Seguici su:






Data pubblicazione: 29 giugno 2007

Delibera 25 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 154/07

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Stogit S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 giugno 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2005, n. 266/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 10 aprile 2006, n. 76/06.

Fatto

  1. Con deliberazione n. 266/05, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Stogit S.p.A. un'istruttoria formale (il cui termine è stato prorogato con successiva deliberazione n. 76/06) per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per la violazione della disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell'attività di stoccaggio, definita dall'Autorità con deliberazione n. 119/05.
  2. In particolare, dall'esame delle condizioni generali di contratto relative al periodo 1 aprile 2005 - 31 marzo 2006, pubblicate da Stogit nel proprio sito internet, nonché dalla documentazione da essa trasmessa all'Autorità, è emerso che la società, nelle more del procedimento di approvazione della propria proposta di codice di stoccaggio (presentata il 25 novembre 2005 ed approvata il 16 ottobre 2006), ha conformato la propria condotta commerciale alla predetta deliberazione n. 119/05 solo in modo parziale, disattendendo alcune previsioni. In particolare, alla data di adozione della deliberazione di avvio:
    1. Stogit continuava ad offrire servizi diversi da quelli di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico e di bilanciamento operativo, secondo modalità difformi da quelle previste dall'articolo 8 della deliberazione n. 119/05, ai sensi del quale le condizioni tecnico-economiche di tali servizi devono soddisfare i requisiti di cui al comma 8.6 e devono essere previamente verificate dall'Autorità in occasione della verifica della proposta di codice di stoccaggio o delle relative proposte di modifica; più in dettaglio, Stogit:
      (a1) nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2005, ha erogato i predetti servizi sulla base di condizioni generali di contratto (in cui essi venivano qualificati come "speciali") in periodi in cui non aveva ancora trasmesso all'Autorità la proposta di codice di stoccaggio;
      (a2) nel mese di dicembre 2005, pur avendo trasmesso la suddetta proposta, stava continuando ad erogare i medesimi servizi, senza aver inviato all'Autorità le necessarie informazioni per la conseguente verifica;
       
    2. le previsioni contenute nelle condizioni generali pubblicate da Stogit in materia di corrispettivi di bilanciamento (paragrafo 9 del documento denominato "Condizioni del servizio di stoccaggio di modulazione ciclica e minerario" - di seguito: Condizioni MM) non contemplavano la possibilità per l'utente di assicurare il bilanciamento secondo le modalità previste dai commi 15.3, 15.4 e 15.6 della deliberazione n. 119/05, ossia di porre rimedio a situazioni di sbilanciamento (rispettivamente nei casi di erogazione di quantitativi di gas in misura superiore alla capacità di punta giornaliera in precedenza conferita; iniezione in stoccaggio di quantitativi di gas in misura superiore alla capacità di spazio in precedenza conferita; erogazione di quantitativi di gas in misura superiore a quelli detenuti in stoccaggio dal medesimo utente) mediante cessioni e acquisti di gas entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati relativi alla propria posizione;
    3. Stogit non provvedeva (paragrafo 10.2bis e Allegato 10 delle Condizioni MM) a ridistribuire agli utenti i corrispettivi di bilanciamento eventualmente applicati dalla stessa durante il periodo di emergenza climatica, ciò in contrasto con il combinato disposto dei commi 15.10 e 15.12 della deliberazione n. 119/05, in forza del quale:
      • i proventi dell'impresa derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento devono essere ripartiti pro quota tra tutti gli utenti,
      • con la sola eccezione di quelli applicati alle capacità di punta giornaliere ulteriori rispetto a quelle complessivamente conferite (cc.dd. capacità di punta aggiuntive) che l'impresa rende disponibili durante il periodo di emergenza climatica;
    4. nella specifica disciplina relativa ai corrispettivi previsti per la reintegrazione delle riserve strategiche di gas (paragrafo 10 delle Condizioni MM), per l'ipotesi di erogazioni non autorizzate di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 marzo 2001), Stogit:
      • da un lato, aveva fissato un corrispettivo ulteriore (pari a 0,05 euro/GJ/g) rispetto a quelli previsti dall'Autorità al comma 15.7 della deliberazione n. 119/05,
      • dall'altro lato, tratteneva per sé i proventi derivanti dall'applicazione di tale corrispettivo, in contrasto col comma 15.9 che impone che tutti i proventi derivanti dai corrispettivi applicati nella fattispecie in esame siano ridistribuiti pro quota tra gli utenti;
    5. Stogit aveva omesso di modificare le proprie condizioni generali di contratto al fine di dare attuazione alla disciplina generale fissata dall'Autorità in materia di:
      • cessione forzosa del gas da parte dell'esercente per conto dell'utente che non vi proceda spontaneamente, al fine di porre rimedio al proprio sbilanciamento nel caso di iniezioni per volumi superiori alle capacità conferite (comma 15.5);
      • gas non estratto a fine anno termico dall'utente che non rinnovi il rapporto di stoccaggio con l'esercente (comma 15.11).
  3. Inoltre, l'Autorità, al fine di assicurare tempestiva tutela agli utenti dei servizi di stoccaggio, potenzialmente pregiudicati dall'inosservanza delle sopra richiamate disposizioni, con la medesima deliberazione n. 266/05 ha intimato a Stogit di provvedere, entro 10 giorni dalla notificazione della stessa:
    1. agli adempimenti previsti dall'articolo 8 della deliberazione n. 119/05, trasmettendo all'Autorità le condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi "speciali" dalla stessa praticati, nonché gli elementi necessari alla relativa verifica da parte dell'Autorità;
    2. all'integrazione e modifica delle condizioni generali di contratto pubblicate nel proprio sito al fine di rimuovere le incoerenze descritte nelle precedenti lettere da (b) ad (e).
  4. Nel corso dell'istruttoria, con nota in data 23 dicembre 2005, AD/prot. n.25/AS, Stogit ha prodotto la documentazione richiesta dall'Autorità al fine di adempiere all'intimazione sub (i), nonché copia delle condizioni generali di contratto, opportunamente emendate e ripubblicate in data 22 dicembre 2005, al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dell'intimazione sub (ii).
  5. Con nota in data 13 marzo 2007 (PROT. FS/M07/1088) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Stogit le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, circoscrivendo la contestazione a due distinte violazioni, individuate in ragione dell'interesse tutelato dalle disposizioni sopra descritte:
    1. da un lato, la violazione della disciplina delle modalità di offerta dei servizi di stoccaggio diversi da quelli di modulazione, minerario e strategico di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 119/05 (cfr. lettera (a) del paragrafo 2);
    2. dall'altro lato, la violazione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi di stoccaggio (cfr. lettere (b), (c), (d) ed (e) del paragrafo 2).
  6. In data 4 aprile 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Stogit di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva, acquisita il successivo 18 aprile (prot. Autorità n. 9743).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Stogit

  1. Per quanto riguarda la contestata violazione delle disposizioni relative alle modalità di offerta dei servizi di stoccaggio diversi da quelli di modulazione, minerario e strategico (cfr. lettera (a) del paragrafo 2), Stogit, a sostegno della correttezza della propria condotta, ha argomentato che:
    1. ai sensi del comma 8.6 della deliberazione n. 119/05, la verifica di conformità dei suddetti "servizi speciali" ai criteri posti dall'Autorità dovrebbe essere compiuta dall'impresa di stoccaggio, che avrebbe l'obbligo di comunicarne gli esiti all'Autorità nell'ambito della trasmissione del proprio codice di stoccaggio;
    2. la società ritiene pertanto di aver già adempiuto al suddetto obbligo di comunicazione, in quanto aveva già manifestato la propria valutazione di coerenza dei servizi speciali con il quadro normativo vigente, nell'ambito del procedimento di verifica delle condizioni generali di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio per l'anno termico di stoccaggio 2004-2005.
  2. Per quanto riguarda, invece, la violazione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi di stoccaggio, Stogit ha formulato osservazioni specifiche per ciascuna delle disposizioni sopra richiamate.
  3. In primo luogo, ha ammesso l'inosservanza delle previsioni di cui ai commi 15.3, 15.4 e 15.6 della deliberazione n. 119/05 (obbligo di consentire all'utente di porre rimedio a situazioni di sbilanciamento - nei casi contemplati dai suddetti commi - mediante cessioni e acquisti di gas entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati relativi alla propria posizione: cfr. lettera (b) del paragrafo 2).
  4. In secondo luogo, la società ha contestato l'addebito relativo all'inosservanza dell'obbligo posto dai commi 15.10 e 15.12 della deliberazione n. 119/05 (obbligo di ripartire pro quota tra tutti gli utenti i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, ad eccezione di quelli applicati alle capacità di punta aggiuntive che l'impresa rende disponibili durante il periodo di emergenza climatica: cfr. lettera (c) del paragrafo 2), affermando di avervi adempiuto nel settembre 2005, ossia in un momento anteriore all'avvio del procedimento.
  5. Al riguardo, Stogit ha precisato che la formulazione dei commi in parola avrebbe consentito interpretazioni non univoche quanto al loro ambito temporale di applicazione. Di tale incertezza interpretativa la società avrebbe tempestivamente informato l'Autorità, che si sarebbe pronunciata, con nota 5 agosto 2005, nel senso dell'immediata applicabilità delle disposizioni in questione. In seguito a tale chiarimento, Stogit avrebbe immediatamente adeguato le sue condizioni generali di contratto "con effetto retroattivo all'1 luglio 2005".
  6. In terzo luogo, sulla contestata previsione di corrispettivi di bilanciamento ulteriori a quelli previsti dal comma 15.7 e non soggetti a ripartizione tra gli utenti (per il caso di erogazioni non autorizzate di cui all'articolo 7 del decreto 26 settembre 2001: cfr. lettera (d) del paragrafo 2), la società ha ammesso di aver previsto tali corrispettivi ma ha sostenuto che la lettera dell'articolo 15 della deliberazione n. 119/05 ammetterebbe un'interpretazione coerente con tale condotta, in quanto non porrebbe un esplicito divieto di prevedere corrispettivi ulteriori rispetto a quelli contemplati.
  7. Coerentemente con tale interpretazione, Stogit avrebbe interpretato anche l'obbligo di ripartizione tra gli utenti dei proventi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi (comma 15.9), ritenendo, in particolare, che tale obbligo avesse ad oggetto esclusivamente i corrispettivi esplicitamente individuati al comma 15.7.
  8. A sostegno della sua "buona fede" Stogit rileva che identica previsione oggetto dell'addebito contestatole era contenuta nelle condizioni generali di contratto praticate prima dell'adozione della deliberazione n. 119/05, e sempre trasmesse all'Autorità per la loro approvazione.
  9. In quarto luogo, Stogit ha ammesso di non aver dato attuazione alla disposizione di cui al comma 15.5 (relativa alla cessione forzosa del gas da parte dell'esercente per conto dell'utente che non vi proceda spontaneamente al fine di porre rimedio al proprio sbilanciamento fisico nel caso di iniezioni per volumi superiori alle capacità conferite) e al comma 15.11 (relativa al gas non estratto a fine anno termico dall'utente che non rinnovi il rapporto di stoccaggio con l'esercente) della deliberazione n. 119/05 (cfr. lettera (e) del paragrafo 2).
  10. Tuttavia, relativamente a quest'ultima previsione, la società ha sostenuto che la sua mancata attuazione sarebbe dovuta al fatto che le condizioni generali di contratto praticate da Stogit al momento dell'entrata in vigore della deliberazione n. 119/05, avevano ad oggetto rapporti contrattuali di durata annuale, aventi termine il 31 marzo; mentre le previsioni di cui al 15.11 avrebbero avuto ad oggetto eventi che avrebbero potuto verificarsi solo in un momento successivo, ossia a fine anno termico di trasporto (30 settembre). Conseguentemente, ha concluso Stogit, la società, "in buona fede", avrebbe "ritenuto di dovere modificare le condizioni solo al momento della stipula dei nuovi contratti".
  11. Da ultimo, la società ha dato particolare evidenza al suo tempestivo intervento volto ad adempiere alle intimazioni disposte con la deliberazione n. 266/05. In particolare, ha evidenziato di aver adeguato le proprie condizioni generali di contratto alle disposizioni inizialmente non recepite, facendo decorrere gli effetti di tali adeguamenti dall'1 luglio 2005, con la conseguente rimozione di ogni possibile pregiudizio per gli utenti.

B. Valutazione delle argomentazioni di Stogit

  1. La valutazione giuridica delle fattispecie in esame è incentrata sull'analisi del più generale assetto normativo in materia di condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio, i cui principi fondamentali sono posti dall'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.
  2. Tale disposizione (analogamente all'articolo 24, comma 5, per i servizi di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché per il servizio di rigassificazione del gnl) fonda un regime caratterizzato da un'attività di autoregolazione posta in essere dall'impresa esercente, che predispone il proprio codice di stoccaggio, nel rispetto di criteri determinati dall'Autorità, alla quale compete anche un potere di verificare successivamente la conformità dell'autoregolamentazione degli esercenti a detti criteri.
  3. Nel dare attuazione a tale regime, l'Autorità, coerentemente con la prassi regolatoria adottata negli altri servizi di rete (trasporto, distribuzione e rigassificazione), anche in ragione della complessità tecnica della materia (e della portata innovativa degli articoli 12, comma 7, e 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00), ha adottato un approccio progressivo così articolato:
    1. una prima fase transitoria, nella quale l'Autorità ha definito in via d'urgenza alcune condizioni minime ed essenziali per la tutela degli interessi generali ed ha, da un lato, escluso la possibilità per gli esercenti di predisporre i relativi codici di stoccaggio e, dall'altro lato, comunque esercitato la sua potestà di vigilanza e controllo, consentendo agli esercenti di praticare, previa approvazione, condizioni generali di contratto integrative e/o derogatorie di quelle minime dalla stessa definite;
    2. una seconda fase a regime, che costituisce l'esito di complessi percorsi di consultazione aperti a tutti gli operatori del settore del gas, caratterizzata dalla definizione di una cornice normativa completa del servizio entro la quale gli esercenti sono tenuti a predisporre i relativi codici di stoccaggio.
  4. La disciplina transitoria dell'accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio è stata definita dall'Autorità con deliberazione 21 giugno 2002, n. 26/02, mentre la cornice completa è stata adottata con la deliberazione n. 119/05, che è entrata in vigore il 24 giugno 2005, ossia durante l'anno termico di stoccaggio 2005-2006 (1 aprile 2005 - 31 marzo 2006).
  5. La nuova disciplina, se da un lato imponeva agli esercenti di predisporre (nei termini fissati dal decreto legislativo n. 164/00) il proprio codice di stoccaggio, dall'altro lato, interveniva sui rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore, prescrivendo agli esercenti medesimi di adeguare, con effetto dal primo giorno tecnicamente utile (ossia non oltre l'1 del mese successivo all'entrata in vigore della disciplina stessa), le modalità di offerta ed erogazione dei servizi di stoccaggio alla nuova disciplina (eventualmente modificando e/o integrando condizioni generali di contratto difformi e/o incomplete).
  6. A Stogit viene contestato (per il periodo compreso tra l'1 luglio 2005 e la data di avvio del procedimento) di non aver provveduto (in modo completo) al predetto adeguamento. In particolare, gli addebiti contestati a Stogit, come già detto, sono riconducibili a due distinti tipi di violazioni, individuati in ragione degli interessi tutelati dalle singole disposizioni non rispettate dalla società:
    1. violazione della disciplina relativa alle modalità di offerta dei servizi di stoccaggio diversi da quelli di modulazione, minerario, strategico e di bilanciamento operativo (cc.dd. servizi speciali);
    2. violazione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi di stoccaggio, con particolare riferimento ai profili sia del corretto utilizzo delle capacità conferite, sia dell'esatta movimentazione dei quantitativi di gas immessi e prelevati dall'utente.

B.1. Sulle modalità di offerta dei servizi "speciali"

  1. Per quanto concerne la contestata violazione della disciplina relativa alle modalità di offerta dei servizi "speciali" di stoccaggio, l'articolo 8 della deliberazione n. 119/05 introduce disposizioni specifiche (non previste dalla deliberazione n. 26/01) che si inseriscono nel più generale assetto (di autoregolazione controllata) sopra descritto. In forza di tali disposizioni:
    1. è riconosciuta all'esercente la facoltà di regolare la disciplina di ciascun servizio speciale, purché tale regolazione sia coerente con le finalità poste dal comma 8.6 (in particolare, l'erogazione dei servizi speciali non deve: contrastare con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio; costituire una limitazione all'accesso, né un impedimento per l'efficiente erogazione dei servizi di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico; pregiudicare l'ottimizzazione delle capacità di stoccaggio gestite dall'impresa di stoccaggio; alterare la corretta applicazione dei corrispettivi per il bilanciamento; ostacolare l'efficace confronto concorrenziale con altri servizi disponibili sul mercato, potenziali sostituti);
    2. tale coerenza deve essere successivamente verificata dall'Autorità in sede di approvazione del codice di stoccaggio (ovvero in sede di approvazione delle relative modifiche, qualora si tratti di servizi speciali che l'impresa intende offrire successivamente).
  2. Conseguentemente, poiché la deliberazione n. 119/05, come già detto, è entrata in vigore durante l'anno termico di stoccaggio 2005-2006, l'esercente che avesse inteso continuare ad offrire servizi "speciali" avrebbe dovuto trasmettere all'Autorità, nell'ambito della propria proposta di codice di stoccaggio, (almeno) le condizioni tecniche ed economiche di tali servizi "speciali" unitamente a quelle dei servizi di modulazione, minerario, strategico e di bilanciamento operativo (nonché gli eventuali ulteriori elementi necessari a consentire all'Autorità di valutarne la coerenza con le finalità indicate al citato comma 8.6 della deliberazione n. 119/05).
  3. Tale indicazione era stata evidenziata nei chiarimenti pubblicati nel sito internet dell'Autorità nell'agosto 2005, richiamati dalla stessa Stogit nella sua memoria del 18 aprile 2007.
  4. La società, pertanto, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto (cfr. lettera (b) del paragrafo 7), non poteva ragionevolmente ritenere di aver già adempiuto al predetto obbligo di trasmissione, mediante precedenti invii delle condizioni contrattuali.
  5. Tali precedenti invii, infatti, erano stati effettuati in un contesto diverso, ossia nell'ambito del procedimento per l'approvazione delle condizioni generali di contratto del servizio per l'anno 2005-2006 ai sensi della deliberazione n. 26/02.
  6. Con il regime introdotto dalla deliberazione n. 119/05, invece, è stato innovato il quadro normativo che regola lo svolgimento dell'attività di stoccaggio e in particolare sono state introdotte finalità (non previste dalla deliberazione n. 26/02) con cui deve risultare coerente la disciplina dei servizi speciali che l'esercente intende offrire.
  7. Per compiere tale valutazione risulta necessario disporre di un quadro di conoscenze più ampie rispetto alle sole condizioni contrattuali del singolo servizio speciale, richiedendosi, almeno la conoscenza della completa disciplina dei sevizi di modulazione, minerario, strategico e di bilanciamento operativo, contenuta nella proposta del codice di stoccaggio.
  8. La società, invece (come emerge dall'esame delle condizioni pubblicate nel proprio sito internet, nonché nella documentazione trasmessa nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa proposta di codice di stoccaggio), ha continuato a praticare i suddetti servizi "speciali", senza trasmettere all'Autorità gli elementi informativi necessari alle valutazioni di competenza, ciò nemmeno in occasione della presentazione della prima proposta di codice di stoccaggio.
  9. Si osserva da ultimo che, a fronte del predetto quadro, risulta altresì inconferente l'osservazione di Stogit secondo cui il comma 8.6 porrebbe in capo all'esercente il compito di verificare la coerenza della disciplina dei servizi "speciali" con le finalità poste dal comma citato. Ovviamente, tale disposizione non può essere letta come un trasferimento in capo all'esercente del potere di controllo sulla coerenza dell'autoregolazione dell'impresa con i criteri definiti dall'Autorità. Tale lettura, infatti (oltre ad essere stata esclusa dai citati chiarimenti interpretativi pubblicati nel sito internet dell'Autorità), contraddice il quadro normativo sopra richiamato (cfr. in particolare i paragrafi 19, 20 e 25).
  10. Quanto sopra osservato evidenzia la responsabilità di Stogit per l'addebito contestato.

B.2 Sulle modalità di erogazione dei servizi di stoccaggio

  1. Per quanto concerne la contestata violazione della disciplina delle condizioni di erogazione dei servizi di stoccaggio, si osserva quanto segue.
  2. In primo luogo, relativamente all'inosservanza delle previsioni di cui ai commi 15.3, 15.4 e 15.6 della deliberazione n. 119/05 (obbligo di consentire all'utente di porre rimedio a situazioni di sbilanciamento - nei casi contemplati dai suddetti commi - mediante cessioni e acquisti di gas entro 15 giorni dalla comunicazione dei dati relativi alla propria posizione: cfr. lettera (b) del paragrafo 2), la responsabilità di Stogit, oltre ad emergere dal confronto tra tali disposizioni e le clausole contenute nel paragrafo 9 delle Condizioni MM, è stata riconosciuta dalla medesima società.
  3. In secondo luogo, risultano corrette le osservazioni formulate da Stogit in merito alla contestata inosservanza dell'obbligo posto dai commi 15.10 e 15.12 della deliberazione n. 119/05 (obbligo di ripartire pro quota tra tutti gli utenti i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento, ad eccezione di quelli applicati alle capacità di punta aggiuntive che l'impresa rende disponibili durante il periodo di emergenza climatica: cfr. lettera (c) del paragrafo 2).
  4. Infatti, dall'esame della documentazione trasmessa dalla società emerge che l'adeguamento delle condizioni generali di contratto pubblicate nel proprio sito internet, era avvenuto in un momento anteriore all'avvio del presente procedimento ed in conseguenza dell'intervenuta pubblicazione nel sito internet dell'Autorità dei sopra citati chiarimenti interpretativi della deliberazione n. 119/05.
  5. In terzo luogo, per quanto riguarda la contestata previsione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 15.7 (per il caso di erogazioni non autorizzate di cui all'articolo 7 del decreto 26 settembre 2001: cfr. lettera (d) del paragrafo 2), deve ricordarsi che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 compete all'Autorità, e non all'esercente il servizio, la definizione dei corrispettivi per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi.
  6. Mentre nel regime definito dalla deliberazione n. 26/02 all'esercente era riconosciuta la possibilità di praticare corrispettivi di bilanciamento diversi e/o ulteriori rispetto a quelli fissati dal provvedimento (ove essi fossero stati approvati dall'Autorità), tale possibilità è venuta meno con la nuova disciplina introdotta con la deliberazione n. 119/05. L'articolo 15 di tale deliberazione, infatti, regola in modo dettagliato, completo ed esaustivo la materia dei corrispettivi, senza riconoscere all'esercente la facoltà di introdurre deroghe e/o integrazioni.
  7. Tale assetto è chiaro e non consente letture alternative, né può essere addotto, a sostegno di una diversa lettura, che il contestato corrispettivo mantenuto da Stogit nelle sue condizioni di contratto, era stato dalla società previsto nelle condizioni generali presentate all'Autorità negli anni termici di stoccaggio anche anteriori al 2005-2006.
  8. Come già detto, infatti, in tali anni vigeva un regime che, diversamente da quello introdotto con la deliberazione n. 119/05, consentiva all'esercente la facoltà di integrare la disciplina minima definita dall'Autorità anche prevedendo corrispettivi di stoccaggio ulteriori.
  9. Per quanto riguarda, invece, l'obbligo di ripartizione tra gli utenti dei proventi derivanti dalla reintegrazione del gas adibito a riserva strategica, la lettera della norma contenuta nel comma 15.9 ha chiaramente portata generale, riguardando qualunque provento derivante dalla reintegrazione del gas strategico. Stogit pertanto non poteva essere stata indotta in errore: se errore v'è stato, esso è da attribuire unicamente a colpa della società.
  10. In quarto luogo, quanto all'omessa attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.5 (cessione forzosa del gas da parte dell'esercente per conto dell'utente che non vi proceda spontaneamente al fine di porre rimedio al proprio sbilanciamento fisico nel caso di iniezioni per volumi superiori alle capacità conferite) e al comma 15.11 (gas non estratto a fine anno termico dall'utente che non rinnovi il rapporto di stoccaggio con l'esercente) della deliberazione n. 119/05 (cfr. lettera (e) del paragrafo 2), la violazione, oltre ad essere evidenziata dal confronto tra le citate disposizioni e le condizioni generali di contratto pubblicate da Stogit, è stata ammessa, per quanto concerne il fatto, dalla stessa società.
  11. Al riguardo, non può essere accolto l'argomento di Stogit, teso ad escludere la responsabilità per l'omessa attuazione del comma 15.11. Secondo tale argomento, la società non avrebbe potuto dare immediata attuazione alla disposizione, in quanto essa riguarderebbe fatti successivi alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere all'entrata in vigore della deliberazione n. 119/05.
  12. Il comma 15.11, in verità, regola il rapporto tra utente ed esercente per comportamenti dell'utente che si possono verificare in un momento (il 30 settembre di ogni anno) successivo alla data di scadenza (31 marzo del medesimo anno) dei diritti di utilizzo delle capacità di stoccaggio conferitegli su base continuativa per un determinato anno termico di stoccaggio.
  13. Conseguentemente, con l'entrata in vigore della deliberazione 119/05, le previsioni in esame, essendo immediatamente applicabili (come anche indicato nel citato chiarimento interpretativo dell'Autorità), producevano effetti proprio sui rapporti in essere a quella data, introducendo obblighi immediatamente vincolanti per le parti.
  14. Risulta pertanto inconferente l'argomento di Stogit secondo cui la società non avrebbe potuto dare immediata attuazione a tale disposizione, in quanto essa riguarda fatti successivi alla scadenza dei rapporti contrattuali in essere all'entrata in vigore della deliberazione n. 119/05. In realtà le previsioni del comma 15.11 riguardavano proprio tali rapporti introducendo e regolando obbligazioni immediatamente vincolanti per le parti, anche se aventi ad oggetto comportamenti da tenere in un momento in cui l'utente non aveva capacità conferita.
  15. Quanto sopra osservato evidenzia la responsabilità di Stogit per la contestata violazione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi di stoccaggio, nei termini descritti in premessa, limitatamente alle lettere (b), (d) ed (e) del paragrafo 2.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    • gravità della violazione;
    • opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    • personalità dell'agente;
    • condizioni economiche dell'agente.
  2. Sotto il profilo della gravità della violazione, Stogit ha disatteso due distinti gruppi di norme afferenti alla regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale:
    1. in primo luogo, norme volte a consentire all'Autorità di verificare che l'offerta di servizi "speciali" di stoccaggio, da un lato, non pregiudichi l'accesso e l'efficiente erogazione dei servizi di modulazione, minerario strategico e di bilanciamento operativo e, dall'altro lato, avvenga secondo condizioni (trasparenti e non discriminatorie) che consentano l'introduzione di strumenti di flessibilità a beneficio della liquidità del sistema e delle esigenze di ottimizzazione dell'uso delle capacità: l'espletamento di tale verifica, infatti, necessita di un quadro di conoscenze più ampie rispetto alle sole condizioni contrattuali del singolo servizio (richiedendo, almeno, la conoscenza della completa disciplina dei servizi di modulazione, minerario e strategico contenuta nel codice di stoccaggio);
    2. in secondo luogo, Stogit ha disatteso un insieme di disposizioni volto a garantire la regolare erogazione dei servizi di stoccaggio sotto i profili sia del corretto utilizzo delle capacità conferite, sia dell'esatta movimentazione dei quantitativi di gas immessi e prelevati dall'utente.
  3. Tuttavia, ambedue le violazioni sopra descritte, sebbene astrattamente idonee a ledere interessi di primaria importanza per il mercato del gas naturale, anche in considerazione della natura strategica dello stoccaggio, risultano in concreto caratterizzate da una lieve gravità per due motivi.
  4. In primo luogo, le condotte illecite si sono protratte per un periodo di tempo relativamente limitato, compreso tra l'1 luglio 2005 (data di efficacia delle condizioni contrattuali emendate in conseguenza dell'entrata in vigore della deliberazione n. 119/05, pubblicate da Stogit l'1 settembre 2005) e:
    • il 23 dicembre 2005, per la violazione sub (a) (in tale data la società ha trasmesso all'Autorità gli elementi necessari per le verifiche di cui al sopra citato articolo 8 della deliberazione n. 119/05);
    • il 22 dicembre 2005, per la violazione sub (b) (in tale data Stogit ha pubblicato nuovi emendamenti alle predette condizioni, in adempimento a quanto intimato con la deliberazione n. 266/05).
  5. In secondo luogo, le condotte illecite non hanno prodotto danni concreti per il sistema né indebiti vantaggi per l'esercente.
  6. Stogit, infatti, nell'adeguare le condizioni generali di contratto alle disposizioni della deliberazione n. 119/05 ha esplicitamente attribuito alle nuove condizioni efficacia retroattiva sin dall'1 luglio 2005 (data di efficacia dei primi adeguamenti apportati alle condizioni generali di contratto).
  7. Con riferimento al profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in adempimento a quanto disposto dall'Autorità con la deliberazione n. 266/05, Stogit ha:
    • trasmesso elementi necessari per consentire la valutazione dei servizi diversi da quelli di modulazione, minerario e strategico che la società stava offrendo;
    • provveduto tempestivamente ad integrare le condizioni generali di contratto all'epoca pubblicate, dando piena attuazione alle disposizioni relative all'erogazione dei servizi di stoccaggio che erano restate disattese.
  8. Inoltre, nell'adempiere alle predette intimazioni, Stogit ha rimosso ogni conseguenza negativa per l'utente, eventualmente prodottasi medio tempore, riconoscendo ai nuovi emendamenti (apportati alle proprie condizioni generali di contratto) efficacia retroattiva all'1 luglio 2005. Tale spontanea iniziativa appare meritevole di particolare considerazione ai fini della quantificazione della sanzione.
  9. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Stogit non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  10. Inoltre, occorre anche considerare che nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione della proposta di codice di stoccaggio, Stogit non ha più mantenuto una condotta difforme dalla disciplina dell'Autorità, posto che la proposta dalla stessa presentata, è stata ritenuta dall'Autorità conforme con i criteri posti dalla deliberazione n. 119/05 e conseguentemente approvata con la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06.
  11. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società è il principale esercente l'attività di stoccaggio di gas naturale in Italia, con un fatturato rilevante di circa 400 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Stogit:
    1. per la violazione dell'assetto definito dall'articolo 8 della deliberazione n. 119/05, nonché
    2. per la violazione della disciplina relativa all'erogazione dei servizi di stoccaggio contenuta nei commi 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.9 e 15.11 della medesima deliberazione;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in euro 100.000 per ciascuna violazione

DELIBERA

  1. di irrogare alla società Stogit S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di euro 200.000, di cui:
    1. euro 100.000 per aver violato l'articolo 8 della deliberazione n. 119/05;
    2. euro 100.000 per aver violato i commi 15.3, 15.14, 15.6, 15.7 e 15.9 e 15.11 della medesima deliberazione;
  2. di ordinare alla società Stogit S.p.A. il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare alla società Stogit S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Stogit S.p.A., Via Dell'Unione Europea 3, 20097 San Donato Milanese (MI).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati:


Documenti collegati