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Delibera 01 agosto 2002

Delibera/Provvedimento 150/02

Chiusura dell'istruttoria formale avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2001, n. 292/01, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/1990

Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2002, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio

2001, n. 244.

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 agosto 2002,

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato, con deliberazione 29 novembre 2001, n. 292/01 (di seguito: deliberazione n. 292/01), una istruttoria formale in ottemperanza alla decisione n. 4283/2001 del Consiglio di Stato, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal Spa (di seguito: Becromal) della riduzione della tariffa elettrica di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi (di seguito: Cip) 22 maggio 1990, n. 17/1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90);
  • con deliberazione 30 gennaio 2002, n. 15/02 (di seguito: deliberazione n. 15/02), l'Autorità ha prorogato il termine per l'istruttoria formale avviata con la citata deliberazione n. 292/01;

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il provvedimento Cip 7 agosto 1975, n. 25/1975;
  • il provvedimento Cip 28 gennaio 1982, n. 5/1982;
  • il provvedimento Cip 29 aprile 1982, n. 16/1982;
  • il provvedimento Cip 23 dicembre 1982, n. 58/1982;
  • la deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (di seguito: Cipi), 5 maggio 1983;
  • il provvedimento Cip 6 aprile 1984 n. 12/1984;
  • il provvedimento Cip 3 agosto 1984 n. 26/1984;
  • il Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 agosto 1988 (di seguito: PEN);
  • il provvedimento Cip n. 17/90;
  • il provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/1993;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (di seguito: TAR del Lazio), Sezione III, n. 848 del 22 giugno 1992;
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41 del 22 gennaio 1994;
  • la sentenza del TAR del Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865;
  • la decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000 del 5 giugno 2000;
  • la decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001 del 5 giugno 2001 (di seguito: decisione n. 4283/2001);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito deliberazione n. 61/97) recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;
  • la deliberazione n. 292/01;
  • la deliberazione n. 15/02;

Vista la documentazione istruttoria, ed in particolare:

  • la perizia e la documentazione fornita da Becromal con comunicazione in data 4 dicembre 2001, prot. Autorità n. 023179;
  • il verbale relativo all'audizione di Becromal tenutasi innanzi all'Autorità in data 4 aprile 2002;
  • il supplemento di documentazione fornito da Becromal con comunicazione in data 10 aprile 2002, prot. Autorità n. 008300;
  • la memoria aggiuntiva fornita da Becromal con comunicazione in data 11 aprile 2002, prot. Autorità n. 008899;
  • le informazioni fornite dalla società AEM Spa avente sede in corso di Porta Vittoria 4, Milano (di seguito: AEM Milano) con comunicazione in data 28 marzo 2002, prot. n. PST/075/02/RR/ar, come corrette e completate con successive comunicazioni della medesima AEM Milano in data 16 aprile 2002, prot. n. PST/093/02/RR/ar e in data 17 giugno 2002, prot. n. PST/156/02/RR/ar;
  • le informazioni fornite da Alcoa Italia Spa con comunicazione in data 19 aprile 2002, prot. n. AL/mb n.30-02;
  • la relazione del consulente dell'Autorità dott. Antonio Maria Cutuli, acquisita agli atti in data 19 aprile 2002, prot. Autorità n. 008801;

Viste, altresì:

  • la nota dell'Autorità in data 22 aprile 2002, con la quale sono state comunicate a Becromal e ad AEM Milano le risultanze istruttorie;
  • l'istanza di audizione finale e di accesso agli atti del procedimento avanzata da Becromal con comunicazione in data 24 aprile, prot. Autorità n.009682;
  • l'istanza di rinvio dell'audizione finale avanzata dalla stessa Becromal con comunicazione in data 10 maggio 2002, prot. Autorità n. 010385;
  • la memoria per l'audizione del 6 giugno 2002, fatta pervenire all'Autorità da parte di Becromal con comunicazione in data 3 giugno 2002, prot. Autorità n. 011750;

Visto il verbale relativo all'audizione finale di Becromal tenutasi innanzi

all'Autorità in data 6 giugno 2002;

Visto il documento "Proposta di delibera per la chiusura dell'istruttoria

formale avviata con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e

il gas 29 novembre 2001, n. 292/01, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità

del riconoscimento alla società Becromal Spa della riduzione della tariffa di

cui al provvedimento Cip 22 maggio 1990, n. 17/1990" (PROT.AU/02/214);

Considerato che:

  1. Il regime tariffario vigente nel 1990

 

1.1.Tariffa e sovrapprezzo termico

Il sistema tariffario in vigore nel maggio 1990 prevedeva che la copertura

dei costi del servizio elettrico avvenisse mediante il pagamento da parte

degli utenti di un prezzo costituito da due componenti:

a) la tariffa, composta da corrispettivi per la

potenza di fornitura e da corrispettivi per l'energia consumata, destinata a

coprire i costi fissi del servizio elettrico e cioè gli oneri di

capitale, di esercizio e di manutenzione del complesso degli impianti di

produzione, di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica,

nonché i costi commerciali quali, ad esempio, la fatturazione;

b) il sovrapprezzo termico, vale a dire la

componente di prezzo destinata a coprire i costi variabili del

servizio: tale componente copriva essenzialmente i costi sostenuti per l'approvvigionamento

dei combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica. Il

sovrapprezzo termico svolgeva una funzione di tipo perequativo, necessaria per

conciliare l'applicazione di un prezzo unico a livello nazionale in presenza

di soggetti con costi di produzione diversi. In ragione di tale funzione, il

sovrapprezzo termico non costituiva dunque un introito diretto per le imprese

di distribuzione: il relativo gettito, infatti, veniva riscosso dalle imprese

per conto della Cassa conguaglio per il settore elettrico e da quest'ultima

ridistribuito fra le diverse imprese in misura all'onere variabile dalle

stesse sostenuto.

 

 

 

1.2.Le tariffe in vigore nel 1990

Per quanto riguarda la tariffa a copertura dei costi fissi del

servizio elettrico, le tariffe in vigore nel maggio 1990 erano state

introdotte dal Cip con provvedimento 6 aprile 1984, n. 12/1984 (di seguito:

provvedimento Cip n. 12/84).

Tali tariffe erano caratterizzate da una struttura binomia ed erano

articolate secondo diverse varianti in funzione della tensione, della

dimensione e dell'utilizzazione della fornitura.

Il medesimo provvedimento Cip n. 12/84 prevedeva agevolazioni tariffarie

(sempre con riferimento alla componente a copertura dei costi fissi del

servizio elettrico) per alcuni settori industriali caratterizzati da livelli

di utilizzo dell'energia elettrica particolarmente elevati e, soprattutto,

da una fortissima incidenza del costo dell'energia elettrica sul costo

totale di produzione e sul prezzo di vendita del prodotto finito - tale da

condizionare la stessa competitività delle imprese sul mercato internazionale

- nonché da particolari condizioni di dissesto economico ed urgenti

necessità produttive ed occupazionali. Tali agevolazioni, originariamente

riconosciute sulla base di specifici provvedimenti Cip risalenti ai primi anni

'80 (provvedimenti Cip 28 gennaio 1982, n. 5/1982 e 23 dicembre 1982, n.

58/1982), riguardavano i settori dello zinco elettrolitico, dell'alluminio

primario, del magnesio primario e delle ferroleghe. A questi settori si era

aggiunto nel 1984 quello dei cloruri alcalini grazie al provvedimento Cip 3

agosto 1984, n. 26/1984. Le agevolazioni, tranne che per alluminio primario e

magnesio primario, consistevano in una riduzione del 50% delle tariffe

applicate alla generalità dell'utenza con uguali caratteristiche di

prelievo. Alluminio primario e magnesio primario godevano invece di apposite

tariffe, che prevedevano una riduzione vicina al 60% della tariffa ordinaria.

Per quanto riguarda la copertura dei costi variabili, il citato

provvedimento Cip n. 12/84 aveva provveduto ad abrogare i regimi speciali (che

prevedevano, per le utenze cosiddette energivore, un sovrapprezzo termico

fortemente scontato) introdotti con il provvedimento Cip 7 agosto 1975, n.

25/1975 (di seguito: provvedimento Cip n. 25/75). Lo stesso provvedimento Cip

n. 12/84, inoltre, aveva introdotto, per le utenze con elevata utilizzazione

della potenza di fornitura, una particolare articolazione del sovrapprezzo

termico che rendeva tale componente fortemente degressiva e quindi in media

inferiore al livello applicato alle utenze con livelli di utilizzazione "normale".

Il provvedimento Cip n. 17/90 per il quale l'Autorità è stata chiamata

a rinnovare l'istruttoria, introduceva uno sconto sulla tariffa,

vale a dire sulla quota di prezzo a copertura dei costi fissi del servizio

elettrico.

 

 

 

1.3.La struttura delle tariffe a copertura dei costi fissi del

servizio elettrico in vigore nel 1990

Le tariffe elettriche "ordinarie", in vigore all'epoca del

provvedimento Cip n. 17/90, avevano una struttura binomia: prevedevano, cioè,

un addebito in base alla potenza della fornitura ed uno in base all'energia

consumata. Tale struttura era stata adottata con l'obiettivo di garantire un'equa

distribuzione dei costi fissi.

La ratio per l'utilizzo di una tariffa binomia a copertura dei costi

fissi è spiegata nella "Relazione del comitato per lo studio della

riforma delle tariffe elettriche" pubblicata dal Ministero dell'industria,

del commercio e dell'agricoltura, nel novembre 1975: "...il criterio

della ripartizione dei costi fissi tra le diverse categorie di utenti è

quello della partecipazione di ciascuna categoria alla formazione delle punte

di carico e cioè del riferimento alla potenza prelevata al momento in cui si

verifica il massimo carico (punta) sulla rete. L'ammontare di costi fissi

che in tal modo risulta da attribuire a ciascuna categoria di utenza non può,

tuttavia, essere interamente tradotto in corrispettivo fisso della tariffa in

quanto (...omissis...) la tariffa si riferisce alla potenza "impegnata"

dall'utenza e non alla potenza "prelevata" al momento della punta. La

potenza impegnata di qualunque utente è nota: essa è infatti indicata sul

contratto di fornitura e corrisponde alla potenza più elevata normalmente

prelevata dall'utente stesso. Invece è impossibile in pratica determinare

per ciascun utente la potenza prelevata nel momento del massimo carico della

rete.

Ovviamente se il rapporto tra la potenza prelevata alla punta e la

potenza impegnata fosse unico e costante per tutti gli utenti, sarebbe

semplice riportare l'intero costo al kW impegnato.

In realtà questa condizione non si verifica in quanto, a parità di

potenza impegnata, la potenza prelevata alla punta può variare da utente a

utente. Tuttavia questa variabilità segue una regola ben definita e

statisticamente valida: a parità di potenza impegnata, in generale preleva

maggiore potenza nel momento della punta l'utente che consuma più energia

nel corso dell'anno.

Infatti, chi a parità di potenza impegnata, consuma più energia deve

far funzionare i suoi apparecchi per un tempo più lungo: è quindi probabile

un maggior prelievo nelle ore di punta della rete. Al limite, se un utente

tiene in funzione i suoi apparecchi per tutte le 8760 ore dell'anno vi è la

matematica certezza che egli preleva la sua intera potenza al momento della

punta della rete.

Vi è dunque tra la potenza prelevata alla punta e quella impegnata, una

relazione determinata dalla "durata di utilizzazione" della potenza

impegnata stessa: la durata di utilizzazione non è altro che il rapporto,

espresso in ore/anno, tra il consumo di energia elettrica (kWh) e la potenza

impegnata (kW).

In tale situazione, per far pagare equamente a ciascun utente il costo

fisso che gli compete, è necessario attribuire alla durata di utilizzazione e

cioè, a parità di potenza, al consumo annuo di energia (kWh), la funzione di

adeguare automaticamente il corrispettivo pagato dall'utente. Ciò si

ottiene attribuendo solo una parte dell'intero costo fisso al prezzo del kW

impegnato e trasferendo la parte rimanente sul prezzo del kWh (...omissis...).

Tuttavia, poiché la relazione che intercorre tra l'utilizzazione

della potenza impegnata e il rapporto potenza prelevata in punta / potenza

impegnata non è di tipo lineare (...omissis...), una tariffa binomia

è sufficientemente aderente ai costi per un certo campo di utilizzazione; ne

risulta che quando le utenze appartenenti ad una categoria presentano un'ampia

variabilità nelle utilizzazione della potenza impegnata, è necessario

prevedere più tariffe binomie, ciascuna adeguata ad un campo di

utilizzazioni: si hanno così, ad esempio, tariffe per basse, normali, alte

utilizzazioni. Ciascuna di queste tariffe viene determinata con metodi del

tutto obiettivi per essere sufficientemente aderente ai costi nell'intervallo

di validità: ne risultano tariffe con corrispettivo unitario della potenza

impegnata che aumenta passando dalle basse alle alte utilizzazioni, mentre si

riduce il valore unitario dei costi fissi trasferiti sul prezzo del kWh...".

Le tariffe previste dal provvedimento Cip n. 12/84, coerentemente con le

ragioni sopra illustrate, al fine di consentire la corretta attribuzione dei

costi fissi agli utenti in ragione della loro contribuzione alla punta,

prevedevano una differenziazione in base al livello di utilizzo della potenza

(bassa utilizzazione, media utilizzazione, alta utilizzazione ed altissima

utilizzazione) ed erano caratterizzate da una struttura binomia che prevedeva:

  • un corrispettivo espresso in lire/kW, al quale era affidato il compito di assicurare la copertura di una parte del costo fisso, considerata proporzionale alla potenza della fornitura;
  • un prezzo dell'energia espresso in lire/kWh, attraverso la cui corresponsione veniva coperta la rimanente parte del costo fisso, considerata proporzionale al consumo.
  • al crescere del livello di utilizzazione delle potenza della fornitura, il corrispettivo legato alla potenza aumentava mentre il corrispettivo espresso in lire/kWh si riduceva. In ragione di tale struttura, il prezzo medio (al variare dell'utilizzazione) previsto dalle tariffe "ordinarie" risultava caratterizzato da un andamento degressivo.

 

 

 

1.4.Le tariffe applicate a Becromal ed il provvedimento Cip n.

17/90

Fino al maggio 1990 Becromal era assoggetta al pagamento delle tariffe "ordinarie"

previste dal provvedimento Cip n. 12/84 per utenze allacciate in alta tensione

(oltre 200 kV) con altissima utilizzazione della potenza di fornitura, cui

veniva applicato il sovrapprezzo termico con struttura degressiva previsto per

le utenze con elevata utilizzazione della potenza di fornitura.

Il provvedimento Cip n. 17/90 prevedeva la concessione alle

forniture di energia elettrica utilizzata per il riprocessamento

elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia elettrica

di almeno 50 kWh per kg di prodotto, di una riduzione della tariffa

elettrica - ossia della parte di prezzo destinata a coprire i costi fissi

del servizio - pari al 50% della tariffa "ordinaria" di alta tensione

applicata alla generalità dell'utenza (tariffa di cui alla tabella V-c, del

provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/1984). Tale provvedimento, pur

formulato in termini generali, all'epoca della sua emanazione risultava di

fatto applicabile solo a Becromal, impresa specializzata nella produzione di

nastri di alluminio destinati alla fabbricazione di condensatori

elettrolitici, avente i propri stabilimenti localizzati a Quinto de' Stampi,

Rozzano (Milano).

 

 

  1. L'annullamento del provvedimento Cip n. 17/90 e le decisioni del Consiglio di Stato

 

2.1.L'andamento del contenzioso

Su ricorso di AEM Milano, azienda elettrica fornitrice di Becromal,

il provvedimento Cip n. 17/90, nel giugno del 1992 veniva annullato dal TAR

del Lazio con sentenza n. 848/92. L'annullamento veniva confermato dal

Consiglio di Stato nel marzo 1995. L'annullamento si fondava sulla mancanza formale

del parere obbligatorio della Commissione centrale prezzi, ma anche sulla

assenza di istruttoria circa l'ammissibilità del provvedimento.

Nel corso del 1994 Becromal presentava al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato (che aveva sostituito il Cip in materia di

tariffe per l'energia elettrica) istanza per il rinnovo dell'annullato

provvedimento Cip n. 17/90. Nel gennaio del 1996, con decreto n. 820881, il

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato respingeva l'istanza

di Becromal eccependo difetto d'interesse da parte della stessa Becromal. Su

tale decreto si innestava la decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000

della cui ottemperanza è oggetto la successiva decisione del Consiglio di

Stato n. 4283/2001.

Con le due ultime citate decisioni del Consiglio di Stato in particolare

chiariva che il provvedimento del Cip 14 dicembre 1993 n. 15 (di seguito:

provvedimento Cip n. 15/93), che aveva abolito le tariffe speciali di

fornitura, di fatto trasformandole in benefici tariffari destinati a ridursi

fino al completo annullamento nel luglio del 1999 (capitolo I, comma 3, del

provvedimento Cip n. 15/93), non aveva fatto decadere le ragioni dell'istanza

presentata da Becromal nel 1994. Qualora, in sede di rinnovo dell'istruttoria

relativa al provvedimento Cip. n. 17/90, fosse emersa l'ammissibilità del

provvedimento stesso, infatti, il diritto di Becromal a godere dei benefici

tariffari sarebbe decorso dal 1990 (in particolare dalla data di entrata in

vigore del provvedimento Cip n. 17/90), comportando dunque l'estensione

anche a Becromal dei benefici previsti dal capitolo I, comma 3, dal

provvedimento Cip n. 15/93.

2.2.La decisione del Consiglio di Stato

Le citate decisioni del Consiglio di Stato, ed in particolare la decisione

n. 4283/2001, impongono all'Autorità il rinnovo dell'istruttoria relativa

al provvedimento Cip n. 17/90. L'Autorità è dunque chiamata a decidere, ora

per allora, l'ammissibilità dei benefici tariffari previsti dal citato

provvedimento e, a tal fine, lo stesso Consiglio di Stato ha indicato i

seguenti tre aspetti che dovranno essere posti al centro del processo

valutativo (punto H.1. della decisione):

- la conformità alle

esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca del 1990;

- gli effetti, anche in

termini di pregiudizio sul conto costi/ricavi dell'AEM con riferimento all'epoca

(1990) del primo provvedimento (incidenza da apprezzare in modo virtuale, come

se non ci fosse la transazione) [si fa riferimento alla transazione

sottoscritta da AEM Milano e Becromal il 20 dicembre 1994, avente ad oggetto

nuove condizioni e altri aspetti di contenzioso sul rapporto di

somministrazione che non formano oggetto del presente provvedimento];

- la comparazione reale,

con riguardo all'"allora", rispetto all'incidenza dell'analoga

detariffazione per le imprese produttrici dell'alluminio e del magnesio

primario.

  1. Gli esiti dell'istruttoria

 

3.1.Considerazioni generali

L'attività istruttoria, condotta dagli uffici dell'Autorità secondo

le indicazioni del Consiglio di Stato, ha evidenziato che, come ricordato in

un documento pubblicato dall'Enel nel maggio 1990, all'epoca dell'emanazione

del provvedimento Cip n. 17/90, alle grandi utenze industriali veniva di fatto

attribuita una quota dei costi fissi inferiore a quella da questi provocata.

Infatti, con riferimento al sistema tariffario previsto dal provvedimento Cip

n. 12/84 (ancora applicato nel maggio 1990), Enel sosteneva: "...i

corrispettivi per le tariffe normali sono stati a suo tempo determinati

con riferimento al parco di produzione allora previsto che si basava su un

rilevante contributo di impianti nucleari; ciò assicura alle grandi utenze

industriali alimentate in altissima tensione un prezzo ridotto rispetto a

quello che deriverebbe dalla situazione attuale e prospettica del parco di

produzione" (Enel, Sistema tariffario, 15 maggio 1990).

In secondo luogo si ritiene utile ricordare le indicazioni contenute in

direttive aventi carattere generale in materia di definizione delle tariffe

elettriche ed alle quali il regolatore era chiamato a far riferimento nel

1990. In particolare:

  • la delibera del 27 ottobre 1981 del Consiglio d'Europa, concernente raccomandazioni in merito ai criteri da seguire per la formulazione delle strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità (81/924/CEE), al punto 1), stabiliva che "la tariffa dell'energia elettrica dovrebbe essere strutturata ed adottata in modo da permettere l'applicazione di una politica razionale dei prezzi e da rispecchiare i costi sostenuti per le varie categorie di utenti...."
  • il Piano energetico nazionale (PEN), approvato dal Consiglio dei Ministri nell'agosto 1988 sosteneva che "occorre evitare che alle tariffe si attribuisca un insieme di funzioni simultanee che esorbitano dal contesto energetico. In particolare, le tariffe non devono essere impiegate a fini di redistribuzione del reddito o di contenimento surrettizio delle tensioni inflazionistiche. Le tariffe devono essere articolate, sulle varie classi di utenza, in modo da riflettere più adeguatamente il costo reale del servizio prestato, ivi incluso il costo di tutela dell'ambiente".

 

3.2.Valutazione del risparmio energetico

La concessione della riduzione tariffaria di cui al provvedimento Cip n.

17/90, secondo quanto prescritto dal giudicato e specificato dal Consiglio di

Stato in sede di ottemperanza, va valutata considerando se la stessa sia o

meno "conforme alle esigenze di risparmio energetico con riferimento all'epoca

del 1990".

A tale proposito va premesso che, in linea generale, un qualsiasi sconto

sul prezzo dell'energia elettrica, riducendo l'incentivo economico ad un

uso razionale della risorsa, difficilmente può rispondere ad esigenze di

risparmio energetico. Infatti, il riconoscimento di uno sconto sul prezzo dell'energia

elettrica si traduce per il cliente in un segnale in favore di un maggiore

consumo della risorsa, segnale la cui intensità dipenderà da un lato dall'entità

dello sconto (vale a dire dalla variazione della curva dell'offerta) e, dall'altro,

dalla sensibilità del consumatore rispetto alle variazioni di prezzo nel

decidere il proprio livello di consumo (vale a dire dall'elasticità della

curva di domanda del consumatore).

Restringendo l'analisi all'oggetto del presente provvedimento, in ogni

caso, bisogna tenere presente che il profilo di prelievo di Becromal è

caratterizzato da un tasso di utilizzo della potenza elevatissimo, pari ad

oltre il 94 %. Il particolare profilo di prelievo di Becromal, caratterizzato

da un assorbimento pressoché costante durante tutte le ore dell'anno, può

effettivamente favorire un "risparmio energetico" inteso come miglior

utilizzo delle risorse energetiche del sistema rispetto ad un diverso profilo

di prelievo a parità di consumo totale. In presenza di risorse energetiche a

basso costo non stoccabili, quali ad esempio l'energia idroelettrica non

regolata, infatti, si può verificare che nei periodi di basso prelievo, tale

risorsa possa rimanere in tutto o in parte inutilizzata per mancanza di

domanda. A parità di prelievo complessivo giornaliero, un cliente che

organizzi la propria attività produttiva in modo da evitare di concentrare il

proprio prelievo nelle ore di maggiore carico e lo distribuisca invece su

tutto l'arco delle 24 ore, di fatto trasferisce parte dei propri consumi

dalle ore in cui il costo medio delle risorse energetiche utilizzate per

soddisfare la domanda di elettricità è più alto, alle ore in cui tale costo

medio è più basso.

Tale forma di risparmio energetico riguarda le risorse per la produzione

dell'energia elettrica, vale a dire essenzialmente il costo variabile:

considerazioni in merito al risparmio energetico conseguente ad un profilo di

prelievo costante possono assumere una certa rilevanza solo nell'ambito

della fissazione della quota di prezzo a copertura dei costi variabili, vale a

dire (nel 1990) del sovrapprezzo termico. A tale proposito, sembra opportuno

ricordare che la stessa Becromal, ai sensi del provvedimento Cip 7 agosto

1975, n. 25/1975 (di seguito: provvedimento Cip n. 25/75), aveva goduto di

consistenti riduzioni del sovrapprezzo termico rispetto alla generalità dell'utenza

e, anche in seguito all'abrogazione di detto provvedimento nel 1984, come

utenza ad elevata utilizzazione, continuava a godere di un livello del

sovrapprezzo termico caratterizzato da forte degressività e, quindi,

inferiore rispetto a quello applicato alle utenze "normali".

Per quanto riguarda i costi fissi, la struttura binomia della tariffa e la

degressività insita nella tariffa in vigore all'epoca, come illustrato nel

precedente paragrafo 1.3, assicurano un adeguato riconoscimento tariffario

alle altissime utilizzazioni con profilo di prelievo quasi uniforme, e non

giustificano ulteriori sconti.

 

3.3. Gli effetti su AEM Milano

Il Consiglio di Stato ha richiesto all'Autorità di valutare le

conseguenze che la conferma della riduzione tariffaria di cui al provvedimento

Cip n. 17/1990 determinerebbe "anche in termini di pregiudizio sul

conto costi/ricavi dell'AEM con riferimento all'epoca (1990) del primo

provvedimento".

A tal fine, si è ritenuto opportuno prendere come riferimento i dati di

consumo e di costo relativi al 1989, unici dati disponibili per il regolatore

all'epoca dell'emanazione del provvedimento Cip n. 17/90. In particolare,

secondo quanto comunicato dall'AEM di Milano, risulta che nel 1989 a

Becromal, a fronte dei prelievi di potenza e di energia, siano stati

addebitati i seguenti importi:

  • 2.197,9 milioni di lire per corrispettivo di potenza,
  • 2.226,9 milioni di lire per il consumo di energia,
  • 4.424,8 milioni di lire in totale.

Nell'ipotesi di applicazione di una riduzione del 50% della tariffa, per

AEM Milano si sarebbe verificato quindi un minor ricavo pari a 2.212 milioni

di lire su base annua. Tale minor ricavo non avrebbe dato origine ad alcuna

forma di compensazione a favore di AEM Milano che, quindi, se ne sarebbe

dovuta accollare pienamente l'onere.

A tale proposito deve tuttavia essere ricordato che il sistema delle

tariffe Cip in vigore nel 1990 era strutturato per garantire la piena

copertura dei costi medi del servizio elettrico. Implicitamente, tali costi

comprendevano anche l'onere provocato dall'applicazione dei regimi

tariffari speciali, quali quelli relativi all'alluminio primario, al

magnesio primario, ai cloruri alcalini, alla ferroleghe ed allo zinco

elettrolitico.

Da queste considerazioni, e tenuto conto che non esistono evidenze tali da

far ritenere che AEM Milano si trovasse, in media, in una situazione di costo

diversa da quella di Enel, si può dedurre che le tariffe Cip applicate da AEM

Milano implicitamente garantivano la copertura anche di eventuali minori

ricavi dovuti all'applicazione di regimi tariffari speciali, purché l'estensione

applicativa delle predette tariffe speciali fosse proporzionata all'incidenza

media nazionale delle tariffe speciali stesse. L'applicazione delle

riduzioni tariffarie previste dal provvedimento Cip n. 17/90, quindi, pur

comportando una riduzione dei ricavi di AEM Milano, si ritiene non ne avrebbe

compromesso l'equilibrio economico finanziario.

3.4.La comparazione con il trattamento tariffario di altri

settori ad alto consumo energetico

L'opportunità della concessione dell'agevolazione alle forniture

destinate al riprocessamento dell'alluminio primario va, infine, valutata in

relazione alla "comparazione reale con riguardo all'"allora"

rispetto all'incidenza dell'analoga detariffazione per le imprese

produttrici dell'alluminio e del magnesio primario".

La comparazione si è concentrata principalmente sul settore della

produzione dell'alluminio primario, in quanto la produzione del magnesio

primario risulta da tempo cessata nel nostro Paese.

In termini di quantitativo di energia occorrente per la produzione di un'unità

di prodotto, i processi produttivi per la produzione di alluminio primario e

per il suo riprocessamento appaiono entrambi caratterizzati da una forte

incidenza dell'energia elettrica. Questo confronto evidenzia, anzi, che il

settore per il riprocessamento dell'alluminio primario è caratterizzato da

un consumo di energia elettrica fino a 60-70 kWh per kg di prodotto, quasi 4

volte superiore a quello della produzione dell'alluminio primario (17 kWh/kg).

Un confronto puramente tecnico e di processo, tuttavia, è inadeguato a

evidenziare quanto richiesto dal Consiglio di Stato, e cioè l'incidenza

della variazione della tariffa, ovvero del costo della "materia prima

energia elettrica" all'interno del costo complessivo di produzione.

A tal fine appare necessario comparare l'incidenza del costo dell'energia

elettrica sul costo totale di produzione e l'incidenza del costo dell'energia

elettrica sul prezzo di vendita del prodotto finito.

a) Incidenza del costo dell'energia elettrica sul costo totale

In base ai dati ricavati dai documenti trasmessi da Becromal si

rileva che nel 1987, a fronte di un costo totale di oltre 84 miliardi di lire,

la spesa per energia elettrica è risultata pari a circa 6,1 miliardi. L'incidenza

del costo dell'energia elettrica sul costo totale di produzione di Becromal,

dunque, nel 1987 è risultata pari al 7,3%; questo valore si confronta con

spese per altre materie prime pari a circa 32,1 miliardi (38,2%) e con spese

per il personale pari a 15,6 miliardi (18,6%).

Per contro, sulla base delle informazioni reperite dagli uffici dell'Autorità,

nel medesimo periodo, per il settore dell'alluminio primario, pur in

presenza di consistenti agevolazioni tariffarie a sostegno del settore in

crisi, l'incidenza dell'energia elettrica sul costo totale di produzione

raggiungeva il 20%.

Il confronto fa emergere come l'incidenza dell'energia elettrica sul

costo totale di produzione risultasse, per la produzione di alluminio

primario, decisamente superiore all'incidenza riscontrata per la produzione

effettuata da Becromal.

b) Incidenza del costo dell'energia sul valore di mercato dell'unità

di prodotto

L'effetto prodotto dalla detariffazione dipende dall'incidenza dei

costi relativi alla fornitura di energia elettrica sul valore di mercato del

prodotto finito.

Secondo le informazioni fornite da Becromal negli anni 1986 e 1987 l'incidenza

della spesa dell'energia elettrica sul prezzo di vendita del prodotto finito

è stata del 10% circa.

Nel medesimo periodo, secondo i dati forniti dalla stessa Becromal le

produzioni di alluminio primario, zinco elettrolitico e cloro-soda hanno fatto

registrare incidenze del costo dell'energia elettrica sul prezzo di vendita

del prodotto finito pari al 24,9% per l'alluminio primario,all'11,2% per

lo zinco elettrolitico e al 36% per il cloro - soda.

Nel confrontare tali valori va segnalato che l'incidenza per gli altri

settori derivava da una spesa per l'energia elettrica già ridotta per

effetto dell'applicazione di tariffe scontate stabilite fin dal 1982, mentre

l'incidenza sul prodotto finito di Becromal derivava dall'applicazione

delle tariffe piene.

Anche in termini di incidenza del costo dell'energia elettrica sul prezzo

di vendita del prodotto finito, e nonostante il diverso trattamento

tariffario, Becromal evidenzia dunque una situazione decisamente più

favorevole rispetto alla produzione dell'alluminio primario (come pure

rispetto agli altri settori produttivi "energivori" confrontati).

A tali considerazioni si aggiunga che le agevolazioni tariffarie accordate

al settore dell'alluminio primario, come si evince dalla deliberazione del

Cipi 5 maggio 1983, che fissa la tariffa agevolata per la fornitura da parte

dell'Enel dell'energia elettrica in detto settore, erano inserite nel

quadro di interventi, promossi dal Parlamento e dal Governo, aventi lo scopo

di favorire il processo di risanamento del settore in crisi. Più in generale,

analoghi provvedimenti di detariffazione deliberati dal Cip, come nel caso

delle agevolazioni accordate alla produzione dello zinco elettrolitico,

risultano essere stati motivati dalle particolari ed urgenti necessità

produttive ed occupazionali.

Per la società Becromal, per contro, gli elementi a disposizione non

evidenziano una situazione di crisi assimilabile a quelle dei sopra citati

settori.

 

 

Ritenuto, con riferimento all'epoca dell'entrata in vigore del

provvedimento Cip n. 17/90, che:

  1. quanto alla conformità alle esigenze del risparmio energetico:
    • la detariffazione, se applicata alla produzione della Becromal, non risponderebbe ad esigenze di risparmio energetico legate ad un miglior utilizzo delle risorse energetiche;
    • la riduzione tariffaria introdotta dal provvedimento in questione non abbia alcuna correlazione con la riduzione dei consumi specifici di energia per unità di prodotto, in quanto il beneficio della diminuzione dei consumi specifici di energia elettrica per unità di prodotto rappresenta un fatto interno del produttore, che si giova direttamente dei minori costi dovuti ai minori consumi, a prescindere dalla predetta riduzione tariffaria; tale riduzione, paradossalmente, riduce l'incentivo alla razionalizzazione dei consumi e, quindi, alla loro riduzione;
    • sotto altro profilo, una riduzione tariffaria avrebbe potuto trovare giustificazione solo nell'ambito di iniziative volte a promuovere interventi di razionalizzazione dei processi produttivi definiti nel PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'agosto 1988; la decisione del Cip di agevolazione alla società Becromal non risultava inquadrata nell'ambito degli interventi attuativi del PEN in relazione a esigenze di risparmio energetico, poiché tali interventi nel 1990 non erano ancora stati definiti.
  2. quanto all'incidenza sul conto costi/ricavi dell'AEM del beneficio eventualmente riconosciuto a Becromal:
    • nell'ipotesi di applicazione di una riduzione del 50% della tariffa, per AEM Milano si sarebbe naturalmente verificato un minor ricavo;
    • le tariffe Cip allora in vigore erano costruite in modo da garantire la piena copertura dei costi medi del servizio elettrico e garantivano di conseguenza anche il finanziamento delle agevolazioni accordate a talune classi di clienti, mediante sussidi incrociati;
    • le imprese che non fornivano utenze beneficianti di agevolazioni tariffarie godevano pertanto dei vantaggi derivanti dall'applicazione di tariffe superiori ai costi relativamente alle stesse utenze non agevolate;
    • date le caratteristiche del regime tariffario in vigore il 22 maggio 1990 e della composizione della clientela AEM Milano l'applicazione del provvedimento Cip n. 17/90, pur riducendone i ricavi, non avrebbe compromesso l'equilibrio economico finanziario di AEM Milano;
    • la predetta valutazione dell'insussistenza di un significativo pregiudizio per AEM, di per sé, non faccia, sorgere in capo a Becromal il diritto a godere della riduzione della tariffa a copertura dei costi fissi del servizio elettrico prevista dal citato provvedimento Cip n. 17/90, atteso che è necessario verificare la sussistenza dei presupposti positivi della concessione del beneficio in positivo;
  3. quanto alla comparazione reale tra la situazione di Becromal e quella delle imprese produttrici di alluminio e magnesio primario rispetto all'incidenza della detariffazione;
    • la comparazione vada svolta individuando innanzitutto le ragioni di analogia con le condizioni delle imprese produttrici di alluminio primario e sul presupposto che per quest'ultime la detariffazione rispondeva all'esigenza di non introdurre penalizzanti distorsioni su un mercato, quello della produzione dell'alluminio primario, nel quale la percentuale di valore dell'energia nel processo produttivo e sul prodotto finale è particolarmente rilevante, al punto che la tariffa elettrica applicata può giungere a condizionare, al di là dell'efficienza del produttore, la stessa competitività di quest'ultimo, di fronte alla concorrenza internazionale;
    • con riferimento al campo di attività della Becromal non sussistano, dunque, i presupposti che hanno giustificato analoghi provvedimenti a vantaggio di altri settori;

Ritenuto pertanto che l'attività istruttoria condotta dall'Autorità

evidenzi l'assenza di ragioni sostanziali per la concessione della riduzione

del 50% della tariffa elettrica per le forniture di energia elettrica utilizzate

per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio, prevista dal

provvedimento Cip n. 17/90;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra,

nella sua qualità di direttore dell'Area elettricità,

DELIBERA

Di chiudere l'istruttoria formale avviata dall'Autorità per l'energia

elettrica e il gas con delibera 29 novembre 2001, n. 292/01 e finalizzata alla

valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento della riduzione della

tariffa di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22

maggio 1990, n. 17/1990, alla società Becromal Spa, avente sede in via E. Ch.

Rosenthal, 5, Quinto De' Stampi, Rozzano (Milano);

Di confermare, con la medesima decorrenza del soprarichiamato provvedimento

del Comitato interministeriale dei prezzi 22 maggio 1990, n. 17/1990, l'applicazione

delle tariffe di cui alla tabella V-c del provvedimento del Comitato

interministeriale dei prezzi 6 aprile 1984, n. 12/1984 e sue successive

modificazioni, per le forniture di energia elettrica utilizzate per il

riprocessamento elettrochimico dell'alluminio;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di conferire mandato al dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di

responsabile del procedimento di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas 29 novembre 2001, n. 292/01, affinché il presente

provvedimento venga notificato alla società Becromal Spa ed alla società AEM

Spa avente sede in corso di Porta Vittoria 4, Milano, mediante plico

raccomandato con avviso di ricevimento;

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25,

della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60

(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.