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Delibera 20 dicembre 2004

Delibera/Provvedimento 224/04

Disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 20 dicembre 2004
testo emendato di refusi editoriali presenti nella prima pubblicazione
GU n. 1 del 3.1.05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 dicembre 2004

Visti:

  • la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed, in particolare, l'articolo 10, comma 2;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 17 dicembre 2004 recante modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorità in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 ottobre 1999, n. 162/99;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 168/03);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2004, n. 205/04, recante definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto (di seguito: la deliberazione n. 205/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 214/04, recante parere dell'Autorità al Ministro delle attività produttive sullo schema di decreto recante modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2004, n. 223/04, recante disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione (di seguito: deliberazione n. 223/04).

Considerato che:

  • il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorità adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato; e che con la deliberazione n. 223/04 l'Autorità ha stabilito che, ai fini dell'attuazione per l'anno 2005 all'articolo 6 del regolamento n. 1228/2003, le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima;
  • il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilità; e che a fronte di tale rischio è richiesta l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) da attribuire ai clienti finali attivi nell'importazione di energia elettrica;
  • con la deliberazione n. 205/04, l'Autorità ha introdotto e disciplinato strumenti di copertura contro il rischio di volatilità del corrispettivo di utilizzo della capacità di trasporto tra le zone del territorio nazionale;
  • le disposizioni di cui allo schema di decreto prevedono, tra l'altro, l'adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti relativi a strumenti di copertura contro il rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere;
  • in data 14 dicembre 2004 l'Autorità ha concluso un accordo con la Commission de régulation de l'énergie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacità di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
    1. per quanto riguarda la Francia, una procedura di asta esplicita;
    2. per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture.

Ritenuto che sia opportuno:

  • coerentemente alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2004:
    disciplinare l'assegnazione, limitatamente all'ingresso in Italia di energia elettrica importata, nelle more di eventuali integrazioni o perfezionamenti di accordi con le autorità di regolazione dei Paesi confinanti al fine della definizione di procedure per l'assegnazione congiunta, di strumenti di copertura del rischioassociato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera elettrica sulla base di criteri di economicità, proporzionalità delle quantità richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonché di gradualità di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;
    1. disciplinare l'assegnazione di riserve di quote di capacità di trasporto per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto 17 dicembre 2004;
  • ai fini di garantire una effettiva pluralità dei soggetti assegnatari, limitare l'accesso alle procedure di assegnazione delle coperture dei soggetti che siano risultati assegnatari di quote di capacità di trasporto in esito alle assegnazioni curate autonomamente dagli operatori di rete estera.

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonché di riserve di capacità di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di trasmettere per informazione copia dell'Allegato A alla Commission de régulation de l'énergie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for EnergyMichalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece);
  3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Allegati: