04 ( di seguito: deliberazione n. 144/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2005, n. 5/05 (di seguito: deliberazione n. 5/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2006, n. 53/06 (di seguito: deliberazione n. 53/06).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione n. 137/02;
  • la deliberazione n. 137/02:
    • agli articoli 9 e 10, disciplina le modalità di conferimento delle capacità di trasporto;
    • all'articolo 17, disciplina i corrispettivi per il bilanciamento del sistema, ivi compresi corrispettivi per i punti interconnessi con gli stoccaggi previsti al comma 17.4;
    • all'articolo 19, comma 3, prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • la deliberazione n. 178/05 ha modificato la disciplina del conferimento delle capacità di trasporto prevedendo, all'articolo 16, comma 2, che "la capacità di trasporto è conferita all'operatore del terminale nella misura da questi richiesta";
  • la deliberazione n. 50/06, all'articolo 15, introduce corrispettivi di capacità con riferimento a punti di uscita verso gli stoccaggi; e che tale previsione comporta l'adeguamento dei corrispettivi per il bilancio del sistema di trasporto previsti nella deliberazione n. 137/02;
  • con la deliberazione n. 53/06, l'Autorità ha modificato e integrato la deliberazione n. 137/02, riguardo alla disciplina del conferimento della capacità di trasporto, e riguardo alla disciplina relativa alla predisposizione e aggiornamento dei codici di rete di trasporto; e che a tal fine ha previsto che le società Snam Rete Gas e SGI predisponessero l'aggiornamento dei propri codici di rete per il recepimento di tali modifiche e integrazioni.
  • in conseguenza di quanto sopra, le società Snam Rete Gas e SGI hanno presentato proposte di modifica dei propri codici di rete, rispettivamente con nota in data 3 maggio 2006 (prot. Autorità n. 10866), successivamente integrata in data 7 luglio 2006 (prot. Autorità n. 16342), e con nota in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15704) atte a recepire:
    • con riferimento a entrambe le proposte, la deliberazione n. 53/06 per la parte relativa alla disciplina del conferimento della capacità di trasporto; e
    • con riferimento alla proposta della società Snam Rete Gas, anche a recepire le disposizioni contenute nelle deliberazioni n. 178/05 e n. 50/06 citate nei precedenti alinea;
  • le proposte delle società Snam Rete Gas e SGI, per la parte riguardante la disciplina del conferimento di capacità risultano coerenti con la deliberazione n. 137/02, come modificata dalla deliberazione n. 53/06; e che per le parti rimanenti, la proposta Snam Rete Gas risulta coerente con le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, della deliberazione n. 178/05, e di cui all'articolo 15, della deliberazione n. 50/06.

Considerato che:

  • con la delibera n. 91/03, l'Autorità ha avviato, contestualmente all'approvazione dei codici di rete, un procedimento per la modifica della deliberazione n. 137/02 in relazione a specifici profili del servizio di trasporto, tra i quali la disciplina del conferimento di capacità nei casi di avviamento di talune tipologie di impianti; e che a seguito di tale procedimento l'Autorità ha emanato le deliberazioni n. 144/04 e n. 5/05, recanti disposizioni per i casi di avviamento;
  • in conseguenza delle deliberazioni n. 144/04 e n. 5/05, il codice di rete SGI, con riferimento alla disciplina del conferimento di capacità di trasporto nei casi di avviamento presso punti di riconsegna sulle reti di trasporto regionali, contiene clausole incoerenti con le disposizioni di tali deliberazioni, contenute nel capitolo 5, paragrafo 5.9.1.3, terzo capoverso, secondo alinea; nel capitolo 6, paragrafo 6.2, punto 2), e nel capitolo 13, paragrafo 13.2.3, secondo capoverso.

Ritenuto che:

  • sia necessario approvare le sopra richiamate proposte di modifica e pubblicare nel sito internet dell'Autorità i relativi codici di rete conseguentemente modificati;
  • sia opportuno integrare la deliberazione n. 137/02 al fine di adeguarne il contenuto:
    • con il disposto di cui all'articolo 16, comma 2, della deliberazione n. 178/05,
    • con il disposto dell'articolo 15 della deliberazione n. 50/06, applicando ai punti di uscita verso gli stoccaggi la disciplina del bilanciamento prevista per i punti di entrata dagli stoccaggi;
  • sia altresì necessario adeguare il codice di rete SGI al quadro normativo esistente con riferimento alla disciplina del conferimento di capacità di trasporto relativa ai casi di avviamento

DELIBERA

  1. di approvare le proposte di modifica dei codici di rete per l'attività di trasporto formulate dalle società Snam Rete Gas Spa (Allegato A) e Società Gasdotti Italia Spa (Allegato B);
  2. di sopprimere le seguenti clausole contenute nel codice di rete della Società Gasdotti Italia Spa:
    1. capitolo 5, paragrafo 5.9.1.3, terzo capoverso, secondo alinea, ove è riportata la dizione "al 25% in tutto il periodo di avviamento (nel caso di avviamenti relativi ad impianti di cui al punto 2 del paragrafo 6.2)";
    2. capitolo 6, paragrafo 6.2, punto 2), ove è riportata la dizione "per tutte le altre tipologie di Punti di Riconsegna su RR, il periodo di 6 mesi successivo all'inizio del servizio di trasporto per il nuovo Punto di Riconsegna su RR";
    3. capitolo 13, paragrafo 13.2.3, secondo capoverso, ove è riportata la dizione "Il particolare trattamento della capacità, nel caso di avviamenti di Punti di Riconsegna su RR, descritto al sottoparagrafo 5.9.1.3, è un esempio concreto di applicazione di questo principio. All'Utente è infatti consentito un impegno di capacità variabile nel tempo e, per i primi 4 mesi di avviamento, generalmente inferiore alla punta massima. Inoltre, non vengono applicati i corrispettivi di scostamento per i 6 mesi di durata dell'avviamento. Questo trattamento, che agevola gli Utenti, rappresenta uno degli esempi di servizio di qualità offerto dal Trasportatore";
  3. di modificare la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, come segue:
    1. all'articolo 8, il comma 8.1 è sostituito dal seguente:
      "8.1 La richiesta di conferimento della capacità di trasporto è presentata:
      • nei punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione, dalle relative imprese di rigassificazione, per quanto funzionale all'erogazione del servizio di rigassificazione ai propri utenti;
      • in tutti gli altri punti, dai soggetti che hanno i requisiti per accedere al servizio, ai sensi degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 164/00, indicando:
        1. i termini temporali e le possibili estensioni del contratto per cui viene richiesto l'accesso;
        2. nel caso di vendita ai clienti finali, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 giugno 2002."
    2. all'articolo 17, il comma 17.4 è sostituito dal seguente:
      "17.4 Nel caso in cui, almeno una volta in un anno, nell'arco di un mese, presso il punto di entrata dagli stoccaggi e/o di uscita verso gli stoccaggi, la quantità immessa in rete o prelevata dalla rete da un utente superi la relativa capacità di trasporto ivi conferita nel medesimo arco temporale, l'impresa di trasporto applica un corrispettivo di bilanciamento pari ad 1,25 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità presso tale punto, moltiplicato per la massima capacità utilizzata in tale punto dall'utente nell'anno e non preventivamente conferita."
  4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento ed i codici di rete delle predette società modificati ai sensi dei punti 1 e 2, nonché la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, come modificata dal presente provvedimento;
  5. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, in persona del rappresentante legale pro tempore, alle società:
    • Snam Rete Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano);
    • Società Gasdotti Italia Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


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