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Data pubblicazione: 17 maggio 2005

Delibera 16 maggio 2005

Delibera/Provvedimento 88/05

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Eni Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16-05-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 novembre 2004, n. 202/04 (di seguito: deliberazione n. 202/04).

Considerato che:

  • l'articolo 5 della deliberazione n. 229/01 disciplina le condizioni minime che l'esercente l'attivita di vendita ai clienti finali e tenuto a proporre ai propri clienti, in materia di periodicita di fatturazione dei consumi; e che, in particolare, tale periodicita deve essere almeno quadrimestrale, per i clienti finali con consumi fino a 500 mc/anno, almeno trimestrale, per i clienti finali con consumi fino superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, e almeno mensile, per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno;
  • l'articolo 10 della predetta deliberazione, invece, riconosce al cliente finale, qualora sussistano le condizioni descritte al comma 10.3, la facolta di rateizzazione del pagame nto dei corrispettivi per la vendita del gas; e che il comma 10.2 prevede che, al cliente che si trovi nelle citate condizioni, l'esercente dia informazione, "nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile, della possibilita di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalita";
  • in seguito a numerose segnalazioni pervenute da clienti finali in ordine a disservizi resi dalla societa Italgas Piu Spa (di seguito: Italgas Piu), che e stata incorporata dalla societa Eni Spa (di seguito: Eni), in data 24 e 25 novembre 2004, sono state effettuate, ai sensi della deliberazione n. 202/04, ispezioni da parte della Guardia di Finanza presso le sedi legali rispettivamente della societa Italgas Piu e della societa Italgas Spa (di seguito: Italgas), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito alla corretta applicazione delle deliberazioni n. 299/01 e n. 47/00;
  • nel corso dell'ispezione e emerso che la societa Italgas Piu, in conseguenza della migrazione dei dati relativi alla propria clientela su un nuovo sistema informativo, avviata nel dicembre 2003 e prevista per un periodo di circa un anno, nelle aree geografiche interessate da tale migrazione, ha ridotto il numero di fatturazioni, posticipando, anche in modo significativo, l'emissione delle fatture rispetto alle cadenze temporali previste dall'articolo 5 della deliberazione n. 229/01;
  • le richiamate segnalazioni, unitamente alle dichiarazioni rese in sede di ispezione, nonche alla documentazione acquisita anche successivamente alla stessa, hanno evidenziato che la societa Italgas Piu, nelle fatture emesse nel periodo settembre-novembre 2004, aventi ad oggetto somme rateizzabili ai sensi del comma 10.3 della deliberazione n. 229/01, ha omesso di fornire le sopra richiamate informazioni prescritte dal comma 10.2;
  • inoltre, durante l'esecuzione delle attivita ispettive, in risp osta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza in merito al numero delle richieste di prestazioni trasmesse alla societa Italgas nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, i rappresentanti della societa Italgas Piu hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo confronto con i dati documentali prodotti dalla societa Italgas, sono risultate non veritiere;
  • in particolare, e stato dichiarato che, tra il 26 agosto e il 3 settembre 2004, le richieste di prestazioni avanzate dalla societa Italgas Piu alla societa Italgas sono aumentate, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, di circa 500; invece, dall'analisi svolta sulla documentazione prodotta da parte della societa Italgas, e emerso che le richieste di prestazioni avanzate dalla societa Italgas Piu nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004 ammontano a 2.743, a fronte di un numero di richieste avanzate dalla medesima societa nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 3 settembre 2003 pari a 8.395.

Ritenuto che:

i comportamenti posti in essere dalla societa Italgas Piu, incorporata nella societa Eni, costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti di quest'ultima, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

 

DELIBERA

 

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti della societa Eni Spa, che ha incorporato la societa Italgas Piu Spa, per l'eventuale irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, per:
    1. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 22 9/01;
    2. le informazioni non veritiere rese all'Autorita in merito al numero delle richieste di prestazioni trasmesse alla societa Italgas Spa, nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, ai sensi della deliberazione dell'Autorita 2 marzo 2000, n. 47/00;
  2. di designare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione legislativo e legale;
  3. di fissare in 70 (settanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
  4. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
  5. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 144/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  6. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  7. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa Eni Spa, con sede legale in p.le Enrico Mattei 1, 00144 Roma;
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).