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Data pubblicazione: 06 agosto 2007

Delibera 01 agosto 2007

Delibera/Provvedimento 203/07

Approvazione di proposte di modifica dei codici di rete per l'attività del trasporto delle società Snam Rete Gas S.p.A. e Società Gasdotti Italia S.p.A., ai sensi delle deliberazioni 31 luglio 2006, n. 168/06 e 2 febbraio 2007, n. 17/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 agosto 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, in particolare l'articolo 22;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04), in particolare l'articolo 1, comma 17;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare, l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n. 481/95;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione n. 168/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07.

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
  • l'articolo 19, comma 3, della deliberazione n. 137/02, prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • con la deliberazione n. 168/06, l'Autorità ha stabilito, ai sensi del decreto 28 aprile 2006, le modalità di definizione e conferimento delle capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto, risulti rilasciata una esenzione dal diritto di accesso dei terzi ai sensi dell'articolo1, comma 17, della legge n. 239/04 e in conformità all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE (di seguito: esenzione); e che dette infrastrutture comprendono esclusivamente terminali di rigassificazione di Gnl;
  • il decreto 28 aprile 2006 prevede in particolare, all'articolo 4, comma 3, che nel caso dei terminali di rigassificazione per i quali sia rilasciata una esenzione, la capacità di trasporto funzionale alla capacità di rigassificazione ulteriore rispetto alla quota oggetto di esenzione è conferita secondo la richiesta dell'impresa di rigassificazione "in relazione agli ulteriori impegni contrattuali da essa sottoscritti con gli utenti del servizio di rigassificazione"; e che tale principio è recepito anche con riferimento alle ulteriori capacità che residuano dall'esenzione, dall'articolo 6, comma 6.4, della deliberazione n. 168/06 nonché dall'articolo 9, comma 9.1.1 della deliberazione n. 137/02;
  • con lettera in data 20 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10086) la società Snam Rete Gas ha presentato una proposta di modifica del proprio codice di rete al fine di recepire le disposizioni della deliberazione n. 168/06;
  • su richiesta degli Uffici dell'Autorità (nota in data 10 luglio 2007 prot. GB/M07/3141/GAS/DTS/LM), la medesima società ha nuovamente presentato la proposta di cui al precedente alinea con integrazioni e modifiche al fine di assicurare la completa adesione alle sopra citate disposizioni di cui al del decreto 28 aprile 2006, alla deliberazione n. 168/06 e alla deliberazione n. 137/02; e che la nuova proposta della società Snam Rete Gas, inviata con nota in data 25 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19227) risulta coerente con la deliberazione n. 168/06 e con la deliberazione n. 137/02.

Considerato che:

  • con la deliberazione n. 17/07 l'Autorità ha definito i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 e ha attuato una ridefinizione dei processi allocativi, sia in termini di responsabilità dei soggetti interessati sia in termini di tempistiche e modalità operative;
  • con la medesima deliberazione l'Autorità ha previsto che le imprese di trasporto Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia presentassero per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte;
  • in recepimento di tale deliberazione le società Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia hanno presentato proposte di modifica dei propri codici di rete, rispettivamente con note in data 7 giugno 2007 (prot. Autorità n. 13964) e in data 25 luglio 2007 (prot. Autorità.n. 19407 del 26 luglio 2007);
  • le proposte di modifica di cui ai precedenti considerati risultano coerenti con le disposizioni delle deliberazioni cui le medesime proposte si riferiscono.

Ritenuto che:

  • sia pertanto opportuno verificare positivamente e conseguentemente approvare per quanto di competenza le sopra richiamate proposte di modifica e pubblicare sul sito internet dell'Autorità i relativi codici di rete conseguentemente modificati

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificate e conseguentemente di approvare per quanto di competenza le proposte di modifica del codice di rete per l'attività di trasporto formulate dalla società Snam Rete Gas S.p.A. e trasmesse con nota in data 7 giugno 2007 (prot. Autorità n. 13964) e con nota in data 24 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19227 del 25 luglio 2007) (Allegato A);

  2. di considerare positivamente verificate e conseguentemente di approvare per quanto di competenza le proposte di modifica del codice di rete per l'attività di trasporto formulate dalla Società Gasdotti Italia S.p.A. e trasmesse con nota 25 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19407) (Allegato B);
  3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e i codici di rete delle predette società modificati ai sensi dei punti 1 e 2;
  4. di notificare alle società Snam Rete Gas S.p.A, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), e Società Gasdotti Italia S.p.A, con sede legale in Via del Lauro 7, 20121 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.


Allegati: