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Delibera 11 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 85/04

Disposizioni urgenti per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 12 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01 GU n. 146 del 24.6.04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 giugno 2004,

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2003, recante modalità e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto ministeriale 17 dicembre 2003);
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarità delle funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e direttive alla medesima società (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, recante Agreement between Autorità per l'energia elettrica e il gas and Commission de régulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004 (di seguito: accordo tra Autorità);
  • l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

 

Considerato che:

  • l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che le modalità e le condizioni per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica siano definite tenendo conto di un'equa ripartizione della capacità di trasporto  complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
  • l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione n. 157/03, prevede che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacità di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale sia riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica così importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato;
  • l'articolo 5, della medesima deliberazione n. 157/03, prevede che perl'importazione di energia elettrica, la capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sia determinata, includendo in detta determinazione, anche la capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata previste nei contratti pluriennali in essere;
  • l'articolo 5 del decreto ministeriale 19 dicembre 2003 prevede che la società Acquirente  unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente Unico), dall'1 gennaio 2004, acquisisca  tutta  l'energia  elettrica oggetto dei contratti pluriennali di importazione in  essere stipulati dalla società Enel S.p.a. (di seguito: Enel Spa) anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
  • l'Autorità, con nota in data 4 febbraio 2004, prot. AO/RM04/388, nel fornire raccomandazioni in esito all'istruttoria conoscitiva sulle interruzioni del servizio elettrico nel mese di giugno 2003, ha rappresentato all'Acquirente Unico l'esigenza che vengano adottate le misure necessarie a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di modulabilità inserite nei predetti contratti pluriennali di importazione;
  • l'Acquirente Unico, con lettera del 8 marzo 2004 prot. AU/P2004000137, ha rappresentato all'Autorità che il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e la società Eléctricité de France (di seguito: EdF) prevede, anche per l'anno 2004, diverse clausole di interrompibilità e modulabilità, per le quali, a fronte di un impegno di capacità di importazione pari a 1.400 MW corrispondenti ad una fornitura complessiva di 12.298 GWh, è prevista una fornitura garantita di soli 9.150 GWh in ore scelte da EdF garantendo, comunque, la messa a disposizione di 1.100 MW per 7.500 ore/anno e 300 MW per 3000 ore/anno;
  • il contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF prevede che l'Enel Spa possa rifiutare, su base giornaliera, entro le ore 16 del giorno prima, la capacità messa a disposizione da EdF per l'importazione;
  • l'Acquirente Unico, nella citata lettera dell'8 marzo 2004, ha richiesto all'Autorità ulteriori indicazioni al fine di poter intervenire a compensare le conseguenze dell'esercizio delle clausole di interrompibilità e di modulabilità, evidenziando altresì difficoltà nel provvedervi partecipando alle procedure di assegnazione previste dalla deliberazione n. 157/03;
  • la riduzione di 800 MW dell'apporto dalla Francia relativamente al contratto di importazione tra l'Enel Spa e l'EdF lo scorso 26 giugno 2003 ha costituito concausa nel determinare l'adozione da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di misure di difesa a garanzia della sicurezza del sistema elettrico nazionale, tra cui l'applicazione del primo livello di severità dei distacchi programmati a rotazione dell'utenza diffusa, determinando in tal modo interruzioni del servizio di fornitura di energia elettrica in estese zone del Paese;
  • gli esiti delle procedure concorsuali finalizzate alla conclusione dei contratti differenziali con funzione di copertura del rischio di prezzo svolte finora dall'Acquirente Unico evidenziano che il mercato vincolato necessita di ulteriori forme di copertura dal rischio prezzo per acquisti nel sistema delle offerte atteso che i prezzi medi per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nei mercati esteri sono in prevalenza inferiori ai prezzi di approvvigionamento dell'energia elettrica in Italia;
  • l'articolo 17, comma 17.1, lettera b), della deliberazione n. 157/03, stabilisce che il Gestore della rete proceda all'assegnazione della capacità di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera, tra l'altro, sulla frontiera elettrica con la Francia mediante metodi di assegnazione che possono avvalersi di mercati organizzati, quale il sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
  • con lettera in data 30 aprile 2004, prot. n. GRTN/P2004009380 (prot. Autorità n. 11187 in pari data), il Gestore della rete ha rappresentato all'Autorità l'impossibilità di assegnare la capacità di trasporto sulla rete di interconnessione che dovesse rendersi disponibile con continuità su base giornaliera per effetto dell'esercizio delle citate clausole di modulabilità e di interrompibilità mediante le procedure di assegnazione della capacità disponibile su base giornaliera di cui al precedente alinea;
  • l'Autorità, con nota del 21 maggio 2004, prot. AO/R04/1722, inviata al Ministero delle attività produttive, ha rilevato l'opportunità di prevedere alcune misure per l'approvvigionamento del mercato vincolato, tra cui l'assegnazione al medesimo mercato della capacità di importazione che si rende disponibile su base giornaliera per effetto delle variazioni della capacità di trasporto impegnata dai contratti pluriennali;
  • il Ministero delle attività produttive, con nota del 27 maggio 2004, prot. 254486, ha prestato assenso sulla opportunità di porre in essere le misure individuate dall'Autorità nella nota di cui al precedente alinea e che le medesime misure risultavano peraltro già compatibili con il quadro normativo e regolamentare di riferimento, in particolare, con il decreto ministeriale 17 dicembre 2003;
  • l'Enel Spa, con lettera in data 9 giugno 2004, prot. 165, ha comunicato all'Autorità il proprio impegno a non esercitare la facoltà di rifiutare la capacità messa a disposizione da EdF per l'importazione di energia elettrica in Italia per l'anno 2004;
  • con lettera dell'11 giugno 2004 (prot. Autorità n. 14009 in pari data), la Commission de regulation de l'énergie, su proposta dell'Autorità formulata con nota in data 10 giugno 2004, prot. n. AO/R04/1954, ha rappresentato il proprio consenso a modificare, per l'anno 2004, l'accordo tra Autorità prevedendo che la capacità di trasporto assegnata al contratto pluriennale tra l'Enel Spa e l'EdF, e non utilizzata per effetto dell'esercizio delle clausole di interrompibilità e modulabilità ivi previste, sia assegnata all'Acquirente unico per l'importazione di energia elettrica da destinare ai clienti del mercato vincolato;

Ritenuto opportuno:

  • emendare l'accordo tra Autorità in coerenza con i citati termini;
  • consentire all'Acquirente Unico, compatibilmente con il richiamato principio dell'equa ripartizione complessiva tra mercato libero e mercato vincolato, di utilizzare per la rimanente parte dell'anno 2004, al fine dell'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, la capacità di trasporto che si rende disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di variazioni della capacità impegnata dal contratto pluriennale tra l'Enel spa e l'EdF in esito all'esercizio delle clausole di interrompibilità e modulabilità previste nel medesimo contratto, al fine di:
    1. perseguire la completa utilizzazione della capacità di importazione migliorando pertanto le condizioni di adeguatezza del sistema elettrico nazionale;
    2. consentire all'Acquirente Unico di poter realizzare ulteriori forme di copertura del rischio prezzo rispetto a quelle finora realizzate;
    3. ottenere una riduzione dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato;

DELIBERA

Di approvare il seguente provvedimento: 

Articolo 1
Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03

1.1 Dopo il punto 13 della sezione B dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, è inserito il seguente punto:

"13.1   As a temporary measure for the sole year 2004, following the entering into force of Acquirente unico Spa (the company which is in charge to assure the supply of the Italian franchised market) and Enel having committed not to exercise its acceptance right, the transfer capacity unused by the EdF-Enel long term supply contract, which is released on daily basis in application of EdF's curtailment clause, shall be assigned to Acquirente unico Spa to import electricity to supply the Italian franchised market."

Articolo 2
Modifiche all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03

2.1           L'Allegato B della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18

dicembre 2003, n. 157/03, è modificato come segue:

 

 

a) all'articolo 5, comma 5.1, lettera c), dopo

la parola "essere" sono aggiunte le parole: ", al netto della capacità di

trasporto utilizzata dalla società Acquirente Unico S.p.A. per l'importazione

di energia elettrica per la fornitura dei clienti del mercato vincolato, ai

sensi del successivo articolo 9, comma 9.3";

 

 

b)

all'articolo 9,

dopo il comma 9.2, è inserito il seguente comma:

 

 

"9.3 La capacità di trasporto che si rende

disponibile con continuità su base giornaliera o settimanale per effetto di

variazioni della capacità impegnata previste nel contratto pluriennale tra la

società Enel spa e la società Électricité

de France, è assegnata alla società Acquirente unico Spa e

utilizzata dalla medesima società per l'esecuzione di contratti di fornitura di

energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato."

 

 

c) all'articolo 24, dopo il comma 24.8, è

inserito il seguente comma:

 

 

"24.9 La società Acquirente unico Spa conclude i

contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato

vincolato di cui all'articolo 9, comma 9.3, perseguendo l'obiettivo di cui all'articolo

2, comma 2.1."

 

 

 

 

 

 

Di pubblicare l'Allegato B alla

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2003, n. 157/03, con

le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;

 

 

Di trasmettere il presente provvedimento al

Ministro delle attività produttive, alla Commission de régulation de

l'énergie, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa e

alla società Acquirente Unico S.p.A.;

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet

dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla

data di pubblicazione.