Seguici su:






Data pubblicazione: 18 ottobre 2005

Delibera 10 ottobre 2005

Delibera/Provvedimento 216/05

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Eni Spa

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10-10-2005

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • l'articolo 11 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 novembre 2004, n. 202/04 (di seguito: deliberazione n. 202/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 2 maggio 2005, n. 88/05 (di seguito: deliberazione n. 88/05).

 

Il fatto

 

  1. In seguito a numerose segnalazioni pervenute da clienti finali in ordine a disservizi resi dalla societa Italgas Piu Spa (di seguito: Italgas Piu), in data 24 e 25 novembre 2004, l'Autorita, mediante l'avvalimento della Guardia di Finanza, ha eseguito ispezioni, disposte con deliberazione n. 202/04, presso le sedi legali di Italgas Piu e della societa Italgas Spa (di seguito: Italgas), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito alla corretta applicazione delle deliberazioni n. 47/00 e n. 229/01.
  2. Nel corso dell'ispezione e emerso che Italgas Piu, in conseguenza della migrazione dei dati relativi alla propria clientela su un nuovo sistema informativo, avviata nel dicembre 2003 e prevista per un periodo di circa un anno, nelle aree geografiche interessate da tale migrazione ha ridotto il numero di fatturazioni, posticipando, anche in modo significativo, l'emissione delle fatture rispetto alle cadenze temporali previste dall'articolo 5 della deliberazione n. 229/01.
  3. Le richiamate segnalazioni, unitamente alle dichiarazioni rese in sede di ispezione, nonche alla documentazione successivamente acquisita, hanno evidenziato che Italgas Piu, nelle fatture emesse nel periodo settembre-novembre 2004, aventi ad oggetto somme rateizzabili ai sensi del comma 10.3 della deliberazione n. 229/01, ha omesso di fornire le informazioni prescritte dal comma 10.2 in ordine alla possibilita di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti ed alle relative modalita.
  4. Inoltre, durante l'esecuzione delle attivita ispettive, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza in merito al numero delle richieste di prestazioni avanzate ad Italgas nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, i rappresentanti di Italgas Piu hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo confronto con i dati documentali prodotti da Italgas, sono risultate non veritiere.
  5. In particolare, e stato dichiarato che, tra il 26 agosto e il 3 settembre 2004, le richieste di prestazioni avanzate da Italgas Piu ad Italgas sono aumentate, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, di circa 500. Invece, dall'analisi svolta sulla documentazione prodotta da parte di Italgas, e emerso che le richieste di prestazioni avanzate da Italgas Piu nel me desimo periodo ammontano a 2.743, a fronte di un numero di richieste avanzate dalla medesima societa nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 3 settembre 2003 pari a 8.395.
  6. Con deliberazione n. 88/05, l'Autorita ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Eni, che ha nel frattempo incorporato Italgas Piu, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per:
    1. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01;
    2. le informazioni non veritiere rese all'Autorita in merito al numero delle richieste di prestazioni trasmesse ad Italgas, nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, ai sensi della deliberazione n. 47/00.
  7. Nel corso del procedimento, oltre alla documentazione gia acquisita ai fini dell'avvio dell'istruttoria, richiamata nella deliberazione n. 88/05, gli Uffici dell'Autorita hanno acquisito:
    • la nota di Eni in data 21 giugno 2005 (prot. Autorita n. 14024);
    • la memoria difensiva di Eni in data 13 luglio 2005 (prot. Autorita n. 15536);
  8. In data 8 settembre 2005, si e svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Eni di depositare una memoria difensiva (prot. Autorita n. 19805) oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR.

 

Valutazione giuridica

A. Contesto normativo

  1. Ai fini della valutazione delle fattispecie in esame, si ha riguardo a:
    • le disposizioni della deliberazione n. 229/01, che definiscono condizioni minime per l'erogazione del servizio di vendita di gas naturale, che l'esercente e tenu to a proporre ai clienti finali;
    • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, a tutela dell'effettivita dei poteri e delle funzioni di natura conoscitiva intestate all'Autorita nell'ambito del suo mandato regolatorio.
  2. L'articolo 5 disciplina le condizioni minime in materia di periodicita di fatturazione dei consumi. In particolare, tale periodicita deve essere almeno quadrimestrale, per i clienti finali con consumi fino a 500 mc/anno, almeno trimestrale, per i clienti finali con consumi fino superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, e almeno mensile, per i clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno.
  3. L'articolo 10 della deliberazione n. 229/01 riconosce al cliente finale, qualora sussistano le condizioni poste dal comma 10.3, la facolta di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita del gas. In funzione di cio, il comma 10.2 prevede che, al cliente che si trovi nelle citate condizioni, l'esercente dia informazione "nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile, della possibilita di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalita".
  4. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, quale presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il fatto che le informazioni e i documenti acquisiti dall'Autorita sulle attivita dei soggetti esercenti i servizi di pubblica utilita non siano veritieri.
  5. In particolare, nel caso concreto, le informazioni acquisite dall'Autorita nell'ambito delle proprie funzioni ispettive erano funzionali alla verifica della corretta applicazione della deliberazione n. 47/00, recante la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas.

B. Le argomentazioni di Eni

  1. Nell'ambito d el procedimento, Eni, a sostegno della correttezza della propria condotta, ha argomentato quanto segue.
  2. Per quanto riguarda la prospettata violazione dell'articolo 5 della deliberazione n. 229/01, Eni ha ammesso la sussistenza di casi nei quali l'emissione di fatture e stata posticipata rispetto alle cadenze temporali previste, peraltro escludendone l'antigiuridicita sulla base delle seguenti argomentazioni:
    • da un lato, lo "speciale contesto" nei quali si sono verificate le condotte ammesse, considerando tale la ristrutturazione dell'intero sistema informatico aziendale (c.d. "Progetto nuovo CRM"); la significativa complessita che ha caratterizzato tale ristrutturazione (avviata in ottemperanza agli obblighi di separazione societaria previsti dal decreto legislativo n. 164/00) avrebbe reso inevitabili i disservizi nella tempistica dell'emissione delle fatture;
    • dall'altro lato, il fatto che Italgas Piu avrebbe predisposto ed attuato tutte le misure idonee a evitare danni ai clienti finali derivanti dalla posticipazione nell'emissione delle fatture; al riguardo, Eni ha precisato che, al fine di mitigare gli effetti negativi del disservizio in questione, e stata posticipata la data di scadenza per il pagamento delle fatture, dai 20 giorni previsti dall'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 229/01, a 35 giorni.
  3. Inoltre, con riferimento al predetto addebito, Eni contesta quanto affermato dagli Uffici dell'Autorita nelle risultanze istruttorie, laddove si conclude che la stessa Eni non avrebbe addotto elementi obiettivi a dimostrazione del fatto che il disservizio si sarebbe verificato pur avendo l'esercente adottato tutte le misure idonee ad evitare che la gestione di detto aggiornamento potesse incidere sulla corretta gestione del processo di fatturazione. Ad avviso di Eni, tale affermazione contrasterebbe con il generale prin cipio dell'onere della prova, non essendo prevista al riguardo dalla legge n. 689/81 (in particolare, dall'articolo 3) alcuna presunzione di colpa. Da cio conseguirebbe, a detta di Eni, che l'Autorita sarebbe tenuta a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo per l'applicazione della sanzione.
  4. Con riferimento, invece, all'addebito consistente nell'inosservanza del sopra richiamato articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01, Eni:
    • in un primo momento, ha negato che Italgas Piu abbia compiuto il fatto contestatole, deducendo che il rilievo dell'Autorita circa l'omessa indicazione, nelle fatture del periodo settembre - novembre 2004, dell'informativa riguardante la possibilita di rateizzazione, dovrebbe essere imputato ad un errore dell'Autorita stessa; cio in quanto la violazione sarebbe stata contestata prendendo a riferimento, oltre che un certo numero di fatture recanti l'informativa sulla rateizzazione, anche facsimili di fatture non riproducenti interamente il modello inviato ai clienti;
    • in un secondo momento (successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie), ammettendo sostanzialmente la condotta contestata, ha escluso peraltro che essa configuri una violazione dell'articolo 10, in quanto lo stesso non imporrebbe alcun obbligo di fornire in bolletta un'informativa specifica e direttamente rivolta a ciascun cliente avente diritto alla rateizzazione; in base a tale interpretazione Eni ha sostenuto che la dicitura contenuta nelle bollette di Italgas Piu fosse conforme alla disposizione stessa, in quanto in tale dicitura "si fa richiamo alla possibilita di rateizzazione e si rinvia al contenuto dell'articolo 10".
  5. In ogni caso, quale argomentazione assorbente rispetto alle precedenti, Eni deduce che l'addebito imputato ad Italgas Piu sarebbe stato modificato in corso di istruttoria. Infatti, m entre nella deliberazione di avvio si contesta la violazione del comma 10.3 (relativo all'obbligo di offrire la rateizzazione degli importi dovuti dai clienti) della deliberazione n. 229/01, nelle risultanze istruttorie, invece, si contesta la violazione del comma 10.2 (relativo all'obbligo di informativa sul diritto alla rateizzazione).
  6. Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa alle informazioni non veritiere, Eni, ha espressamente ammesso l'inesattezza del dato fornito nel corso dell'attivita ispettiva, adducendo, peraltro, al fine di escludere l'antigiuridicita della propria condotta, che tale dato:
    1. e il frutto di un errore cui Italgas Piu sarebbe stata indotta dalla particolare intensita dell'attivita ispettiva condotta dagli Uffici dell'Autorita; in particolare, Eni ha rilevato che, durante l'ispezione, svolta senza alcun preavviso e protrattasi per circa quindici ore, sarebbe stata richiesta una quantita eccezionale di informazioni, in relazione alla quale Italgas Piu non avrebbe avuto il tempo necessario per compiere una scrupolosa verifica della esattezza dei dati via via forniti;
    2. non doveva necessariamente essere in possesso di Italgas Piu;
    3. non poteva trarre in inganno perche evidenziava di per se la sua erroneita, stante il palese contrasto con altre informazioni contestualmente fornite;
    4. non costituisce risposta ad una specifica domanda rivolta ad Italgas Piu nel corso dell'ispezione.
  7. Con particolare riferimento a quanto argomentato sub (iv), Eni ha precisato che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 deve essere correlata con la previsione di cui alla lettera a) del medesimo comma, la quale intesta all'Autorita il generale potere di richiedere agli esercenti informazioni e documenti sulle loro attivita. Conseguentemente, a detta di En i, ai fini dell'integrazione del presupposto per l'irrogazione di una sanzione, non sarebbe sufficiente la non veridicita dell'informazione, ma sarebbe necessario anche che detta informazione abbia formato oggetto di una specifica richiesta da parte dell'Autorita.

C. Valutazione delle argomentazioni di Eni

  1. Le argomentazioni svolte da Eni non possono essere considerate tali da escludere la fondatezza degli addebiti contestati.

C.1. Valutazione delle argomentazioni di Eni in ordine alla contestata violazione dell'articolo 5 della deliberazione n. 229/01

  1. In primo luogo, con riferimento a quanto argomentato da Eni in merito alla contestata violazione dell'articolo 5 della deliberazione n. 229/01, in via preliminare, occorre osservare che presupposto per l'irrogazione di una sanzione da parte dell'Autorita e costituito dall'accertamento dell'inosservanza della norma richiamata, con la conseguenza che, qualora il soggetto nei cui confronti si procede alleghi la sussistenza di fatti o elementi idonei ad escludere la responsabilita per tale violazione, spetta allo stesso soggetto fornirne la prova.
  2. Inoltre, con specifico riferimento a quanto sostenuto da Eni in merito al presunto onere, incombente sull'Autorita, di dimostrare l'elemento soggettivo della condotta antigiuridica accertata (? 8), occorre ricordare che la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative (articolo 3 della legge n. 689/81) postula proprio quella presunzione di colpa che Eni esclude. Come e noto, infatti, secondo consolidata, giurisprudenza "la colpa deve ritenersi positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative". E pertanto a carico del soggetto che abbia commesso il fatto vietato l'onere di dimostrare la p ropria estraneita al fatto o l'impossibilita di evitarlo tramite undiligente espletamento delle proprie attivita (si vedano, tra le altre, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 marzo 2000, n. 2642; Corte di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza 25 maggio 2001, n. 7143; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 23 agosto 2003, n. 12391).
  3. Quanto alle argomentazioni di Eni relative al merito della contestazione sopra richiamata (? 7), occorre precisare che, sia nell'ambito dell'attivita ispettiva, sia in sede di valutazione di reclami presentatati dagli utenti, sono stati acquisiti campioni di fatture che evidenziano l'effettivo mancato rispetto di tale disposizione.
  4. Piu in particolare, l'istruttoria ha evidenziato che Italgas Piu, in conseguenza della migrazione dei dati relativi alla propria clientela su un nuovo sistema informatico, operata nel periodo dicembre 2003 - gennaio 2005, ha ridotto il numero di fatturazioni, posticipando, anche in modo significativo, l'emissione delle fatture, sia rispetto alle cadenze temporali che la stessa Italgas Piu ha dichiarato di applicare ai propri clienti finali in ottemperanza alla predetta deliberazione, sia rispetto alle cadenze temporali massime previste dalla deliberazione medesima.
  5. La circostanza che tale posticipazione delle date di emissione delle fatture si sia verificata contestualmente ad un complesso aggiornamento del sistema informatico aziendale, realizzato al fine di dare completa attuazione ad una disposizione di legge, tuttavia, non puo considerarsi, come invece preteso da Eni, idonea ad escludere l'antigiuridicita di tale comportamento. Cio potrebbe ammettersi solo se Eni avesse addotto elementi obiettivi a dimostrazione del fatto che il disservizio si sarebbe verificato pur avendo l'esercente adottato tutte le misure idonee ad evitare che l'implementazione di detto aggiornamento potesse incidere su lla corretta gestione del processo di fatturazione. Eni, tuttavia, non ha fornito tali elementi.
  6. Con riferimento, poi, alla circostanza per cui Italgas Piu avrebbe adottato, dopo che il disservizio si era verificato, misure volte a mitigare gli effetti pregiudizievoli per i clienti da questo prodotto, tale circostanza risulta del tutto irrilevante sotto il profilo della responsabilita per gli addebiti contestati. Essa, infatti, evidenzia solamente lo sforzo compiuto dalla societa per rimuovere le conseguenze dannose prodotte dalla scorretta fatturazione e, conseguentemente, assume rilievo solo in sede di quantificazione della misura sanzionatoria, ai fini dell'applicazione del criterio dell'opera svolta dall'agente per la diminuzione delle conseguenze della violazione.

C.2. Valutazione delle argomentazioni di Eni in ordine alla contestata violazione del comma 10.2 della deliberazione n. 229/01.

  1. In secondo luogo, in merito alle argomentazioni sviluppate da Eni in ordine alla contestata violazione del comma 10.2 della deliberazione n. 229/01, occorre preliminarmente rilevare che non puo trovar accoglimento l'argomento, ritenuto da Eni assorbente, secondo cui vi sarebbe stato un mutamento in corso di istruttoria dell'addebito contestato, senza che cio fosse formalizzato in un apposito atto dell'Autorita che modificasse l'oggetto dell'istruttoria stessa (? 10)
  2. Al riguardo, infatti, deve osservarsi che la motivazione della deliberazione di avvio era chiara nell'individuare l'addebito contestato nella violazione del comma 10.2, cio che non consentiva alcun dubbio sul fatto che il riferimento al comma 10.3, pur contenuto nella parte dispositiva della citata deliberazione, non era altro che un mero errore materiale. Cio e comprovato dal fatto che la stessa Eni, nelle difese contenute nella prima memoria trasm essa all'Autorita con nota in data 13 luglio 2005, sviluppa argomenti volti a dimostrare il proprio rispetto delle previsioni contenute nel comma 10.2, e non di quelle contenute nel comma 10.3.
  3. Risolta la precedente questione, occorre valutare le argomentazioni di Eni relative al merito della contestazione sopra richiamata (? 9). In ordine all'asserita circostanza per cui l'Autorita avrebbe utilizzato, al fine della contestazione della violazione dell'articolo 10 della deliberazione n. 229/01, facsimili di fatture non riproducenti interamente il modello inviato ai clienti, si precisa innanzi tutto che, diversamente da quanto sostenuto da Eni, l'Autorita ha considerato esclusivamente fatture di Italgas Piu nelle versioni effettivamente inviate ai clienti.
  4. Le suddette fatture, acquisite nell'ambito dell'attivita ispettiva ed emesse nel periodo sopra richiamato, evidenziano che non e stato correttamente assolto l'obbligo di informativa sul diritto alla rateizzazione dei corrispettivi dovuti e sulle modalita di esercizio dello stesso, in quanto Italgas Piu si e limitata a richiamare genericamente la pertinente previsione della deliberazione n. 229/01, senza tuttavia fornire alcuna informativa di dettaglio direttamente rivolta a ciascun cliente avente titolo all'esercizio del diritto di rateizzazione.
  5. Inoltre, relativamente all'argomento per cui la predetta condotta, accertata in esito all'istruttoria e dalla stessa Eni ammessa (successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie), sarebbe coerente con l'obbligo di informativa previsto dal comma 10.2 della deliberazione n. 229/01, occorre precisare che tale obbligo e funzionale all'effettivo esercizio del diritto alla rateizzazione riconosciuto dal comma 10.3 al cliente finale che si trovi nelle condizioni ivi descritte.
  6. Conseguentemente, l'informativa sulla sussistenza di tale dirit to e sulle relative modalita di esercizio deve essere specificamente rivolta al singolo cliente per il quale il diritto in concreto sia sorto.

C.3. Valutazione delle argomentazioni di Eni in ordine alla non veridicita delle informazioni rese all'Autorita

  1. In terzo luogo, relativamente alla contestazione dell'addebito circa le informazioni non veritiere rese da Italgas Piu, condotta materialmente ammessa da Eni, si osserva che presupposto per l'irrogazione del provvedimento sanzionatorio, individuato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, e costituito dalla mera trasmissione da parte dell'esercente di dati non veritieri, cio indipendentemente dalle modalita con le quali tali dati siano stati richiesti e forniti, e in particolare dal fatto che l'esercente fosse tenuto o meno a conservare i dati in forza di un provvedimento dell'Autorita ai sensi della lettera a) del medesimo comma.
  2. Al riguardo, e bene infatti precisare che le previsioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, comma 20, della legge n. 481/95 sono del tutto irrelate tra loro, ne vi sono elementi, di natura testuale o sistematica, che consentano di ritenere diversamente. Inoltre, in via del tutto incidentale, deve precisarsi che le informazioni rese da Italgas Piu nell'ambito delle attivita ispettive sono state comunque fornite a precisazione e chiarimento di quanto dichiarato in risposta ad una richiesta formulata dall'Autorita.
  3. Quanto sopra consente di ritenere infondati gli argomenti sviluppati da Eni come riportati ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del paragrafo 12. Cio che rileva ai fini della contestazione dell'addebito, infatti, e che i dati resi da Italgas Piu si sono dimostrati (in seguito all'analisi delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attivita ispettiva condotta presso Italgas) non veritieri e che l'esercente, di pr opria iniziativa, non ha successivamente rettificato il contenuto di tali dati.
  4. Peraltro, a meri fini di completezza, e bene precisare che:
    • quanto all'affermazione per cui i dati non veritieri sarebbero riconducibili ad un errore cui Italgas Piu indotto dalla particolare intensita delle attivita ispettive condotte dagli Uffici dell'Autorita, dai verbali di ispezione non risulta che Italgas Piu abbia contestato le modalita esecutive delle operazioni ispettive evidenziando il rischio di errori dalle stesse determinato; inoltre, la societa aveva ricevuto un congruo preavviso dell'esecuzione delle attivita ispettive, in quanto:
    • da un lato, la deliberazione n. 202/04, notificata alla societa in data 16 novembre 2004, fissava un periodo entro il quale le operazioni ispettive si sarebbero svolte, compreso tra la data di notificazione stessa ed il 31 dicembre 2004;
    • dall'altro lato, la data di effettuazione di dette operazioni (fissata per il 24 novembre 2004) e stata comunicata ad Italgas Piu con raccomandata a.r. anticipata via fax indata 17 novembre 2004 (in conformita con la deliberazione n. 202/04 che prevedeva un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi).

D. Valutazioni conclusive

  1. Da quanto sopra deve quindi concludersi che Eni non ha addotto al procedimento elementi tali da escludere la fondatezza degli addebiti contestati.

 

Quantificazione della misura sanzionatoria

 

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita, nonche di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 1.549.370,70.
  2. In via preliminare, la pluralita delle violazioni acc ertate nei termini di cui sopra, comporta la necessita di valutarne la rilevanza ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 689/81, secondo il quale deve applicarsi la sanzione prevista per la violazione piu grave, aumentata sino al triplo, qualora la pluralita di violazioni sia realizzata mediante una sola condotta, ovvero mediante una pluralita di condotte esecutive di un medesimo disegno
  3. Al riguardo, da quanto esposto nella parte in fatto, emerge che le violazioni accertate sono state realizzate da Italgas Piu mediante distinte condotte, autonome sotto il profilo teleologico. Conseguentemente, il quantum della sanzione irrogata sara pari alla somma delle sanzioni irrogabili disgiuntamente per ciascuna delle predette violazioni.
  4. A tal fine, l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della misura sanzionatoria deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravita della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalita dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  5. Con riferimento al criterio della gravita della violazione, come anticipato nella parte relativa alla valutazione giuridica (? 1), occorre osservare che gli addebiti contestati riguardano condotte contrastanti con disposizioni poste a presidio di interessi diversi.
  6. In primo luogo, quanto alle disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01, sono state violate norme poste a garanzia della corretta erogazione del servizio di vendita a favore dei clienti finali ritenuti contrattualmente piu deboli, con particolare riferimento sia all'esigenza di una fatturazione con cadenze regolari, sia all'esigenza di informazioni strumentali a ll'esercizio del diritto alla rateizzazione dei corrispettivi dovuti.
  7. Infatti, la condotta contestata ha determinato effetti pregiudizievoli per i predetti clienti, i quali sono stati posti nella condizione di dover far fronte all'esborso di somme significative in un'unica soluzione, laddove, invece, gli stessi avrebbero potuto, con minore aggravio, versare detti importi secondo le scadenze temporali stabilite, ovvero se adeguatamente informati, rateizzarli.
  8. Peraltro, relativamente all'inosservanza dell'obbligo di informativa posto dall'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01, occorre precisare che il generico richiamo a tale deliberazione contenuto nelle bollette trasmesse da Italgas Piu alla generalita dei clienti, sebbene come gia osservato (?? 24-26) non assolva al menzionato obbligo, tuttavia costituisce elemento idoneo ad attenuare la gravita della violazione. Infatti, il predetto richiamo poneva comunque il cliente finale nella condizione di conoscere i diritti riconosciutigli da tale provvedimento.
  9. In secondo luogo, la condotta tenuta da Italgas Piu contrasta anche con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attivita di regolazione dell'Autorita. In particolare, le dichiarazioni non veritiere di Italgas Piu, sebbene siano state rese senza il preordinato intento di ingenerare nell'Autorita false rappresentazioni, hanno comunque determinato un pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa, aggravando, pur senza comportare un carico suppletivo eccessivamente oneroso, le attivita di verifica in merito alla corretta applicazione della deliberazione n. 47/00.
  10. Nello specifico, l'aggravio di lavoro degli uffici dell'Autorita e consistito in alcuni giorni di elaborazione dei dati forniti su compact disk in formato excel, con migliaia di righe, per la ricostruzione e ve rifica dei dati aggregati comunicati. Tali attivita ulteriori si sono rese necessarie proprio in ragione della non corrispondenza tra le risposte fornite da Italgas Piu ai quesiti contenuti nella check-list allegata al verbale di ispezione ed i dati forniti da Italgas.
