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Scheda tecnica

Regolazione della performance di misura per i punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas naturale. Modifiche alla deliberazione dell’Autorità 574/2013/R/gas

Delibera 522/2017/R/gas

14 luglio 2017

 in formato pdf 

Con la delibera 522/2017/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna la regolazione in merito alle performance del servizio di misura per i punti di riconsegna connessi alle reti di distribuzione di gas naturale, al fine di migliorare il servizio di misura e in particolare per indurre le imprese di distribuzione alla effettiva rilevazione del dato di misura.
In particolare, in esito al documento di consultazione 518/2016/R/gas, il provvedimento aggiorna l'Allegato A della delibera 518/2016/R/gas "Regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019": RQDG 2014-2019), prevedendo:

  • in relazione ai misuratori accessibili:
    • la modifica dello standard relativo ai tentativi di raccolta di misura andati a buon fine, con uno standard volto a rilevare le letture effettivamente acquisite e non i tentativi effettuabili;
    • l'introduzione di uno specifico indicatore per monitorare la percentuale di misuratori con letture effettive, differenziato per classi di consumo;
  • in relazione ai misuratori parzialmente accessibili:
    • di assimilarli, ai fini della regolazione delle performance di misura, ai misuratori non accessibili (applicando le stesse previsioni regolatorie);
  • in relazione ai misuratori non accessibili:
    • di prevedere obblighi di sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori smart nei casi in cui l'impresa di distribuzione non abbia acquisito almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno;
    • che tali obblighi di sostituzione siano aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla regolazione (delibera 631/2013/R/gas);
    • di stabilire una penalità unitaria annua (fino alla sostituzione) pari a 4 € per ogni misuratore a carico dell'impresa di distribuzione nel caso di inadempimento dei suddetti obblighi di sostituzione.

Come prospettato in consultazione, l'ambito di applicazione della delibera, con decorrenza 1 gennaio 2018, interessa:

  • tutte le imprese di distribuzione di gas naturale in relazione ai punti di riconsegna attivi con misuratore tradizionale o di tipo smart accessibile;
  • le imprese di distribuzione di gas naturale con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2016 in relazione ai punti di riconsegna attivi con misuratore tradizionale, parzialmente accessibile o non accessibile.

Il provvedimento, infine, prevede l'aggiornamento degli obblighi di comunicazione verso l'Autorità derivanti dalle modifiche introdotte.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.