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Delibera 30 gennaio 2002

Delibera/Provvedimento 15/02

Proroga dei termini per la chiusura dell'istruttoria formale in ottemperanza della sentenza n. 4283/2001 del Consiglio di Stato e finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità del ricononoscimento alla società Becromal Spa della riduzione della tariffa di cui al provvedimento cip n. 17/1990

Pubblicata su questo sito il 7 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2002,

Premesso che:

  • con decisione del 5 giugno 2001, n. 4283, il Consiglio di Stato, Sezione VI (di seguito: decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001), ha accolto il ricorso proposto dalla società Becromal S.p.a., con sede in Via Marcora 11, Milano (di seguito: Becromal), per ottenere l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato del 5 giugno 2000, n. 3191, e ha ordinato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di rinnovare, ora per allora, l'istruttoria al fine di verificare il diritto della Becromal a godere dei benefici tariffari introdotti con il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 22 maggio 1990, n. 17 (di seguito: provvedimento Cip n. 17/90);
  • con deliberazione 29 novembre 2001, n. 292/01, pubblicata nel sito dell'Autorità il 6 dicembre 2001 (di seguito: deliberazione n. 292/01) l'Autorità ha avviato un istruttoria formale in ottemperanza alla predetta decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001;
  • la Becromal, con comunicazione del 4 dicembre 2001 (prot. Autorità n. 023179 del 5 dicembre 2001), ha fatto pervenire all'Autorità una memoria scritta che contiene osservazioni ed elementi rilevanti ai fini dell'istruttoria avviata con la deliberazione n. 292/01;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

Visto il provvedimento Cip n. 17/90;

Viste:

  • la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità, e in particolare l'articolo 4;
  • la deliberazione n. 292/01;

Viste:

  • la decisione del Consiglio di Stato n. 3191/2000;
  • la decisione del Consiglio di Stato n. 4283/2001;

Considerato che:

  • la memoria scritta della società Becromal di cui in premessa contiene osservazioni ed elementi che richiedono ulteriori approfondimenti di natura tecnica e giuridica;
  • in ragione di quanto al precedente alinea, il termine per la conclusione dell'istruttoria formale inizialmente previsto dalla deliberazione n. 292/01 non si è rivelato adeguato alle esigenze istruttorie;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di conclusione dell'istruttoria formale procedimento al 31 aprile 2002;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra

DELIBERA

Di prorogare al 30 aprile 2002 il termine per l'istruttoria formale avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 novembre 2001, n. 292/01;

Di comunicare il presente provvedimento mediante fax con ricevuta di ritorno alla società Becromal Spa, con sede in via Marcora 11, 20121 Milano;

Di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono chiedere di essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente delibera per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto;

Di stabilire che i soggetti interessati di cui all'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso l'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Di rendere noto che le risultanze istruttorie saranno comunicate ai soggetti interessati con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto ai termini di conclusione del presente procedimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it, dando comunicazione dei termini con cui i soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del dPR n. 244/01, possono partecipare al procedimento mediante la presentazione di una richiesta scritta contenente gli elementi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso dPR n. 244/01;