Data pubblicazione: 17 maggio 2005
Delibera 02 maggio 2005
Delibera/Provvedimento 82/05
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Italgas Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 02-05-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00);
- la deliberazione dell'Autorita 12 novembre 2004, n. 202/04 (di seguito: deliberazione n. 202/04);
- il verbale predisposto dai militari della Guardia di Finanza, e l'allegata check list, trasmessi all'Autorita in data 12 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 580).
Considerato che:
- in data 24 e 25 novembre 2004, sono state effettuate, ai sensi della deliberazione n. 202/04, ispezioni da parte della Guardia di Finanza presso le sedi legali rispettivamente della societa Italgas Piu Spa (di seguito: Italgas Piu) e della societa Italgas Spa (di seguito: Italgas), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito, tra l'altro, alla corretta applicazione della deliberazione n. 47/00, in particolare, per quanto riguarda la societa Italgas, della disciplina relativa alla gestione delle richieste di prestazioni nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004;
- durante l'esecuzione delle attivita ispettive, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza in merito al numero delle richieste di prestazioni ricevute dalla societa Italgas Piu nel predetto periodo, i rappresentanti della societa Italgas hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo conf ronto con i dati documentali dalla medesima prodotti, sono risultate non veritiere;
- in particolare, e stato dichiarato che, tra il 26 agosto 2004 ed il 3 settembre 2004, la societa Italgas ha ricevuto dalla societa Italgas Piu un numero di richieste pari a circa 5.500, mentre, dall'analisi svolta sulla documentazione acquisita, e invece emerso che il numero delle richieste pervenute alla societa Italgas da parte della societa Italgas Piu, tra il 26 agosto 2004 e il 5 settembre 2004, risulta pari a 2.743.
Ritenuto che:
il comportamento posto in essere dalla societa Italgas costituisca presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale nei confronti della medesima societa, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95
DELIBERA
- di avviare un'istruttoria formale nei confronti della societa Italgas Spa per l'eventuale irrogazione di una sanzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n 481/95, per avere fornito all'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) informazioni non veritiere in merito al numero delle richieste di prestazioni ricevute nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, ai sensi della deliberazione dell'Autorita 2 marzo 2000, n. 47/00;
- di designare, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- di fissare in 50 (cinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento pre sso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
- di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla societa Italgas Spa, con sede legale in via XX settembre 41, 10121, Torino;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).