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Data pubblicazione: 01 dicembre 2005

Delibera 30 novembre 2005

Delibera/Provvedimento 250/05

Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2004

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30-11-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorita, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04), recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita in materia di qualita dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato) e successive modificazioni e integrazioni;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 133/04 (di seguito: deliberazione n. 133/04);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 15 dicembre 2004, n. 218/04;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 19 maggio 2005, n. 92/05 (di seguito: deliberazione n. 92/05);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 6 luglio 2005, n. 135/05;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 5 ottobre 2005, n. 209/05.

Considerato che:

  • ai fini dell'accertamento della validita dei dati di continuita del servizio relativi all'anno 2004 forniti dalle imprese distributrici, gli uffici dell'Autorita in collaborazione con la Guardia di Finanza hanno effettuato le verifiche ispettive previste dalla delibera n. 92/05, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    • degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo Integrato della qualita;
    • del calcolo degli indicatori di continuita del servizio, comunicati all'Autorita relativamente all'anno 2004, di cui al Titolo 3 del Testo Integrato della qualita, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo Integrato;
    • per gli esercenti che abbiano dichiarato ai sensi del comma 23.4 del medesimo Testo integrato di essere in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, dell'effettiva attuazione di quanto dichiarato, anche al fine di confermare il livello di franchigia in aumento ai livelli tendenziali degli anni 2004-2007 di cui alla tabella 5 della deliberazione dell'Autorita n. 133/04.
  • per quanto concerne in particolare la verifica delle dichiarazioni di alcuni esercenti in merito alla capacita di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, e risultato dalle verif iche ispettive condotte che Aem Milano e Aem Torino sono in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione ad esclusione delle interruzioni che interessano una singola fase di linea BT, e che in questi casi le due imprese distributrici adottano metodi di stima che non permettono di conoscere il numero esatto di clienti coinvolti; dalla verifica ispettiva condotta presso Ae-ew Bolzano risulta invece che detta impresa distributrice e in grado di rilevare il numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione di rete e dispone di un sistema automatico di aggiornamento quotidiano del numero effettivo di clienti BT in servizio;
  • a seguito delle verifiche ispettive effettuate, il responsabile del procedimento, dott. Roberto Malaman, Direttore della Direzione Consumatori e Qualita del Servizio dell'Autorita, ha inviato le risultanze istruttorie alle seguenti imprese distributrici:
    • ACEA Distribuzione S.p.A., piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
    • ACEGAS-APS S.p.A., via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste (di seguito: Acegas Trieste);
    • Ambiente Energia Brianza Distribuzione S.p.A., via Palestro 33, 20038 Seregno (di seguito: Aeb Seregno);
    • Azienda Energetica S.p.A.,via Dodiciville 8, 39100 Bolzano (di seguito: Ae-Ew Bolzano);
    • AEM S.p.A. Cremona, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (di seguito: Aem Cremona);
    • AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A., corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
    • AEM Torino Distribuzione S.p.A., via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
    • AGSM Verona S.p.A., lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (di seguito: Agsm Verona);
    • AIM Vicenza S.p.A., contra Pedemuro San Biagi o 72, 36100 Vicenza (di seguito: Aim Vicenza);
    • AMAIE S.p.A., via Armea 96, 18038 Sanremo (di seguito: Amaie Sanremo);
    • AMET S.p.A., p.zza del Plebiscito 20, 70059 Trani (di seguito: Amet Trani);
    • Azienda Pubbliservizi Brunico, anello Nord 19, 39031 Brunico (di seguito: Apb Brunico);
    • Azienda Servizi di Bressanone S.p.A., via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (di seguito: Asm Bressanone);
    • ASM Voghera S.p.A., via Pozzoni 2, 27058 Voghera (di seguito: Asm Voghera);
    • ASMEA Brescia S.p.A., via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asmea Brescia);
    • ASM Terni S.p.A., strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni (di seguito: Asm Terni);
    • ATENA S.p.A., corso Palestro 126, 13100 Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
    • Deval S.p.A., via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Deval Aosta);
    • Enel distribuzione S.p.A., via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione);
    • Enia S.p.A., Strada S, Margherita, 6/A, 43100 Parma (di seguito: Enia);
    • HERA S.p.A., via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna (di seguito: Hera Bologna);
    • META S.p.A., via Razzaboni 80, 41100 Modena (di seguito: Meta Modena);
    • Trentino Servizi S.p.A., via Manzoni 24, 38068 Rovereto (di seguito: Trentino Servizi);
  • con lettera del 18 novembre 2005, prot. RM/M05/4702, SET Distribuzione S.p.A. (di seguito: Set distribuzione), con sede in via Manzoni 24, 38068 Rovereto, e stata informata dagli uffici dell'Autorita del differimento agli anni successivi della penalita relativa all'anno 2004 per l'ambito territoriale 022B (Provincia di Trento, bassa concentrazione), in quanto titolare dall'1 luglio 2005 dell'attivita di distribuzione di energia elettrica nel territorio della provincia di Trento, in precedenza esercitata da Enel distribuzione;
  • con lettera del 28 novembre 2005, prot. 49914/05 Hera Bologna ha richiesto una rettifica dei dati di continuita del servizio relativi all'anno 2004, avendo riscontrato un errore nell'imputazione di tali dati sul sistema telematico di acquisizione dei dati di continuita del servizio;
  • nessuna delle imprese distributrici interessate ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio.

Ritenuto che:

  • determinare gli incentivi complessivi per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, per tutti gli ambiti territoriali per i quali e stato definito dall'Autorita il livello tendenziale di continuita per l'anno 2004, tenendo conto anche dei valori assunti dall'indice di sistema di registrazione di cui all'articolo 29, comma 29.2, nonche di quanto previsto dall'articolo 43, comma 43.2 del medesimo Testo integrato;
  • procedere al calcolo delle penalita di cui al citato articolo 22, comma 22.5 ed al differimento delle stesse ai sensi dell'articolo 43, comma 43.3 del medesimo Testo integrato;
  • dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria UC6;
  • revocare quanto previsto dalla delibera n. 133/04, in materia di franchigia in aumento, per l'ambito territoriale 700A gestito da Aem Milano e per l'ambito territoriale 702A gestito da Aem Torino, prevedendo pertanto che per detti ambiti si applichi ai livelli tendenziali di continuita degli anni 2004-2007 la franchigia ordinaria prevista dal comma 23.1 e comma 23.2 del Testo integrato;
  • confermare la franchigia in aumento ai livelli tend enziali di continuita degli anni 2004-2007 secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato per Ae-Ew Bolzano

 

DELIBERA

 

  1. di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della delibera n. 92/05 come indicato in tabella 1;
  2. di determinare, per tutti gli ambiti territoriali per i quali e stato definito dall'Autorita il livello tendenziale di continuita per l'anno 2004, gli incentivi e le penalita per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, tenendo conto dei valori assunti dall'indice di sistema di registrazione di cui all'articolo 29 del medesimo Testo integrato, come indicato nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3 nelle quali sono anche riportati i valori dell'indicatore di riferimento D1 dell'anno 2004 da utilizzarsi ai sensi dell'articolo 43, comma 43.2 del Testo integrato anche per la determinazione degli incentivi e delle penalita per l'anno 2005;
  3. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi complessivi indicati nella tabella 3, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuita del servizio, anche avvalendosi della facolta di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04;
  4. di procedere al differimento agli anni successivi delle penalita relative all'anno 2004 ai sensi dell'articolo 43, comma 43.3 del Testo integrato come indicato nella tabella 4;
  5. di revocare, per l'ambito territoriale 700A gestito da Aem Milano e per l'ambito territoriale 702A gestito da Aem Torino, la franchigia in aumento di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 133/04, e di sostituire pertanto la tabella 5 allegata a detta deliberazione con la tabella 5 allegata al presente provvedimento;
  6. di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento e alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  7. di pubblicare la presente delibera sul sito internet dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), con allegate le tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 e 5, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Allegati: