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Delibera 05 luglio 2001

Delibera/Provvedimento 151/01

Attestazione dei soggetti inadempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2001,

Premesso che:

  • con delibera 27 settembre 2000, n.175/00, (di seguito: delibera n. 175/00) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto da detta disposizione da parte di centoquattordici soggetti i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con la delibera n. 175/00 l'Autorità ha, altresì, assunto la decisione di consentire ai soggetti interessati che hanno trasmesso documentazione ai sensi del disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e che, ad un primo esame, non risultavano aver correttamente ottemperato all'onere posto da detta norma, la presentazione di ogni chiarimento che fosse ritenuto utile a consentire la valutazione delle modalità di adempimento nel concreto praticate, con esclusione di qualsiasi possibilità di presentazione di documentazione integrativa di quella trasmessa entro la scadenza del termine previsto dal richiamato articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n.79/99;
  • con delibera 26 giugno 2001, n. 144/01 (di seguito: delibera n. 144/01) ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte di ulteriori sessantanove soggetti i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;

Visti:

  • il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
  • la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli;
  • la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche e successive modificazioni e integrazioni;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
  • la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
  • il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
  • il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Visti:

  • il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante l'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/360, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 204, del 31 agosto 1988, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed in particolare l'allegato IV;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante regolamento per la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizione in materia di valutazione di impatto ambientale;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, recante regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 27 dicembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Visti:

  • il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come successivamente modificato e integrato (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 235 del 6 ottobre 1992;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
  • il decreto del Ministro dell'Ambiente 5 febbraio 1998, n. 72, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Vista la delibera dell'Autorità n. 175/00;

Vista la delibera dell'Autorità n. 144/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per l'attestazione dei soggetti inadempienti al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (PROT.AU/01/210);

Considerato che:

  • in esito alla richiesta di chiarimenti di cui al secondo alinea della premessa è risultato che i soggetti indicati nell'elenco allegato alla presente delibera, entro la scadenza del termine previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, non hanno ottenuto il rilascio delle autorizzazioni indicate dalla medesima disposizione, ovvero, avendolo ottenuto, non hanno provveduto a trasmettere all'Autorità copia dei documenti da cui risulta l'adozione dei richiamati provvedimenti ovvero a dare comunicazione dell'avvenuto rilascio di detti provvedimenti da parte delle amministrazioni competenti, ovvero hanno acquisito, trasmettendo la documentazione di riscontro, posizioni qualificate equipollenti a quella riveniente dalla pronuncia di detti provvedimenti;
  • i chiarimenti offerti dai soggetti di cui al precedente alinea in risposta alla richiesta di cui al secondo alinea della premessa non consentono di escludere l'accertamento dell'inadempimento al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n.79/99, a ciò ostando la circostanza, dirimente, che un accertamento di segno contrario si sostanzierebbe in una remissione in termini non consentita all'Autorità e comunque contraria all'impianto e alla funzione della medesima disposizione;

Ritenuta la necessità di approvare e pubblicare l'elenco dei soggetti che, avendo presentato documentazione all'Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, non hanno correttamente adempiuto all'obbligo di cui alla medesima disposizione;

DELIBERA

Di dichiarare il non avvenuto adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte dei soggetti indicati nell'elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);

Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Enel Spa ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per quanto di competenza e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it)

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


Allegati: