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Delibera 29 novembre 2001

Delibera/Provvedimento 292/01

Avvio di istruttoria formale in ottemperanza della sentenza n. 4283/2001 del Consiglio di stato e finalizzata alla valutazione dell'ammissibilita' del ricononoscimento alla societa' Becromal spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/1990

Pubblicata su questo sito il 6 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2001,

Premesso che:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il Cip) 22 maggio 1990, n. 17/1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90) stabiliva un riduzione del 50% delle tariffe di cui alla tabella V, del provvedimento Cip 6 aprile 1984, n. 12/1984 (di seguito: provvedimento Cip n. 12/84), alle forniture di energia elettrica utilizzate per il riprocessamento elettrochimico dell'alluminio con un consumo specifico di energia elettrica di almeno 50 kWh per Kg di prodotto;
  • il citato provvedimento Cip n. 17/90 è stato annullato con sentenza n. 848 del 22 giugno 1992 del Tribunale amministrativo regionale (di seguito: il Tar) per il Lazio, Sezione III, confermata dalla decisione n. 41 del 22 gennaio 1994, del Consiglio di Stato, Sezione VI, per carenza di forma e mancanza di adeguata istruttoria;
  • il Capitolo I, articolo 3, del provvedimento Cip 14 dicembre 1993, n. 15/1993 (di seguito: provvedimento Cip. n. 15/93) ha abolito i trattamenti tariffari relativi alle forniture disciplinate dai provvedimenti Cip n. 5/1982, n. 58/1982, titolo I, cap. X, n. 12/1984, titolo I, cap. I secondo capoverso, n. 26/1984 e, per le sole utenze in atto, ha introdotto una riduzione pari al 45% delle tariffe previste per la generalità dell'utenza prevedendo, inoltre, che detta riduzione, a partire dal 1 luglio 1995, fosse abbattuta di 9 punti percentuali annui fino ad essere completamente riassorbita dall'1 luglio 1999;
  • con istanza del 24 ottobre 1994, la società Becromal Spa (di seguito: Becromal) ha richiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la rinnovazione, ora per allora, del provvedimento Cip n. 17/90;
  • il decreto 30 gennaio 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: decreto 30 gennaio 1996), ha rigettato la sopra citata istanza di Becromal;
  • il decreto 30 gennaio 1996 è stato annullato dalla decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 giugno 2000, n. 3191 (di seguito: decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000), confermativa della sentenza del Tar per il Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865;
  • con decisione del 5 giugno 2001, n. 4283, il Consiglio di Stato, Sezione VI (di seguito: decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001) ha accolto il ricorso proposto da Becromal per ottenere l'ottemperanza della citata decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000 e ha ordinato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di rinnovare, ora per allora, l'istruttoria al fine di verificare il diritto della .Becromal a godere dei benefici tariffari introdotti con il provvedimento Cip n. 17/90;

Visti:

  • il decreto 30 gennaio 1996;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il provvedimento Cip n. 12/84;
  • il provvedimento Cip n. 17/90;
  • il provvedimento Cip n. 15/93;

Vista:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito delibera n. 61/97) recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;

Viste:

  • la sentenza del Tar per il Lazio, Sezione III, n. 848 del 22 giugno 1992;
  • la decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 41 del 22 gennaio 1994;
  • la sentenza del Tar per il Lazio, Sezione III, 8 aprile 1997, n. 865;
  • la decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000;
  • la decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'avvio di istruttoria formale in ottemperanza della sentenza n. 4283/2001 del Consiglio di Stato e finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità del riconoscimento alla società Becromal Spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento Cip n. 17/1990" (PROT.AU/01395);

Considerato che:

  • secondo quanto rilevato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000 e confermato dalla decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001, se fosse riconosciuto ora per allora il diritto della Becromal a godere dei benefici tariffari introdotti con il provvedimento Cip n. 17/90, tale riconoscimento farebbe rientrare la stessa Becromal anche nell'ambito di applicazione del capitolo I, punto 3, del provvedimento Cip n. 15/93 e l'onere che ne conseguirebbe rimarrebbe a carico della società A.E.M. Spa;
  • Becromal ha stipulato un accordo transattivo con la società AEM Spa per la rifatturazione dei prelievi di energia elettrica effettuati dal momento della decorrenza del provvedimento Cip. n. 17/90, e fino al 20 dicembre 1994;

Ritenuto che:

in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001, ai fini dell'accertamento del diritto della Becromal a godere dei benefici tariffari introdotti con il provvedimento Cip n. 17/90 sia necessario verificare, con riferimento all'epoca del 22 maggio 1990:

  1. la sussistenza di benefici in termini di risparmio energetico conseguenti alle modalità di prelievo dell'energia elettrica da parte della Becromal;
  2. l'impatto sul conto economico di A.E.M. Spa derivante dell'applicazione dei benefici tariffari previsti dal citato provvedimento Cip n. 17/90;
  3. la comparabilità e l'incidenza del trattamento tariffario riservato alle imprese produttrici dell'alluminio e del magnesio primario, rispetto alla Becromal;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua qualità di direttore dell'Area Elettricità,

DELIBERA

Di avviare un' istruttoria formale, ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 1997, n. 61/97 e dell'articolo 4, comma 1, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (richiamato nel seguito come dPR n. 244/01), ai fini dell'accertamento del diritto della società Becromal Spa, avente sede in via Marcora 11, 20121 Milano, a godere dei benefici tariffari introdotti con il provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi 22 maggio 1990, n. 17/90;

Di designare il prof. Sergio Garribba quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di designare il dottor Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area Elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quale responsabile del procedimento;

Di stabilire che il procedimento venga concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con ricevuta di ritorno alla società Becromal Spa, avente sede in via Marcora 20121, Milano;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, dando comunicazione dei termini con cui i soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del dPR n. 244/01, possono partecipare al procedimento mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso decreto;

Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente delibera per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto;

Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso l'Area Elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto ai termini di conclusione del presente procedimento;

Di dare mandato al Presidente per le ulteriori azioni a seguire.