  11. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva, quanto alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5 ed all'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01, che l'esercente ha continuato a tenere i comportamenti contestati, anche successivamente al periodo preso in esame durante le attivita ispettive, come e emerso anche da fatture acquisite dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio in oggetto, allegate a reclami presentati dagli utenti.
  12. Tuttavia, a fronte di maggiori importi fatturati ai clienti finali in conseguenza del mancato rispetto delle cadenze temporali previste dall'articolo 5 della deliberazione n. 229/01, Italgas Piu e, successivamente alla sua incorporazione, Eni hanno prolungato la scadenza dei termini per il pagamento delle relative fatture rispetto alla scadenza fissata dal predetto provvedimento. Tale misura costituisce complemento della disciplina di rateizzazione di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 229/01, che, pur in carenza di una adeguata informativa ai sensi del citato comma 10.2, e stata comunque assicurata a coloro che ne hanno fatto richiesta. Cio infatti ha consentito di attenuare l'impatto negativo, sul cliente finale, dell'inatteso esborso cui ha dovuto far fronte.
  13. Quanto, poi, al profilo di violazione inerente alle informazioni non veritiere rese all'Autorita, come anticipato sopra, si osserva che Italgas Piu, e successivamente Eni, non hanno provveduto ad informare tempestivamente l'Autorita dell'erroneita dei dati in precedenza trasmessi. A tal proposito, Eni, nella sopra citata nota del 21 giugno 2005, si e limitata a rappresentare una generica disponibilita alla collaborazione nel fornire dati e informazioni che fossero richiesti dall'Autorita, allegando la possibilita che, nel contesto di un'attivita ispettiva particolarmente intensa, fossero state fornite informazioni imprecise.
  14. Con riferimento al criterio della personalita dell'agente, si rileva che la societa Eni non si e resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorita.
  15. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Eni ha argomentato che l'Autorita dovrebbe fare riferimento al fatturato di Italgas Piu rilevante al momento dei fatti contestati, e non a quello di Eni ricavabile dall'ultimo bilancio pubblicato al momento dell'irrogazione della sanzione. Cio in quanto Eni sarebbe subentrata nella posizione di Italgas Piu solo in un momento successivo a quello cui oggetto delle contestazioni di cui alla deliberazione di avvio.
  16. Al riguardo, si deve osservare che le valutazioni sopra compiute consentono di determinare il quantum della sanzione nella misura pari alla somma dei minimi edittali irrogabili per ciascuna delle tre violazioni accertate.
  17. La misura di cui al paragrafo precedente risulta pertanto di modesta entita rispetto ad ambedue i fatturati sopra considerati, cio che rende irrilevante la questione sollevata da Eni.

Ritenuto che sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della societa Eni per la violazione della medesima disposizione, nonche degli articoli 5 e 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01

 

DELIBERA

 

  1. di irrogare ad Eni una sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, com ma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 77.468,52 euro di cui:
    1. 25.822,84 euro per la violazione dell'articolo 5 della deliberazione n. 229/01;
    2. 25.822,84 euro per la violazione dell'articolo 10, comma 10.2, della deliberazione n. 229/01;
    3. 25.822,84 euro per la non veridicita delle informazioni rese all'Autorita;
  2. di ordinare ad Eni il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Eni di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorita per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Eni, con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1- 00144 Roma.

 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

 


Allegati: