Data pubblicazione: 18 ottobre 2005
Delibera 10 ottobre 2005
Delibera/Provvedimento 215/05
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Italgas Spa
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10-10-2005
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis della legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
- la deliberazione dell'Autorita 12 novembre 2004, n. 202/04 (di seguito: deliberazione n. 202/04);
- la deliberazione dell'Autorita 2 maggio 2005, n. 82/05 (di seguito: deliberazione n. 82/05);
- il verbale predisposto dai militari della Guardia di Finanza, e l'allegata check list, trasmessi all'Autorita in data 12 gennaio 2005 (prot. Autorita n. 580).
Il fatto
- In data 24 e 25 novembre 2004, l'Autorita, mediante l'avvalimento della Guardia di Finanza, ha eseguito ispezioni, disposte con deliberazione n. 202/04, presso le sedi legali della societa Italgas Piu Spa (di seguito: Italgas Piu) e della societa Italgas Spa (di seguito: Italgas), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito, tra l'altro, alla corretta applicazione della deliberazione n. 47/00. In particolare, per quanto riguarda Italgas, le attivita ispettive erano volte a verificare la corretta gestione, nel periodo compreso tra il 26 agosto ed il 5 settembre 2004, delle richieste di prestazioni di cui alla medesima deliberazione.
- Durante l'esecuzione delle attivita ispettive, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza in merito al numero delle richieste di prestazioni ricevute nel periodo compreso tra il 26 agosto 2004 e il 3 settembre 2004, i rappresentanti di Italgas hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo confronto con i dati documentali dalla medesima prodotti, sono risultate non veritiere. In particolare, e stato testualmente dichiarato che "il numero delle prestazioni, di cui alla deliberazione n. 47/00, richieste dal 26 agosto 2004 al 3 settembre 2004 e pari a 5.500 circa", mentre, dall'analisi svolta sulla documentazione acquisita, e invece emerso che il numero delle richieste pervenute ad Italgas, tra il 26 agosto 2004 e il 5 settembre 2004, risulta pari a 2.810, di cui 2.743 ricevute da parte di Italgas Piu.
- Con la deliberazione n. 82/05, l'Autorita ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Italgas, ai fini dell'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per aver reso informazioni non veritiere.
- Nel corso del procedimento che si conclude con il presente provvedimento, oltre alla documentazione gia acquisita ai fini dell'avvio dell'istruttoria, richiamata nella deliberazione n. 82/05, gli Uffici dell'Autorita hanno acquisito una nota della societa Italgas in data 15 giugno 2005 (prot. Autorita n. 13618).
- In data 27 luglio 2005, si e svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito ad Italgas di depositare una memoria difensiva (prot. Autorita n. 16770) oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR.
Valutazione giuridica
- La valutazione gi uridica della fattispecie in esame e incentrata sulla disposizione posta dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 a tutela dell'effettivita dei poteri di natura conoscitiva intestati all'Autorita. La norma citata prevede, infatti, quale presupposto per l'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il fatto che le informazioni e i documenti che l'Autorita acquisisce dagli esercenti i servizi di pubblica utilita non siano veritieri.
- In particolare, nel caso in esame, le informazioni non veritiere acquisite nell'ambito delle suddette attivita ispettive, erano funzionali alla verifica della corretta applicazione della deliberazione n. 47/00, recante la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita del gas.
- Al riguardo, e opportuno precisare che i livelli specifici di qualita sono definiti come tempo massimo entro cui deve essere effettuata dall'esercente una determinata prestazione su richiesta dell'utente e sono soggetti ad indennizzo automatico nel caso in cui l'esercente non rispetti il livello specifico per cause non imputabili all'utente o a terzi.
- A sostegno della liceita della propria condotta, Italgas, ha dedotto di aver correttamente risposto ai quesiti formulati in sede ispettiva dai militari della Guardia di Finanza, argomentando, in particolare, che il punto 10 della check-list allegata al verbale di ispezione, laddove poneva il quesito: "indicare [...] numero delle prestazioni, di cui alla deliberazione n. 47/00, richieste dal 26 agosto al 3 settembre 2004", doveva intendersi riferito alle prestazioni "eseguite". Secondo Italgas, tra l'altro, interpretando in maniera diversa il sopra richiamato punto 10, l'informazione ivi richiesta "sarebbe illogicamente stata un doppione di quella di cui punto 3", che parla di richieste di prestazioni ricevute.
- Inoltre , Italgas ha sostenuto che, anche volendosi ammettere che essa avesse violato l'obbligo di fornire informazioni non veritiere, "si dovrebbe comunque concludere che nessuna sanzione pecuniaria possa esserle imposta dal momento che mancherebbe l'elemento soggettivo della violazione", di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81. Cio in quanto la formulazione del quesito di cui al punto 10 della check-list avrebbe ingenerato nella societa il convincimento della liceita del suo operato.
- Le argomentazioni svolte da Italgas non possono essere considerate tali da escludere la fondatezza dell'addebito contestato.
- Innanzitutto, va osservato che il sopra richiamato punto 10 della check-list e inequivocabile nel riferirsi testualmente alle prestazioni "richieste" dagli utenti e non a quelle eseguite.
