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Delibera 27 febbraio 2002

Delibera/Provvedimento 25/02

Aggiornamento per il bimestre marzo-aprile 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato e adozione di disposizioni recanti modificazioni della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

Pubblicata su questo sito il 28.2.02, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 63 del 15 marzo 2002

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 febbraio 2002,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 dicembre 2001, n. 320/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: delibera n. 320/01), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale e Jrelativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001 n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001 e n. 320/01 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001(di seguito: deliberazione n. 135/01), che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dall'1 luglio 2001;

Visti in particolare:

  • l'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Considerato che:

  • nella deliberazione n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01, i valori base di Gasolio0, BTZ0, Greggio0, PM0, Propano0, e PROPMC0 sono espressi in lire ;
  • l'indice dei prezzi di riferimento I, relativo al gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità n. 135/01, è composto, tra l'altro, dalle quotazioni mensili FOB breakeven price e quotate su Rotterdam, espresse in US$/barile dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend pubblicate da Platt's Oilgram Price Report;
  • alcuni dei sopraddetti tipi di greggio assunti a riferimento nel calcolo dell'indice It , e precisamente quelli denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend non risultano più quotati con riferimento al mercato di Rotterdam e, quindi non vengono più riportati nella pubblicazione Platt's Oilgram Price Report a partire dall'1 gennaio 2002;

Ritenuto che sia necessario:

  • trasformare da lire in euro i valori base di Gasolio0, BTZ0, Greggio0, PM0, Propano0, e PROPMC0 di cui alla deliberazione n. 52/99, così come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 135/01;
  • modificare la disciplina relativa alla determinazione del prezzo medio del paniere dei greggi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 52/99 così come modificata ed integrata dalla deliberazione dell'Autorità n. 135/01, individuando quotazioni sostitutive dei greggi Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend da utilizzare nel calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento It ;
  • modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n.52/99;
  • modificare, per il bimestre marzo-aprile 2002, le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n.52/99;

DELIBERA

Articolo 1
Trasformazione da lire in euro dei valori base

1.1 I valori base di cui all'articolo 1, comma 1.2, e all'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, espressi in lire/kg , sono trasformati nei seguenti valori:

  • GASOLIO0 = 9,6474 centesimi di euro/kg
  • BTZ0 = 6,5229 centesimi di euro/kg
  • GREGGIO0 = 8,4053 centesimi di euro/kg
  • PM0 = 15,1683 centesimi di euro/mc
  • PROPANO0 = 11,7251 centesimi di euro/kg
  • PROPMC0 = 23,3526 centesimi di euro/mc
Articolo 2
Modifica della disciplina relativa alla determinazione dell'indice It

2.1 La disciplina relativa alla determinazione dell'indice Idel gas naturale, per la parte relativa al paniere dei greggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, viene modificata sostituendo, a partire dal mese di gennaio 2002, le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend con la media aritmetica delle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price, in US$/barile, a Rotterdam, moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:

  • Kirkuk: 1,035
  • Murban: 1,045
  • Saharan Blend: 1,112
  • Zuetina: 1,115
  • Brass Blend: 1,138
Articolo 3
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

3.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0285 centesimi di euro/MJ.

3.2 La diminuzione è pari a 1,0978 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

Articolo 4
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

4.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate 0,0581 centesimi di euro/MJ.

4.2 L'aumento è pari a 5,8141 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).

Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali

5.1 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 marzo 2002.

 

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