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Delibera 18 ottobre 2001

Delibera/Provvedimento 230/01

Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'obbligo di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio;

  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prevede altresì che il mancato adempimento all'obbligo di sopra comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime;

  • con delibera 27 settembre 2000, n.175/00, (di seguito: delibera n. 175/00) l'Autorità ha rilevato la necessità, ai fini della costruzione degli impianti non ancora in esercizio, della concessione edilizia o altro atto abilitativo contemplato dalla legislazione urbanistica, dell'autorizzazione paesistica qualora l'impianto sia collocato in zona di interesse paesistico e della valutazione di impatto ambientale se l'opera rientra in una delle categorie sottoposte a tale valutazione, oltre ad altre specifiche autorizzazioni per particolari tipologie di impianto;

  • con la stessa delibera, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto da detta disposizione da parte di centoquattordici soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;

  • con delibera 26 giugno 2001, n. 144/01, (di seguito: delibera n. 144/01) l'Autorità ha dichiarato, a seguito di ulteriori accertamenti, l'avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte di ulteriori sessantanove soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;

  • con delibera 5 luglio 2001, n. 151/01, (di seguito: delibera n. 151/01) l'Autorità ha dichiarato il non avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte dei soggetti indicati nell'elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato, tra i quali la Società ASM Rovereto S.p.a. (di seguito: ASM Rovereto), in relazione al proprio impianto di cogenerazione sito in Rovereto (TN).

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;

  • il decreto legislativo n. 79/99;

Considerato che:

  • l'unico provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione dell'impianto di cogenerazione di proprietà dell'ASM Rovereto risulta essere, in considerazione delle particolari condizioni di autonomia riservate alla Provincia autonoma di Trento, il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 1994, rilasciato sulla base del preventivo parere positivo espresso da detta Provincia in materia di valutazione di impatto ambientale;

  • l'ASM Rovereto, con nota in data 15 dicembre 1999 (prot. ASM Rovereto n. SP/SR 17326/99 e prot. Autorità 23 dicembre 1999, n. 15510), in esito ad una richiesta di documentazione riguardante l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 27/99, ha fatto esplicito riferimento a tale provvedimento autorizzativo, disponibile presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

  • tale nota è stata inviata all'Autorità entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;

  • nella Relazione tecnica alla delibera n. 151/01 si afferma che, ai fini del corretto adempimento della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 "è quanto meno indispensabile che nel termine venga indicato all'Autorità se la documentazione sia in possesso dell'Autorità stessa o di altra Amministrazione e, in quest'ultimo caso, quale sia l'Amministrazione", al fine di porre l'Autorità nelle condizioni di acquisirla direttamente;

  • la prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 può conseguentemente dirsi assolta anche con la comunicazione informale dell'esistenza, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del decreto ministeriale 18 marzo 1994, in quanto consente all'Autorità di acquisire direttamente tale provvedimento;

Ritenuta la necessità di rettificare l'Allegato A della delibera n. 175/00, includendo la Società ASM Rovereto tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto di cogenerazione di sua proprietà, sito in Rovereto (TN);

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità ed il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale

DELIBERA

Di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n.175/00, includendo la Società ASM Rovereto S.p.a. tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l' Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 luglio 2001, n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto di cogenerazione di sua proprietà, sito in Rovereto (TN);

Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., alla società Enel S.p.a., alla società ASM Rovereto S.p.a. ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per quanto di competenza, e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.