Delibera 27 dicembre 2004
Delibera/Provvedimento 243/04
Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2003 per Enel distribuzione Spa
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 28 dicembre 2004
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 dicembre 2004
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
- la delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 144/00;
- la delibera dell'Autorità 19 luglio 2001,n. 166/01;
- la delibera dell'Autorità 1 agosto 2001, n. 177/01;
- la delibera dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 154/02 e successive rettifiche;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, e in particolare l'Allegato A (di seguito: Testo integrato della continuità del servizio);
- la delibera dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 140/03 (di seguito: delibera n. 140/03), e in particolare l'allegata tabella 5, che elenca le istanze per il riconoscimento di costi sostenuti per il mantenimento di livelli di continuità uguali o inferiori ai livelli nazionali di riferimento presentate per l'anno 2003 dagli esercenti ai sensi dell'articolo 23 del Testo integrato della continuità del servizio e approvate dall'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004,n. 4/04 e in particolare il punto 3 relativo alla definizione delle partite di competenza per l'anno 2003;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2004,n. 208/04 con cui si proroga il termine di conclusione del procedimento in materia di continuità del servizio per l'anno 2003;
- la deliberazione dell'Autorià 17 dicembre 204,n. 220/04 con cui si determinano i recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2003 stralciando la posizione di Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione) a causa dei controlli tecnici in corso.
Considerato che:
- ai fini dell'accertamento della validità dei dati forniti dalle imprese distributrici, l'Autorità ha effettuato controlli tecnici a campione sui dati di continuità relativi all'anno 2003 forniti da Enel distribuzione, ai sensi dell'articolo 25 del Testo integrato della continuità del servizio;
- le risultanze istruttorie sono state inviate a Enel distribuzione dal responsabile del procedimento, dott. Roberto Malaman, direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità;
- a seguito dell'invio delle risultanze istruttorie Enel distribuzione ha espressamente rinunciato all'audizione finale prevista dall'articolo 10, comma 5, e dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento, con nota del 23 dicembre 2004 (prot. DD/P200413566).
Ritenuto di:
- determinare il valore presunto di cui all'articolo 25, comma 25.1, del Testo integrato della continuità del servizio per gli ambiti territoriali per i quali i controlli tecnici abbiano dato esito negativo, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 28, comma 28.1, del medesimo Testo integrato;
- determinare i recuperi di continuità per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.4, del Testo integrato della continuità del servizio, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per anno 2003, nonché procedere al calcolo dei riconoscimenti di costo e delle penalità di cui allo stesso articolo 22, comma 22.5;
- determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno 2003, previsti dall'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali siano state approvate dall'Autorità con la delibera n. 140/04 le istanze presentate da Enel distribuzione ai sensi dell'articolo 23, comma 23.1, del Testo integrato della continuità del servizio e relative all'anno 2003, qualora risulti che per l'anno 2003 è stato mantenuto un livelli di continuità uguale o inferiore al livello nazionale di riferimento;
- dare mandato alla Cassa conguaglio a provvedere al pagamento dei riconoscimenti di costo, fissando un termine per il versamento, da parte delle imprese distributrici interessate, delle penalità nel Conto oneri per recuperi di continuità del servizio delle penalità
DELIBERA
- di definire i valori presunti dell'indicatore di riferimento per l'anno 2002, in attuazione dell'articolo 25, comma 25.1, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di continuità del servizio, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2002, n. 155/02, per gli ambiti territoriali indicati nella tabella 1;
- di determinare i recuperi di continuità relativi all'anno 2003, in attuazione dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali l'Autorità ha definito il livello tendenziale di continuità per lo stesso anno 2003, come indicato nella tabella 2.1, 2.2 e 2.3;
- di determinare i riconoscimenti di costo relativi all'anno 2003, in attuazione dell'articolo 23, comma 23.4, del Testo integrato della continuità del servizio, per gli ambiti territoriali per i quali risulta accertata che per l'anno 2003 è stato mantenuto un livello di continuità uguale o inferiore al livello nazionale di riferimento indicati nella tabella 3;
- di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento dell'importo totale netto indicato nella tabella 4, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio;
- di comunicare la presente delibera mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Enel distribuzione Spa, via Ombrone 2, 00198 Roma e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- di pubblicare la presente delibera nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), con allegate le tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3 e 4 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Avverso la presente delibera può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dello stesso.