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Delibera 23 aprile 2002

Delibera/Provvedimento 70/02

Aggiornamento per il bimestre maggio-giugno 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

Pubblicata su questo sito il 26 aprile 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n. 103 del 4 maggio 2002

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2002,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 25/02 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 63 del 15 marzo 2002 (di seguito: delibera n. 25/02), gli indici dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale e Jrelativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, 22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n. 160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31 agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000, 28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2, 20 febbraio 2001, n. 28/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile 2001, n. 91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 2001, 27 giugno 2001, n. 147/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001, 29 agosto 2001, n. 190/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre 2001, 30 ottobre 2001, n. 243/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 dell'8 novembre 2001, 27 dicembre 2001, n. 320/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 13 del 16 gennaio 2002, e deliberazione n. 25/02 richiamata in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 74 del 29 marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 160 del 12 luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DT definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n. 237/00 a partire dall'1 luglio 2001;

Visti in particolare:

  • l'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 25/02 dell'Autorità, che ha modificato la disciplina relativa alla determinazione dell'indice It di cui al precedente alinea;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre maggio-giugno 2002:

  • modificare le tariffe di fornitura di gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n.52/99;
  • modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n.52/99;

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
1.1 Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0170 centesimi di euro/MJ.
1.2 La diminuzione è pari a 0,6548 centesimi di euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.
Articolo 2
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas
2.1 Per il terzo bimestre (maggio-giugno) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,0296 centesimi di euro/MJ.
2.2 La diminuzione è pari a 2,9621 centesimi di euro/mc per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 100,07 MJ/mc (50,24 MJ/kg).
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), ha effetto a decorrere dall'1 maggio 2002.

 

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