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Data pubblicazione: 16 dicembre 2005

Delibera 12 dicembre 2005

Delibera/Provvedimento 266/05

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Stogit Spa per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12-12-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 27 febbraio 2002, n. 26/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
  • il documento recante "Chiarimenti in merito all'applicazione della deliberazione n. 119/05", pubblicato nel sito internet dell'Autorita il 5 agosto 2005 (di seguito: i Chiarimenti).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 119/05, l'Autorita ha definito la disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio, ai sensi della quale gli esercenti sono tenuti, tra l'altro, a sottoporre all'Autorita, per la preventiva verifica di conformita, uno schema di codice di stoccaggio;
  • l'articolo 8 della citata deliberazione regola modalita con cui l'impresa di stoccaggio offre, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorita, i servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico, nonche il servizio per il bilanciamento operativo delle imprese di trasporto; e che il medesimo articolo prevede che l'offerta di servizi diversi avvenga sulla base di condizioni tecniche ed economiche predisposte dalla stessa impresa di stoccaggio purche:
    1. tali condizioni siano coerenti con i requisiti previsti al comma 8.6, in particolare, "non costituiscano una limitazione all'accesso, ne un impedimento per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico", "non pregiudichino l'ottimizzazione delle capacita di stoccaggio", e "consentire una corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento";
    2. la coerenza tra le predette condizioni ed i requisiti sopra richiamati sia preventivamente verificata dall'Autorita in occasione della verifica in ordine alla proposta di codice di stoccaggio, o alle relative proposte di aggiornamento;
  • il combinato disposto dei commi 15.3, 15.4 e 15.6 della deliberazione n. 119/05:
    • da un lato, fissa i corrispettivi dovuti dall'utente per il bilanciamento del sistema, nei casi di:
      1. erogazione di quantitativi di gas in misura superiore alla capacita di punta giornaliera in precedenza conferita;
      2. iniezione in stoccaggio di quantitativi di gas in misura superiore alla capacita di spazio in precedenza conferita;
      3. erogazione di quantitativi di gas in misura superiore a quelli detenuti in stoccaggio dal medesimo utente;
    • dall'altro lato, consente all'utente che stia determinando una situazione di sbilanciamento, di porvi rimedio mediante cessioni e acquisti di gas, entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati relativi alla sua posizione;
  • in forza del combinato disposto dei c ommi 15.10 e 15.12 della deliberazione n. 119/05, l'impresa di stoccaggio e tenuta a ridistribuire ai propri utenti, secondo il criterio pro quota, i proventi derivanti dall'applicazione dei predetti corrispettivi, con la sola eccezione di quelli applicati alle capacita di punta giornaliere, ulteriori a quelle complessivamente conferite (cc.dd. capacita di punta addizionali), che l'impresa di stoccaggio rendesse disponibili durante il periodo di emergenza climatica di cui al decreto ministeriale 26 settembre 2001;
  • i commi 15.7 e 15.8 disciplinano i corrispettivi dovuti, per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica, dall'utente che ne abbia determinato il prelievo, distinguendo tra le ipotesi di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 (c.d. erogazione autorizzata) e quelle di cui all'articolo 7 del medesimo decreto (c.d. erogazione non autorizzata);
  • con riferimento alle ipotesi di erogazione non autorizzata, il comma 15.9, prevede, tra l'altro, che i proventi dell'impresa di stoccaggio derivanti dall'applicazione dei corrispettivi per le erogazioni non autorizzate, sono da questa ripartiti pro quota alla generalita degli utenti;
  • il comma 15.5 della citata deliberazione impone, inoltre, all'utente che nei giorni in cui il working gas ha registrato il valore massimo si trovi nella situazione descritta alla lettera (ii), di cedere il gas iniettato in eccesso, qualora l'impresa maggiore di trasporto abbia ridotto contestualmente le quantita programmate dagli utenti del trasporto presso uno o piu punti di entrata interconnessi con l'estero ed i medesimi utenti del trasporto detengano anche capacita di stoccaggio; e che il medesimo comma preveda che in caso di inerzia dell'utente, entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati relativi alla sua posizione, vi provveda direttamente, per conto dell o stesso, l'impresa di stoccaggio;
  • ai sensi del comma 15.11 della deliberazione n. 119/05, infine, l'utente che non rinnovi il rapporto contrattuale con l'impresa di stoccaggio senza aver peraltro prelevato l'intero quantitativo di gas iniettato in stoccaggio, e tenuto a corrispondere all'impresa stessa una penale, salva la facolta di quest'ultima di cedere il suddetto gas per contro dell'utente;
  • la societa Stogit Spa (di seguito: Stogit), societa esercente l'attivita di stoccaggio, nelle more del procedimento di verifica dello schema di codice di stoccaggio dalla stessa presentato in data 25 novembre 2005, ha aggiornato le condizioni generali di contratto per lo svolgimento dell'attivita relativa al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, pubblicate nel proprio sito internet;
  • dall'esame delle predette condizioni, contenute in numerosi documenti diversamente rubricati, nonche della documentazione trasmessa da Stogit all'Autorita, tuttavia, emerge che tale societa, ad oggi, non ha conformato la propria condotta commerciale alle previsioni della deliberazione n. 119/05 sopra elencate, ne ha adeguato alle stesse le citate condizioni; e che in particolare:
    1. Stogit sta offrendo servizi diversi da quelli di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico e di bilanciamento operativo, secondo modalita difformi da quelle previste dall'articolo 8 della deliberazione n. 119/05; in particolare Stogit:
      • ha definito condizioni contrattuali, relative a servizi dalla stessa qualificati come "speciali", offerti su base tendenzialmente mensile, e sottoposti ad un regime difforme da quello di cui alla deliberazione n. 119/05, per la cui erogazione viene richiesto un apposito corrispettivo;
      • per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2005, ha erogato i predetti servizi, pur in assenza della prevista veri fica delle predette condizioni prevista dal citato articolo 8;
      • in sede di trasmissione dello schema di codice di stoccaggio, ha omesso di comunicare tali condizioni nonche le informazioni necessarie ai fini della conseguente verifica;
    2. le previsioni contenute nelle condizioni generali pubblicate da Stogit in materia di corrispettivi per il bilanciamento (paragrafo 9 del documento denominato "Condizioni del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica e minerario"; di seguito: Condizioni MM) non contemplano la possibilita per l'utente di assicurare il bilanciamento secondo le modalita previste dai commi 15.3, 15.4 e 15.6;
    3. Stogit esclude dalla ridistribuzione agli utenti (paragrafo 10.2bis e Allegato 10 delle Condizioni MM) tutti i corrispettivi eventualmente applicati dalla stessa durante il periodo di emergenza climatica, e non solo quelli applicati alla capacita di punta addizionale, come invece previsto dal comma 15.12 della deliberazione n. 119/05;
    4. la disciplina prevista da Stogit in materia di reintegrazione delle riserve strategiche di gas (paragrafo 10 delle Condizioni MM), nel caso di erogazione non consentita:
      • individua un corrispettivo pari a 0,05 euro/GJ/g, non contemplato dal comma 15.7 della deliberazione n. 119/05;
      • esclude, in contrasto con quanto disposto al comma 15.9, che tale corrispettivo sia ridistribuito tra gli utenti;
    5. le condizioni praticate da Stogit non recano alcuna previsione attuativa delle disposizioni in materia di cessione obbligatoria del gas di cui al comma 15.5 della deliberazione n. 119/05, nonche della disciplina relativa al gas non estratto a fine anno termico di cui al comma 15.11 del medesimo provvedimento;
  • l'applicazione da parte di Stogit di condizioni tecniche ed economich e per l'erogazione di prestazioni per le quali non e stata portata ad esito la verifica di coerenza con i requisiti di cui al comma 8.6, espone l'utente ai rischi che tale verifica mira a prevenire, quali, ad esempio, la riduzione di capacita necessaria allo svolgimento dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario o strategico, ovvero la qualificazione alla stregua di servizio speciale di una prestazione riconducibile, invece, nell'ambito dello svolgimento del servizio di modulazione;
  • l'omessa attuazione da parte di Stogit, nelle condizioni generali di contratto dalla stessa pubblicate, delle disposizioni contenute nei commi 15.3, 15.4, 15.6 e 15.11, nonche la definizione di clausole incompatibili con le norme di cui ai richiamati commi 15.7, 15.8 e 15.9, determina in capo agli utenti un grave pregiudizio.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Stogit, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • sia opportuno intimare a Stogit di conformare la propria condotta alle disposizioni violate, anche al fine di considerare l'eventuale ravvedimento della stessa societa in sede di determinazione della eventuale misura sanzionatoria

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Stogit, per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza dell'assetto definito dall'articolo 8, nonche delle previsioni di cui ai commi 15.3, 15.14, 15.6, ai commi 15.12 e 15.9, al comma 15.5 e al comma 15.11 della deliberazione n. 119/05;
  2. di intimare alla stessa societa di provvedere, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente provvedimento:
    1. agli adempimenti di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 119/05, trasmettendo all'Autorita le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi diversi da quelli di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico e di bilanciamento operativo, nonche gli elementi necessari alla relativa verifica da parte dell'Autorita;
    2. alla integrazione delle condizioni generali attualmente pubblicate sul proprio sito internet con clausole che diano attuazione alle previsioni contenute nei commi 15.3, 15.4, 15.6, 15.5 e 15.11 della deliberazione n. 119/05, secondo le indicazioni formulate in motivazione, eliminando le clausole incompatibili con le norme di cui ai commi 15.7, 15.8 e 15.9, dando evidenza al fatto che tali integrazioni sono attuata ai sensi del presente provvedimento;
  3. di prevedere che il rispetto delle intimazioni di cui al punto 2 costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione dell'eventuale misura sanzionatoria;
  4. di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  5. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  6. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  7. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  8. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  9. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a Stogit, con sede legale in via Dell'Unione Europea 3, 20097 San Donato Milanese (MI);
  11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it)