Seguici su:






Data pubblicazione: 22 novembre 2006

Delibera 21 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 257/06

Determinazione dei recuperi di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2005

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 novembre 2006

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), contenente Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge n. 481/95 (di seguito: il Regolamento);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione n. 4/04), recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato) e successive modificazioni e integrazioni;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04) e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04 (di seguito: deliberazione n. 133/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2004, n. 218/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2005, n. 135/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2005, n. 209/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione n. 273/05), recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2006, n. 96/06 (di seguito: deliberazione n. 96/06).

Considerato che:

  • ai fini dell'accertamento della validità dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2005 forniti dalle imprese distributrici, gli uffici dell'Autorità in collaborazione con la Guardia di Finanza hanno effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione n. 96/06, con lo scopo di verificare la corretta applicazione:
    1. degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici;
    2. del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2005, di cui al Titolo 3 del Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, anche ai fini di quanto previsto in particolare dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del Titolo 4 del medesimo Testo integrato;
  • a seguito delle verifiche ispettive effettuate, il responsabile del procedimento, dott. Roberto Malaman, Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, ha inviato le risultanze istruttorie alle seguenti imprese distributrici:
    1. ACEA Distribuzione S.p.A., piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (di seguito: Acea Roma);
    2. ACEGAS-APS S.p.A., via Maestri del Lavoro 8, 34123 Trieste (di seguito: Acegas Trieste);
    3. Ambiente Energia Brianza Distribuzione S.p.A., via Palestro 33, 20038 Seregno (di seguito: Aeb Seregno);
    4. Azienda Energetica S.p.A.,via Dodiciville 8, 39100 Bolzano (di seguito: Ae-Ew Bolzano);
    5. AEM S.p.A. Cremona, viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona (di seguito: Aem Cremona);
    6. AEM Distribuzione Energia Elettrica S.p.A., corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (di seguito: Aem Milano);
    7. AEM Torino Distribuzione S.p.A., via Bertola 48, 10122 Torino (di seguito: Aem Torino);
    8. AGSM Verona S.p.A., lungadige Galtarossa 8, 37133 Verona (di seguito: Agsm Verona);
    9. AIM Vicenza S.p.A., contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (di seguito: Aim Vicenza);
    10. AMAIE S.p.A., via Armea 96, 18038 Sanremo (di seguito: Amaie Sanremo);
    11. AMET S.p.A., p.zza del Plebiscito 20, 70059 Trani (di seguito: Amet Trani);
    12. Azienda Pubbliservizi Brunico, anello Nord 19, 39031 Brunico (di seguito: Apb Brunico);
    13. ASM Brescia S.p.A., via Lamarmora 230, 25124 Brescia (di seguito: Asm Brescia);
    14. Azienda Servizi di Bressanone S.p.A., via Alfred Ammon 24, 39042 Bressanone (di seguito: Asm Bressanone);
    15. ASM Terni S.p.A., strada Maratta Bassa 52/A, 05100 Terni (di seguito: Asm Terni);
    16. ASM Voghera S.p.A., via Pozzoni 2, 27058 Voghera (di seguito: Asm Voghera);
    17. ATENA S.p.A., corso Palestro 126, 13100 Vercelli (di seguito: Atena Vercelli);
    18. Deval S.p.A., via B. Festaz 42, 11100 Aosta (di seguito: Deval Aosta);
    19. Enel distribuzione S.p.A., via Ombrone 2, 00198 Roma (di seguito: Enel distribuzione);
    20. Enìa S.p.A., Strada S. Margherita, 6/A, 43100 Parma (di seguito: Enìa);
    21. HERA S.p.A., via C. Berti Pichat 2/4, 40100 Bologna (di seguito: Hera Bologna);
    22. SET Distribuzione S.p.A. via Manzoni 24, 38068 Rovereto, (di seguito: Set distribuzione);
    23. Trentino Servizi S.p.A., via Manzoni 24, 38068 Rovereto (di seguito: Trentino Servizi);
  • nessuna delle imprese distributrici interessate ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti il Collegio;
  • la società Hera Bologna, con nota inviata all'Autorità in data 14 novembre 2006, prot. N. 0054393/06 (prot. Autorità 28577 del 16 novembre 2006), in relazione alle risultanze istruttorie inviate con nota del 6 novembre 2006, prot. RM/M06/5117, ha comunicato di aver riscontrato errori materiali nei dati di continuità del servizio relativi agli ambiti territoriali 302A e 302B per l'anno 2005 forniti all'Autorità tramite apposito sistema telematico; la stessa impresa ha richiesto di sospendere il procedimento in corso al fine di procedere alla rettifica delle informazioni rilevanti e al conseguente ricalcalo degli indicatori rilevanti ai fini degli incentivi.

Ritenuto di:

  • rinviare al 28 febbraio 2007 il termine di conclusione del procedimento per l'impresa distributrice Hera Bologna, disponendo di effettuare una verifica ispettiva, ulteriore rispetto a quelle già effettuate ai sensi della deliberazione n. 96/06, al fine di verificare i dati di continuità relativi al 2005 di cui è richiesta la rettifica, fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento di tipo sanzionatorio;
  • determinare gli incentivi complessivi per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per l'anno 2005, con la sola esclusione degli ambiti territoriali di pertinenza di Hera Bologna;
  • procedere al calcolo delle penalità di cui al citato articolo 22, comma 22.5 ed al differimento delle stesse ai sensi dell'articolo 43, comma 43.4 del medesimo Testo integrato e fissare il termine per il versamento delle penalità, da parte delle imprese distributrici interessate, nel Conto oneri per recuperi di continuità del servizio;
  • dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere al pagamento degli incentivi, tenendo conto delle previsioni di gettito relative alla componente tariffaria UC6

DELIBERA

  1. di pubblicare i valori degli indici di precisione, correttezza e sistema di registrazione risultanti dalle verifiche ispettive effettuate ai sensi della deliberazione n. 96/06 come indicato in tabella 1;
  2. di determinare, per tutti gli ambiti territoriali per i quali è stato definito dall'Autorità il livello tendenziale di continuità per l'anno 2005, esclusi gli ambiti territoriali di pertinenza di Hera Bologna, gli incentivi e le penalità per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 22, comma 22.5, del Testo integrato, come indicato nelle tabelle 2.1, 2.2 e 2.3;
  3. di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare il pagamento degli incentivi complessivi indicati nella tabella 3, a valere sul Conto oneri per i recuperi di continuità del servizio, anche avvalendosi della facoltà di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 5/04, e di fissare al 31 gennaio 2007 il termine per l'effettuazione del versamento nel suddetto Conto, da parte delle imprese distributrici interessate, delle penalità, ove dovute;
  4. di procedere al differimento agli anni successivi delle quote di penalità relative all'anno 2005 ai sensi dell'articolo 43, comma 43.4 del Testo integrato come indicato nella tabella 4;
  5. di rinviare al 28 febbraio 2007 la determinazione degli incentivi e delle penalità per gli ambiti territoriali di pertinenza dell'impresa distributrice Hera Bologna, a seguito della richiesta di rettifica pervenuta dalla stessa impresa, e a tal fine, fatta salva la facoltà dell'Autorità di avviare un procedimento di tipo sanzionatorio, di:
    1. disporre l'effettuazione di una verifica ispettiva sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2005 per gli ambiti territoriali 302A e 302B, con le stesse modalità di cui alla delibera n. 96/06;
    2. disporre che la verifica ispettiva di cui alla precedente lettera a) sia effettuata congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, all'esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
    3. dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento alla Guardia di Finanza e di provvedere affinché sia inviata la lettera di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui alla precedente lettera b);
    4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sull'impegno di spesa di cui alla delibera n. 96/06;
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a tutte le imprese distributrici citate nel presente provvedimento e alla Cassa conguaglio del settore elettrico;
  7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), con allegate le tabelle 1, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


Allegati: