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Delibera 18 dicembre 2003

Delibera/Provvedimento 157/03

Disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004

Pubblicata su questo sito il 19 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 12-1-2004

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 dicembre 2003,

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003 (di seguito: decreto 17 dicembre 2003);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003 n. 151/03, come modificata e integrata dalla deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 155/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2003, n. 156/03 (di seguito: deliberazione n. 156/03);

Considerato che:

  • il regolamento n. 1228/03 prevede:
    1. all'articolo 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione;
    2. all'articolo 5, comma 2, che i gestori del sistema di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità di regolazione;
    3. all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolamentazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento cooperino tra loro e con la Commissione;
  • il decreto 17 dicembre 2003 stabilisce modalità e condizioni per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
  • anche nell'anno 2004 si manifesterà l'esigenza di utilizzare la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione anche ai fini dell'esportazione e del transito di energia elettrica sul territorio nazionale;
  • con la deliberazione n. 156/03, l'Autorità ha adottato uno schema di accordo con la Commissione de régulation de l'energie (di seguito: CRE) per l'allocazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione tra Italia e Francia per l'anno 2004 (di seguito: lo schema di accordo), prevedendo una allocazione congiunta, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e di Réseau du transport de l'electricité,dell'intera capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Francia e della capacità di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera assegnabile autonomamente dal Gestore della rete;
  • la CRE ha approvato lo schema di accordo a condizione che nello stesso siano introdotte alcune lievi modifiche;
  • l'assegnazione congiunta della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con l'estero è la modalità più aderente alle finalità del mercato interno; e che la medesima modalità consente di unificare la procedura di assegnazione delle capacità di trasporto sulle diverse frontiere elettriche favorendo la razionalizzazione e l'incremento dell'efficienza delle predette procedure;
  • l'impiego del metodo pro-rata per l'assegnazione su base annuale, secondo quanto previsto nel decreto 17 dicembre 2003, richiede, al fine di garantire l'efficienza allocativa delle procedure, la previsione di un mercato secondario nel quale possano essere scambiati i diritti attribuiti con il suddetto metodo;
  • l'assegnazione della capacità di trasporto anche su base settimanale e giornaliera garantisce ai soggetti assegnatari la necessaria flessibilità negli approvvigionamenti consentendo altresì il massimo sfruttamento della medesima capacità di trasporto;
  • nel corso dell'anno 2004 sarà operativo il mercato organizzato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • gli eventi verificatisi il 26 giugno e il 28 settembre 2003 richiedono, nell'anno 2004, da parte del Gestore della rete e dei gestori delle reti di trasmissione dei sistemi elettrici confinanti, l'adozione di misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di adeguatezza e di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale;
  • con nota in data 11 novembre 2003, prot. n. O-4791 (prot. Autorità n. 29448 del 13 novembre 2003) Regulatory authority for energy, autorità di regolazione per l'energia della Grecia, ha comunicato all'Autorità che la legge di riorganizzazione del settore elettrico ellenico, approvata nel mese di giugno 2003, nella parte relativa ai transiti sulle reti elettriche, troverà applicazione non prima della fine dell'anno 2004;
  • la promozione della concorrenza, favorendo secondo il decreto 17 dicembre 2003 la pluralità degli assegnatari, trova un limite nell'assenza, nelle procedure gestite dagli operatori di rete estera, di quote massime di capacità assegnabile;

Ritenuto che sia opportuno:

  • approvare l'accordo con la CRE nella versione risultante dalle modifiche richieste dalla medesima;
  • adottare, ai sensi del decreto 17 dicembre 2003, disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, nonché adottare disposizioni per l'esportazione e per il transito di energia elettrica sul territorio nazionale prevedendo:
    1. un'assegnazione su base annuale mediante l'utilizzo del metodo pro-rata;
    2. un sistema per la cessione dei diritti di utilizzo delle quote di capacità di trasmissione assegnate su base annuale e degli obblighi connessi con l'assegnazione;
    3. un'assegnazione di breve termine (settimanale e giornaliera) anche avvalendosi di mercati organizzati;
  • prevedere che, nelle more dell'adozione delle misure volte al consolidamento e all'incremento dei livelli di sicurezza di funzionamento dei sistemi elettrici interconnessi con il sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete definisca modalità di utilizzo della capacità di trasporto assegnata che tengano conto delle esigenze di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e dei sistemi elettrici interconnessi;
  • limitare, per l'anno 2004, i transiti per o dalla Grecia alle sole assegnazioni di capacità di trasporto di breve termine;
  • ai fini di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, escludere l'accesso alla capacità assegnabile dall'Italia ai soggetti che abbiano ottenuto, in esito alle procedure gestite autonomamente dagli operatori di rete estera, una quota della capacità assegnabile da detti operatori superiore a quella massima ottenibile dal singolo cliente idoneo su tutte le frontiere elettriche e assegnabile dall'Italia;

 

DELIBERA

Di approvare l'accordo di cui al documento "Agreement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004", allegato al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;

 

Di approvare le disposizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione, l'esportazione ed il transito di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale per l'anno 2004, come definite nell' Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

 

Di inviare per informazione copia dell' Allegato B a Commission de régulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);

 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie, al Commissario europeo per l'energia e i trasporti ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;

 

Di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Altri documenti:
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