- Inoltre, il quesito di cui trattasi risulta inequivocabile non solo in ragione del suo tenore letterale, ma anche in considerazione del sistema definito dalla deliberazione n. 47/00 in base al quale, tra l'altro, gli esercenti il servizio di distribuzione del gas sono tenuti ad eseguire una serie di prestazioni entro tempi massimi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta (pena l'obbligo di corrispondere all'utente indennizzi automatici definiti nella deliberazione stessa). Cio comporta che le verifiche in merito al rispetto della disciplina definita dalla citata deliberazione debbano essere effettuate con riferimento al numero delle richieste di prestazione ricevute ed al momento in cui ciascuna di esse e pervenuta all'esercente.
- A meri fini di completezza espositiva, va aggiunto che una diversa lettura del sopra citato punto 10 della check-list non puo essere ricavata, come preteso da Italgas, ponendo in relazione tale punto con il punto 3 della check-list stessa. Al riguardo, basti osservare che si tratta di due quesiti tra loro nettamente disti nti, in quanto:
- il quesito di cui al punto 3 chiede testualmente di "Produrre elenco di richieste di prestazioni previste dalla deliberazione n. 47/00 ricevute, distinguendo, dal 26 agosto 2004 al 05 settembre 2004 e dal 06 settembre 2004 ad oggi, differenziando in base alla tipologia di soggetto che ha effettuato la richiesta (venditore, cliente finale, altro), con indicazione del canale di accesso";
- il quesito di cui al punto 10 chiede, invece, di "Indicare: - numero delle prestazioni, di cui alla delibera 47/00, richieste dal 26 agosto 2003 al 3 settembre 2003; - numero delle prestazioni, di cui alla delibera 47/00, richieste dal 26 agosto 2004 al 3 settembre 2004; - numero delle prestazioni di cui alla delibera 47/00, richieste dall'1 agosto 2003 al 25 agosto 2003; - numero delle prestazioni di cui alla delibera 47/00, richieste dall'1 agosto 2004 al 25 agosto 2004".
- Ora, e evidente che nel primo caso si tratta di un elenco e che esso, inoltre, e limitato alle sole richieste ricevute nei periodi 26 agosto 2004 - 5 settembre 2004 e 6 settembre 2004 - 25 novembre 2004. Nel secondo caso, invece, si tratta non di elenchi bensi di numeri aggregati, riferiti a piu periodi non interamente corrispondenti a quelli di cui al punto 3 della check-list. Il quesito di cui al punto 10 non puo, pertanto, essere considerato come un "doppione" di quello di cui al punto 3.
- Quanto sopra esposto dimostra altresi come risulti priva di fondamento l'argomentazione addotta da Italgas circa la carenza dell'elemento soggettivo della violazione di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81, ai sensi del quale "nel caso in cui la violazione e commessa per errore sul fatto, l'agente non e responsabile quando l'errore non e determinato da sua colpa" (comma 2).
- Al riguardo, si ribadisce quanto in precedenza osservato, e cioe che il punto 10 in questione, tanto per il suo tenore letterale, quanto per il regime definito dalla deliberazione n. 47/00, non lascia adito a fraintendimenti in ordine al suo significato, che non puo che essere quello di riferirsi alle prestazioni "richieste" dagli utenti.
Quantificazione della misura sanzionatoria
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita, una sanzione da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 1.549.370,70. La determinazione del quantum della misura sanzionatoria deve essere effettuata in applicazione di quattro criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, e piu precisamente:
- la gravita della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalita dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravita della violazione, come anticipato sopra, la condotta tenuta da Italgas contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attivita di regolazione dell'Autorita.
- Piu nel concreto, le dichiarazioni non veritiere di Italgas, sebbene siano state rese senza il preordinato intento di ingenerare nell'Autorita false rappresentazioni, hanno comunque determinato un pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa, aggravando, pur senza comportare un carico suppletivo eccessivamente oneroso, le attivita di verifica in merito alla corretta applicazione della deliberazione n. 47/00. Nello specifico, l'aggravio di lavoro degli uffici dell'Autorita e consistito in alcuni giorni di elaborazione dei dati forniti su compact disk in formato excel, con migliaia di righe, per la ricostruzione e verifica dei dati aggregati comunicati. Tali attivita ulteriori si sono rese necessarie proprio in ragione della incoerenza tra le risposte fornite da Italgas ai quesiti contenuti nella check-list allegata al verbale di ispezione.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione,si rileva che Italgas non ha mai provveduto ad informare l'Autorita della non veridicita dei dati in precedenza trasmessi.
- Con riferimento al criterio della personalita dell'agente, si rileva che Italgas non si e resa responsabile di altre violazioni della stessa indole di quella accertata ai sensi dei paragrafi precedenti.
- Con riferimento al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si deve osservare che le valutazioni sopra compiute consentono di determinare il quantum della sanzione nella misura minima irrogabile.
Ritenuto che sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della societa Italgas per la violazione della medesima disposizione.
DELIBERA
- di irrogare ad Italgas una sanzione pecuniaria nella misura di euro 25.822,84 ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- di ordinare ad Italgas il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 lug lio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare ad Italgas di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorita per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia .it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ad Italgas, con sede legale in Via XX Settembre, n. 41 - 10121 Torino.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
Allegati: