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Delibera 13 marzo 2003

Delibera/Provvedimento 20/03

Definizione di modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione

Pubblicata su questo sito il 16 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 71 del 26 marzo 2003

L'AUTORITA'PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2003,

Premesso che:

  • l'articolo 2 , comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) definisce come cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
  • l'articolo 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (di seguito: legge n. 57/01), recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha aggiunto all'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 un comma 5-bis, che dispone che "a decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel Spa di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh"; la stessa disposizione stabilisce che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 14;
  • l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo:
    1. i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;
    2. gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
    3. i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale (di seguito: clienti esteri);
    4. l'azienda di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

Visto:

  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'articolo 10;
  • la legge n. 481/95;
  • la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;
  • il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 14, commi 1, 5-bis e 8;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, recante modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei (di seguito: deliberazione n. 91/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999, concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 86 del 12 aprile 2001, recante modifica delle modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91;

Considerato che:

  • la cessione di capacità produttiva di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99, da parte della società Enel Spa, è avvenuta in data 29 gennaio 2003, e che pertanto l'abbassamento della soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, si produrrà a partire dal 29 aprile 2003;
  • i gestori delle reti di distribuzione dispongono dei dati relativi al consumo di energia elettrica da parte dei clienti finali allacciati alle proprie reti;
  • i clienti finali sono in grado di verificare autonomamente se i propri consumi di energia elettrica, misurati in un unico punto del territorio nazionale, siano stati superiori a 0,1 GWh nell'anno solare precedente;
  • i clienti finali che soddisfano la condizione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99, hanno diritto di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta loro dall'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
  • la pubblicazione degli estremi identificativi dei clienti finali idonei, nonché dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica ha valore informativo nell'attuale fase di transizione verso il mercato libero;
  • la pubblicazione degli estremi identificativi dei produttori di energia elettrica è funzionale alle esigenze di promozione del mercato libero in quanto consente ai soggetti che intendono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica di disporre di dati relativi alle possibili parti contrattuali;

Ritenuto che sia opportuno:

  • al fine di promuovere lo sviluppo del mercato libero, prevedere che i gestori delle reti di distribuzione informino i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99, hanno la possibilità di stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso gestore di rete ed hanno diritto ad esercitare la facoltà di recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
  • che, ai fini della formazione dell'elenco dei clienti finali idonei, i gestori delle reti trasmettano all'Autorità gli elenchi dei clienti finali allacciati alle loro reti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • che tutti i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non compresi negli elenchi di cui al precedente alinea, possano esservi inseriti dichiarando all'Autorità di essere in possesso dei predetti requisiti;
  • che il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo per i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, continui ad avvenire mediante l'iscrizione dei medesimi in elenchi tenuti e resi pubblici dall'Autorità;
  • al fine di garantire la più ampia conoscenza dei soggetti operanti sul mercato elettrico, istituire e rendere pubblici, nel sito internet dell'Autorità, gli elenchi dei clienti finali idonei, dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica e dei produttori di energia elettrica;
  • al fine di assicurare all'Autorità le informazioni necessarie a seguire lo sviluppo del mercato libero nel contesto del mercato nazionale dell'energia elettrica, prevedere obblighi informativi a carico dei soggetti di cui ai precedenti alinea;
  • introdurre disposizioni transitorie volte a consentire ai clienti idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dall'1 maggio 2003, di esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99 entro il 31 marzo 2003.

DELIBERA

Articolo 1
Obbligo di informazione ai clienti finali ed elenchi per la trasparenza del mercato elettrico

1.1 Con la prima fatturazione successiva al 29 aprile 2003, i distributori informano i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99:

  1. possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso distributore;
  2. hanno diritto ad esercitare la facoltà di recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99).

1.2 A decorrere dal 29 aprile 2003, l'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99 (di seguito: deliberazione n. 91/99) è soppresso e sono istituiti gli elenchi dei clienti finali idonei, dei distributori e degli acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica, dei produttori.

1.3 Gli elenchi di cui al comma 1.2, formati e tenuti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Articolo 2
Elenco dei clienti finali idonei

2.1 L'elenco dei clienti finali idonei ha valore informativo e comprende i clienti finali idonei già inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti finali idonei inseriti a norma dei successivi commi 2.2 e 2.3.

2.2 Entro il 28 aprile 2003, i distributori trasmettono all'Autorità l'elenco dei clienti finali idonei allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare precedente sono risultati superiori a 0,1 GWh.

2.3 I clienti finali idonei che non compaiono nell'elenco sono inseriti mediante autocertificazione resa all'Autorità con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99).

Articolo 3
Autocertificazione dei requisiti di idoneità dei clienti finali

3.1 Le autocertificazioni vengono rese dai soggetti interessati o dai soggetti che agiscono per conto di questi per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Articolo 4
Accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità dei clienti finali

4.1. L'Autorità può accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei clienti finali compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei quantitativi di energia autoprodotta e ceduta alla rete, dell'esistenza di più punti di misura nella disponibilità del soggetto, anche dislocati sul territorio e su più reti di distribuzione.

4.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, i distributori trasmettono all'Autorità, tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati nell'anno solare precedente da tutti i clienti finali allacciati alla propria rete che sono inseriti nell'elenco dei clienti finali idonei.

Articolo 5
Elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti

5.1 L'elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti comprende i distributori e gli acquirenti grossisti già compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99 e i distributori e gli acquirenti grossisti inseriti a norma dei commi 5.3 e 5.4.

5.2 L'elenco di cui al comma 5.1 riporta, per ciascun soggetto:

  1. la ragione sociale e la sede legale;
  2. il codice identificativo assegnato dall'Autorità;
  3. gli estremi telefonici e telematici;
  4. la decorrenza dell'idoneità.

5.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 79/99, i distributori non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'Allegato A, oltre ai documenti ivi indicati.

5.4 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 79/99, gli acquirenti grossisti non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'Allegato B.1, oltre ai documenti ivi indicati.

5.5 Ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo, gli acquirenti grossisti compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorità, entro e non oltre la medesima data, il modello riportato nell'Allegato B.2, oltre ai documenti ivi indicati.

5.6 I distributori compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

  1. alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo connessi alla propria rete;
  2. alla quantità totale di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.

5.7 Gli acquirenti grossisti compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

  1. alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai clienti idonei;
  2. alla quantità di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.
Articolo 6
Elenco dei clienti esteri

6.1 L'elenco dei clienti esteri comprende i clienti esteri già compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti esteri inseriti a norma del comma 6.3.

6.2 L'elenco di cui al comma 6.1 riporta, per ciascun cliente estero, i dati di cui all'articolo 5, comma 5.2.

6.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 79/99, i clienti esteri non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'Allegato C, oltre ai documenti ivi indicati.

6.4 I clienti esteri compresi nell'elenco di cui al comma 6.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantità di energia elettrica acquistata da ogni produttore o grossista con sede in Italia.

Articolo 7
Modalità di riconoscimento dell'idoneità dei distributori, degli acquirenti grossisti e dei clienti esteri

7.1 L'Autorità, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo in capo ai soggetti che hanno presentato le autocertificazioni di cui all'articolo 5, commi 5.3 e 5.4, e all'articolo 6, comma 6.3 e la completezza della documentazione inviata, inserisce entro trenta giorni tali soggetti negli elenchi di cui all'articolo 5, comma 5.1 e all'articolo 6, comma 6.1. Entro il medesimo termine, l'Autorità comunica agli interessati le eventuali irregolarità o incompletezze dell'autocertificazione.

7.2 Nella comunicazione prevista nell'ultimo periodo del comma precedente, l'Autorità indica ai soggetti interessati le modalità per regolarizzare o completare l'autocertificazione. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata, l'Autorità provvede ai sensi del comma precedente.

7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del modello di cui all'articolo 5, comma 5.5, l'Autorità comunica agli interessati eventuali irregolarità o incompletezze ed indica le modalità per sanarle. In difetto, l'Autorità provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1.

Articolo 8
Elenco dei consorzi e delle società consortili

8.1 L'elenco dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica comprende i consorzi e le società consortili già inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99 e i consorzi e le società consortili inseriti a norma del comma 8.3.

8.2 L'elenco di cui al comma 8.1 riporta, per ciascun soggetto:

  1. la ragione sociale e la sede legale;
  2. il codice identificativo assegnato dall'Autorità;
  3. gli estremi telefonici e telematici.

8.3 I consorzi e le società consortili per l'acquisto di energia elettrica non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorità il modello riportato nell'Allegato D, oltre ai documenti ivi indicati.

8.4 I consorzi e le società consortili compresi nell'elenco di cui al comma 8.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

  1. alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo dei clienti idonei con cui hanno stipulato accordi di fornitura di energia elettrica;
  2. alla quantità totale di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.
Articolo 9
Elenco dei produttori

9.1 I produttori di energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99, con potenza installata superiore a 10 MVA, che vendono energia elettrica sul mercato elettrico nazionale inviano all'Autorità il modello riportato nell'Allegato E, oltre ai documenti ivi indicati.

9.2 L'elenco di cui al comma 9.1 riporta, per ciascun produttore, i dati di cui all'articolo 8, comma 8.2.

9.3 I produttoridi cui al comma 9.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantità di energia elettrica che hanno venduto ai clienti idonei.

Articolo 10
Obblighi di informazione a carico degli autoproduttori

10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, i clienti finali idonei che abbiano la disponibilità di uno o più siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attività di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano i dati relativi alla quantità di energia elettrica prodotta all'interno del sito di consumo.

Articolo 11
Aggiornamento degli elenchi

11.1 I soggetti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 1.2 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni circa fatti, stati e qualità attestati all'Autorità ai fini del loro inserimento nei predetti elenchi. Tali comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità con le quali le attestazioni oggetto di variazione sono state in precedenza rese.

11.2 I clienti finali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 2 possono essere cancellati su loro richiesta per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11.3 La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5.1 e all'articolo 6, comma 6.1 si effettua mediante l'invio all'Autorità di apposita dichiarazione.

Articolo 12
Modalità di trasmissione all'Autorità di autocertificazioni, documenti e dati

12.1 Le autocertificazioni, i documenti e le comunicazioni di cui all'articolo 5, commi 5.3, 5.4 e 5.5, articolo 6, comma 6.3, articolo 8, comma 8.3, articolo 9, comma 9.1 e articolo 11, comma 11.3, vengono inviate esclusivamente a mezzo posta o fax al numero 02 - 65565273.

12.2 I dati di cui all'articolo 2, comma 2.2, articolo 4, comma 4.2, articolo 5, commi 5.6 e 5.7, articolo 6, comma 6.4, articolo 8, comma 8.4, articolo 9, comma 9.3 e articolo 10, comma 10.1 sono organizzati utilizzando i supporti informatici messi a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica info-sds@autorita.energia.it.

Articolo 13
Disposizioni transitorie e finali

13.1 I clienti finali idonei ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dall'1 maggio 2003, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99, entro il 31 marzo 2003.

13.2 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, affinché entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

 

Di dare mandato al Direttore generale per le azioni a seguire.


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