Comunicato stampa
Mercato libero: nuova procedura semplificata per cambiare fornitore di elettricità
Milano, 17 marzo 2003
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha semplificato le procedure per
l'esercizio della libertà di scelta del fornitore di elettricità da parte dei
clienti finali con consumi superiori a 100 mila chilowattora che dal prossimo 29
aprile potranno esercitare tale scelta. Il
provvedimento, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è
disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it
Come noto, dal prossimo 29 aprile (novantesimo giorno dalla cessione da parte
di Enel della terza Genco) la soglia di consumo richiesta per poter accedere al
mercato libero dell'elettricità scende dagli attuali 9 milioni di chilowattora
(1 milione se in consorzio) a 100 mila. Sul lato della domanda, il mercato
libero passa così dall'attuale 40% a circa il 60%, con l'ingresso potenziale di
oltre 150 mila clienti rispetto ai 13 mila attuali. Pur essendo idonei, i nuovi
clienti possono tuttavia esercitare l'opzione di rimanere sul mercato vincolato
alle tariffe definite dall'Autorità.
L'Autorità ha stabilito che la libertà di scelta può essere immediatamente
esercitata dai clienti idonei finali: quelli che intendono stipulare un
contratto di fornitura di energia elettrica con effetti a decorrere dall'1
maggio 2003, possono già farlo esercitando il diritto di recesso (30 giorni)
dal precedente fornitore entro il 31 marzo 2003. Per favorire lo sviluppo del
mercato libero dell'elettricità, l'Autorità ha disposto l'obbligo per i
distributori di comunicare in bolletta a tutti i propri clienti potenzialmente
liberi la possibilità di cambiare fornitore.
In precedenza era necessaria l'iscrizione in un apposito elenco pubblicato
sul sito dell'Autorità. Per motivi di trasparenza del mercato e a fini
informativi, l'Autorità continuerà a pubblicare un elenco dei clienti idonei
sulla base dei dati che saranno forniti dai distributori o mediante
autocertificazione resa all'Autorità. Ogni cliente finale potrà decidere se
apparirvi o meno. L'Autorità accerta la sussistenza dei requisiti di idoneità,
anche in base alle dichiarazioni dei distributori relative ai prelievi di
elettricità.
Procedure di riconoscimento e iscrizione negli elenchi restano obbligatorie
per i distributori, i grossisti e i clienti esteri. Inoltre, verranno pubblicati
un elenco dei consorzi e delle società consortili e un elenco dei produttori.
Ai fini di assicurare all'Autorità le informazioni necessarie a seguire lo
sviluppo del mercato libero nel contesto del mercato nazionale dell'energia
elettrica, rimangono gli obblighi di informazione per distributori, grossisti,
clienti esteri e autoproduttori e vengono introdotti doveri di informazione per
i consorzi e società consortili e per i produttori.