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Delibera 27 dicembre 2001

Delibera/Provvedimento 320/01

Aggiornamento per il bimestre gennaio-febbraio 2002 delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99

Pubblicata su questo sito il 29 dicembre 2001, ai sensi

dell' articolo 6, comma 4, della

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001,

n. 26/01.


G.U. serie generale n. 13 del 16 gennaio 2002

 

 

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 27 dicembre 2001;

Premesso che:

  • rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 giugno 2001, n. 147/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2001 (di seguito: deliberazione n. 147/01), l'indice dei prezzi di riferimento It relativo al gas naturale ha registrato una variazione maggiore del 5%;
  • rispetto al valore definito nella deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2001, n. 243/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 260 del 8 novembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 243/01), l'indice Jt relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, ha registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre

1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303

del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Viste: la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999

(di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità

con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n.

87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1

luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999,

25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre

1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n.

40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29

febbraio 2000, , 21 aprile 2000, n. 82/00,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000,

22 giugno 2000, n. 114/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000, 28 agosto 2000, n.

160/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 203 del 31

agosto 2000, 24 ottobre 2000, n.199/00,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 254 del 30 ottobre 2000,

28 dicembre 2000, n. 245/00, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento

ordinario n. 2, 20 febbraio 2001 n. 28/01, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001, 26 aprile n.

91/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12

maggio 2001, n. 190/01,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 213 del 13 settembre

2001, n. 147/01 e n. 243/01 richiamate

in premessa;

Vista la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n.

237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5

gennaio 2001, Supplemento ordinario n. 2 (di seguito: deliberazione n. 237/00),

così come modificata ed integrata dalle deliberazioni dell'Autorità 24 gennaio

2001, n. 04/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,

Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2001, 13 marzo 2001, n.

58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29

marzo 2001 e 21 giugno 2001, n. 134/0, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 160 del 12 luglio 2001;

Vista la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n.

135/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 160 del 12

luglio 2001, che ha modificato le formule di calcolo delle variazioni DT

definite dalla deliberazione n. 52/99, al fine di consentire l'applicazione dei

criteri di indicizzazione previsti dalla medesima deliberazione alle tariffe

determinate con il nuovo ordinamento tariffario di cui alla deliberazione n.

237/00 a partire dall'1 luglio 2001;

Visti:

  • l'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;
  • l'articolo 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

Ritenuto che sia necessario, per il bimestre gennaio-febbraio 2002:

  • modificare le tariffe di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n.52/99;
  • modificare le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri tipi di gas di cui all'articolo 2, commi 2.1 e 2.4, della deliberazione n.52/99;

 

DELIBERA

 

Articolo 1
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale
1.1 Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato del gas naturale di cui all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,60 L/MJ (pari a 0,0310 centesimi di euro/MJ). La diminuzione è pari a 23,1 L/mc (pari a 1,1930 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

 

Articolo 2
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas
2.1 Per il primo bimestre (gennaio-febbraio) 2002 le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato dei gas di petrolio liquefatti di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 0,92 L/MJ (pari a 0,0475 centesimi di euro/MJ). La diminuzione è pari a 92,1 L/mc (pari a 4,7566 centesimi di euro/mc) per le forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc (12.000 kcal/kg).
Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali
3.1 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed ha effetto a decorrere dall'1 gennaio 2002.