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Delibera 04 settembre 2002

Delibera/Provvedimento 163/02

Rettifica delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01

Pubblicata su questo sito il 23 settembre 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 settembre 2002,

Premesso che:

  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'obbligo di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio;
  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede altresì che il mancato adempimento all'obbligo di sopra comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime;
  • con delibera 27 settembre 2000, n. 175 (di seguito: delibera n. 175/00), l'Autorità ha rilevato la necessità, ai fini della costruzione degli impianti non ancora in esercizio, della concessione edilizia o altro atto abilitativo contemplato dalla legislazione urbanistica, dell'autorizzazione paesistica qualora l'impianto sia collocato in zona di interesse paesistico e della valutazione di impatto ambientale se l'opera rientra in una delle categorie sottoposte a tale valutazione, oltre ad altre specifiche autorizzazioni per particolari tipologie di impianto;
  • con la stessa delibera, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto da detta disposizione da parte di centoquattordici soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 26 giugno 2001, n. 144 (di seguito: delibera n. 144/01), l'Autorità ha dichiarato, a seguito di ulteriori accertamenti, l'avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte di ulteriori sessantanove soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 5 luglio 2001, n. 151 (di seguito: delibera n. 151/01), l'Autorità ha dichiarato il non avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte dei soggetti indicati nell'elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato, tra i quali la società S.OL.VI.C. - Società olearia vinicola conserviera depurazione acque e rifiuti liquidi speciali Srl, con sede legale in via Cerignola km 0,900, Contrada Tufarelle, Canosa di Puglia (Bari) (di seguito: società S.OL.VI.C.), in relazione al proprio impianto alimentato da biomasse, da realizzarsi nel medesimo Comune;
  • il paragrafo 5, lettera d), della relazione tecnica alla medesima delibera n. 151/01, recante "mancata integrazione del presupposto sostanziale e del presupposto formale in conseguenza dell'impulso a giudizi di impugnazione avverso provvedimenti di diniego delle autorizzazioni necessarie", prevede che, in caso di successiva emanazione di provvedimento favorevole, debba configurarsi una situazione di rinvio dell'accertamento sino alla verifica del comportamento delle amministrazioni competenti;
  • con lettera in data 20 maggio 2002 (prot. Autorità n. 11218 del 27 maggio 2002), la società S.OL.VI.C. ha presentato all'Autorità istanza di riesame del caso in oggetto;

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il decreto legislativo n. 79/99;
  • il provvedimento Cip n. 6/92;

Viste:

  • la delibera n. 175/00;
  • la delibera n. 144/01;
  • la delibera n. 151/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per la rettifica delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01" (PROT.AU/02/231);

Considerato che:

  • l'inclusione della società S.OL.VI.C. nell'elenco dei soggetti inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, allegato alla delibera n. 151/01, era dovuta esclusivamente al mancato rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Canosa di Puglia, richiesta sin dal 30 dicembre 1997, in quanto l'impianto alimentato a biomasse da realizzarsi nel medesimo Comune è provvisto dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 17 del dPR 24 maggio 1998, n. 203, con decreto 16 febbraio 1998, n. 10/98, ed è assistito da convenzione preliminare stipulata, ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92), con la società Enel Spa in data 23 dicembre 1996;
  • con lettera in data 26 giugno 2002 (prot. Autorità n. 013859 del 2 luglio 2002), la società S.OL.VI.C. rileva che il dirigente del Settore assetto ed utilizzo del territorio del comune di Canosa di Puglia, in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione seconda, n. 1958/02 del 16 aprile 2002, che ha accolto il ricorso della società istante avverso il diniego dell'amministrazione del comune di Canosa di Puglia al rilascio della concessione edilizia per l'impianto di cui al precedente alinea dichiarandolo "atto dovuto", ha rilasciato alla società S.OL.VI.C. la concessione edilizia n. 39 del 3 giugno 2002 per la realizzazione del predetto impianto, allegata alla medesima lettera;
  • la prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 può conseguentemente dirsi assolta "ora per allora", non essendo il ritardo imputabile alla società istante, con conseguente maturazione dell'aspettativa di consolidamento del diritto ad ottenere l'incentivazione di cui al provvedimento Cip n. 6/92, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al paragrafo 5, lettera d), della relazione tecnica alla deliberazione n. 151/01;

Ritenuta la necessità di rettificare l' Allegato A della delibera n. 175/00, includendo la società S.OL.VI.C. tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto alimentato da biomasse da realizzarsi nel comune di Canosa di Puglia per il quale la concessione edilizia è stata ottenuta;

Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità, e con il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale,

DELIBERA

Di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n.175/00, includendo la società S.OL.VI.C. - Società olearia vinicola conserviera depurazione acque e rifiuti liquidi speciali Srl, con sede legale in via Cerignola km 0,900, Contrada Tufarelle, Canosa di Puglia (Bari), tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 luglio 2001, n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto alimentato da biomasse da realizzarsi nel medesimo Comune;

Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Enel Spa, alla società S.OL.VI.C. ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per quanto di competenza, e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.