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Delibera 20 dicembre 2004

Delibera/Provvedimento 223/04

Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it

il 20 dicembre 2004

testo emendato di refusi editoriali presenti nella prima pubblicazione

GU n. 1 del 3.1.05

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 20 dicembre

2004

 

 

 

Visti:

 

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), in particolare gli articoli 5 e 6;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: la legge n. 273/2002);
  • la legge 27 ottobre 2003. n. 290;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorità in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 13 dicembre 2004 recante parere della medesima autorità al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione n. 214/04);
  • il documento per la consultazione approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in data 6 agosto 2004 concernente: schema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n°1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004).

 

 

Considerato che:

 

  • il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
    1. all'articolo 5, comma 2, che i gestori dei sistemi di trasmissione elaborino modelli generali di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete e che tali modelli siano approvati dalle autorità nazionali di regolazione;
    2. all'articolo 6, comma 1, che i problemi di congestione della rete siano risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori dei sistemi di trasmissione;
    3. all'articolo 9, che, nell'esercizio delle loro competenze, le autorità di regolazione garantiscano il rispetto del regolamento medesimo e che, se necessario per realizzare gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
  • nel documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorità ha posto in consultazione, tra l'altro, misure in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi di congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima (soluzione identificata nel documento per la consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1);
  • il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilità; e che tale rischio necessita di essere mitigato tramite l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) che potrebbero essere distribuite ai clienti finali ai fini dell'importazione di energia elettrica;
  • sulle richiamate misure esposte nel documento per la consultazione la gran parte dei soggetti che hanno trasmesso osservazioni ha espresso parere favorevole;
  • il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato;
  • in data 14 dicembre 2004 l'Autorità ha concluso un accordo con la Commission de régulation de l'énergie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacità di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
    1. per quanto riguarda la Francia, una procedura di asta esplicita;
    2. per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture.

 

 

Ritenuto che sia opportuno, in forza delle disposizioni

di cui all'articolo 9 del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni

per l'anno 2005 in materia di gestione

delle congestioni sulla rete di interconnessione coerentemente con le

disposizioni di cui al medesimo regolamento, nonché di cui al decreto 17

dicembre 2004

 

 

DELIBERA

 

  • di approvare le disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  • di inviare per informazione copia dell'Allegato A alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Grecia);
  • di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
  • di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Altri documenti:
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