Seguici su:






Delibera 30 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 107/04

Provvedimenti in materia di clienti idonei nel settore elettrico in attuazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 174 del 27-7-2004

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03 (di seguito: deliberazione n. 20/03);

Considerato che:

  • il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, come disciplinato dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 ed attuato, da ultimo, con la deliberazione n. 20/03, si basa su un requisito tecnico consistente nel raggiungimento di una soglia di consumo annuo di energia elettrica e, conseguentemente, comporta la necessità di un'attività amministrativa di verifica ed informazione che garantisca certezza quanto alla titolarità della predetta qualifica;
  • l'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, dispone che gli Stati membri provvedano affinché i clienti idonei, definiti dalla medesima direttiva come coloro che "sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta..." siano, "a partire dal 1 luglio 2004, al più tardi, tutti i clienti non civili", e che l'articolo 2, punto 7), della medesima direttiva, definisce "clienti" i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
  • le disposizioni di cui al precedente alinea possono essere ritenute di diretta applicazione dalla data fissata per il recepimento della direttiva 2003/54/CE, in quanto incondizionate e sufficientemente dettagliate; e che l'Autorità, anche nelle more del suddetto recepimento, è conseguentemente tenuta ad adeguare le proprie disposizioni attualmente vigenti in materia;
  • le suddette disposizioni determinano il venir meno dell'impianto normativo sopra richiamato, incentrato sulla deliberazione n. 20/03, relativo al riconoscimento ed alla verifica della qualifica di cliente idoneo, dal momento che la condizione di cliente finale non civile è esclusivamente collegata all'attività economica svolta dal soggetto, ciò che risulta da pubblici registri;
  • l'eliminazione dei flussi informativi generati dalla deliberazione n. 20/03, peraltro, può pregiudicare la possibilità, per gli acquirenti di energia elettrica, di interfacciarsi con operatori qualificati sotto il profilo organizzativo e finanziario;
  • lo status di cliente idoneo, con riferimento ai clienti finali non civili, in quanto loro intestato da una norma primaria, non è rinunciabile;
  • tale status conferisce ai clienti finali non civili il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale, e che al riconoscimento di tale diritto potestativo è correlato il riconoscimento del diritto a mantenere la propria collocazione sul mercato vincolato;
  • conseguentemente, il riconoscimento dell'idoneità, con decorrenza dall'1 luglio 2004, non comporta la caducazione di diritto dei contratti sottoscritti dai clienti divenuti idonei sul mercato vincolato, se non a seguito dell'esercizio della facoltà di recesso nei termini disciplinati dall'Autorità con deliberazione n.158/99; e che, in caso di mancato esercizio di detta facoltà, permane, in capo ai soggetti attualmente tenuti, l'obbligo di garantire la fornitura nei termini di cui all'articolo 4, del decreto legislativo n.79/99;

Ritenuto pertanto opportuno:

  • abrogare la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione utile, i clienti finali divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facoltà:
    1. possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;
    2. hanno diritto ad esercitare il recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
    3. qualora non venga esercitato il diritto di cui alla precedente lettera b), rimane valido, senza il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul mercato vincolato;
  • avviare procedimenti diretti alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:
    1. le norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel mercato libero; detto procedimento è destinato a tener conto della innovazione strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE;
    2. le disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n.481/95

DELIBERA

di abrogare la deliberazione n. 20/03, reiterando la prescrizione agli esercenti il servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato dell'obbligo di informare, con la prima fatturazione utile, i clienti finali divenuti idonei per effetto della direttiva 2003/54/CE delle seguenti facoltà:

  1. possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con fornitori di propria scelta;
  2. hanno diritto ad esercitare il recesso di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 158/99;
  3. qualora non venga esercitato il diritto di cui alla precedente lettera b), rimane valido, senza il bisogno di alcun adempimento, il contratto di fornitura in essere sul mercato vincolato;

di avviare i seguenti procedimenti diretti alla formazione di provvedimenti aventi ad oggetto:

  1. le norme di comportamento ed i flussi informativi per la tutela dei clienti idonei, garantendo la disponibilità di ogni elemento conoscitivo utile ad effettuare scelte ponderate per gli approvvigionamenti di energia elettrica nel mercato libero; detto procedimento, destinato a tener conto della innovazione strutturale indotta dall'apertura del mercato sul versante della domanda per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della direttiva 2003/54/CE, dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2004;
  2. le disposizioni necessarie qualora il quadro normativo di riferimento sopra ricostruito venga innovato a seguito del recepimento della direttiva 2003/54/CE o di altro intervento legislativo ovvero dell'eventuale rilascio di indirizzi governativi ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge n.481/95;

di rendere disponibili documenti per la consultazione contenenti schemi di provvedimenti in materia;

di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

di attribuire al dott. ing. Guido Bortoni ed al dott. Antonio Molteni, nelle rispettive posizioni di vice direttore dell'Area elettricità e di direttore del Servizio legislativo e legale, la responsabilità dei necessari adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo;

di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.