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Comunicato stampa

Mercato libero: nuova procedura semplificata per cambiare fornitore di elettricità

Milano, 17 marzo 2003

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha semplificato le procedure per

l'esercizio della libertà di scelta del fornitore di elettricità da parte dei

clienti finali con consumi superiori a 100 mila chilowattora che dal prossimo 29

aprile potranno esercitare tale scelta. Il

provvedimento, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è

disponibile sul sito internet www.autorita.energia.it

Come noto, dal prossimo 29 aprile (novantesimo giorno dalla cessione da parte

di Enel della terza Genco) la soglia di consumo richiesta per poter accedere al

mercato libero dell'elettricità scende dagli attuali 9 milioni di chilowattora

(1 milione se in consorzio) a 100 mila. Sul lato della domanda, il mercato

libero passa così dall'attuale 40% a circa il 60%, con l'ingresso potenziale di

oltre 150 mila clienti rispetto ai 13 mila attuali. Pur essendo idonei, i nuovi

clienti possono tuttavia esercitare l'opzione di rimanere sul mercato vincolato

alle tariffe definite dall'Autorità.

L'Autorità ha stabilito che la libertà di scelta può essere immediatamente

esercitata dai clienti idonei finali: quelli che intendono stipulare un

contratto di fornitura di energia elettrica con effetti a decorrere dall'1

maggio 2003, possono già farlo esercitando il diritto di recesso (30 giorni)

dal precedente fornitore entro il 31 marzo 2003. Per favorire lo sviluppo del

mercato libero dell'elettricità, l'Autorità ha disposto l'obbligo per i

distributori di comunicare in bolletta a tutti i propri clienti potenzialmente

liberi la possibilità di cambiare fornitore.

In precedenza era necessaria l'iscrizione in un apposito elenco pubblicato

sul sito dell'Autorità. Per motivi di trasparenza del mercato e a fini

informativi, l'Autorità continuerà a pubblicare un elenco dei clienti idonei

sulla base dei dati che saranno forniti dai distributori o mediante

autocertificazione resa all'Autorità. Ogni cliente finale potrà decidere se

apparirvi o meno. L'Autorità accerta la sussistenza dei requisiti di idoneità,

anche in base alle dichiarazioni dei distributori relative ai prelievi di

elettricità.

Procedure di riconoscimento e iscrizione negli elenchi restano obbligatorie

per i distributori, i grossisti e i clienti esteri. Inoltre, verranno pubblicati

un elenco dei consorzi e delle società consortili e un elenco dei produttori.

Ai fini di assicurare all'Autorità le informazioni necessarie a seguire lo

sviluppo del mercato libero nel contesto del mercato nazionale dell'energia

elettrica, rimangono gli obblighi di informazione per distributori, grossisti,

clienti esteri e autoproduttori e vengono introdotti doveri di informazione per

i consorzi e società consortili e per i produttori.