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Delibera 29 novembre 2001

Delibera/Provvedimento 293/01

Rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01

Pubblicata su questo sito il 21 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 novembre 2001,

Premesso che:

  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), l'obbligo di presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio;
  • l'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede altresì che il mancato adempimento all'obbligo di cui sopra comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime;
  • con delibera 27 settembre 2000, n.175 (di seguito: delibera n. 175/00), l'Autorità ha rilevato la necessità, ai fini della costruzione degli impianti non ancora in esercizio, della concessione edilizia o altro atto abilitativo contemplato dalla legislazione urbanistica, dell'autorizzazione paesistica qualora l'impianto sia collocato in zona di interesse paesistico e della valutazione di impatto ambientale se l'opera rientra in una delle categorie sottoposte a tale valutazione, oltre ad altre specifiche autorizzazioni per particolari tipologie di impianto;
  • con la stessa delibera, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, ha dichiarato l'avvenuto adempimento dell'onere imposto da detta disposizione da parte di centoquattordici soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 26 giugno 2001, n. 144 (di seguito: delibera n. 144/01), l'Autorità ha dichiarato, a seguito di ulteriori accertamenti, l'avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte di ulteriori sessantanove soggetti, i cui nominativi sono stati inseriti in un elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato;
  • con delibera 5 luglio 2001, n. 151 (di seguito: delibera n. 151/01), l'Autorità ha dichiarato il non avvenuto adempimento dell'onere imposto dalla medesima disposizione da parte dei soggetti indicati nell'elenco approvato con la medesima delibera ed alla stessa allegato, tra i quali la Società Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A., con sede legale in via Bertola 48, 10122 Torino, (di seguito: AEM Torino Spa) in relazione al proprio impianto idroelettrico denominato Pont Ventoux Susa.

Visti:

  • la legge n. 481/95;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

Viste:

  • la delibera n. 175/00;
  • la delibera n. 144/00;
  • la delibera n. 151/01;

Visto il documento "Proposta di delibera per la rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 27 settembre 2000, n. 175/00 e 5 luglio 2001, n. 151/01" (PROT.AU/01/396);

Considerato che:

  • i provvedimenti autorizzativi necessari per la costruzione dell'impianto idroelettrico denominato Pont Ventoux Susa, di proprietà dell'AEM Torino Spa, risultano essere il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei beni culturali ed ambientali DEC/VIA n. 906 del 13 novembre 1991 ed il decreto di autorizzazione provvisoria del Ministro dei lavori pubblici n. 2224 TO/50 del 2 dicembre 1994;
  • l'AEM Torino Spa, con nota in data 4 agosto 1999, inviata alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e per conoscenza all'Autorità (prot. AEM Torino Spa n. 12083/FC/sg e prot. Autorità 11 agosto 1999, n. 8848), ha comunicato che l'impianto idroelettrico denominato Pont Ventoux Susa era in corso di costruzione, trasmettendo in allegato documentazione atta a dimostrare che l'impianto era provvisto di tutte le autorizzazioni necessarie e facendo esplicito riferimento ai provvedimenti sopra citati, disponibili presso le amministrazioni competenti;
  • tale nota è stata inviata all'Autorità entro il termine previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99;
  • la prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 può conseguentemente dirsi assolta anche con la comunicazione informale dell'esistenza, presso le competenti amministrazioni, delle autorizzazioni necessarie alla costruzione dell'impianto;

Ritenuta la necessità di rettificare l'Allegato A della delibera n. 175/00, includendo la società AEM Torino Spa tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto idroelettrico di sua proprietà, denominato Pont Ventoux Susa;

Su proposta del dott. Piergiorgio Berra, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità, e il dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del Servizio legislativo e legale,

DELIBERA

Di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n.175/00, includendo la società AEM Torino Spa tra i soggetti adempienti all'obbligo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e, conseguentemente, di rettificare l'Allegato A della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 luglio 2001, n. 151/01, escludendo la medesima società dall'elenco dei soggetti inadempienti al sopra citato obbligo, in relazione all'impianto idroelettrico di sua proprietà, denominato Pont Ventoux Susa;

Di comunicare la presente delibera al Ministero delle attività produttive, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, alla società Enel Spa, alla società AEM Torino Spa ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per quanto di competenza, e di pubblicarla nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);

Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.


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