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Scheda tecnica

Schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti e utenti finali e operatori

Consultazione 562/2015/E/com

27 novembre 2015

Con il documento per la consultazione 562/2015/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti volti a definire le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra clienti finali, utenti finali e operatori nei settori regolati dall'Autorità, presentando, unitamente al documento, anche uno Schema di disciplina in materia.

Il documento si inserisce nel procedimento avviato con la delibera 522/2015/E/com in attuazione del decreto legislativo n. 130/15 che, disciplinando le procedure volontarie per la risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere che coinvolgono consumatori e professionisti, ha anche previsto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione delle controversie nei settori regolati dall'Autorità, che deve essere esperito necessariamente come condizione di procedibilità per l'eventuale successiva azione giudiziale.

In merito all'ambito di applicazione e alle tipologie di controversie a cui applicare la Disciplina, è orientamento dell'Autorità prevedere una gradualità nell'attuazione dell'obbligatorietà del tentativo, con priorità ai settori con maggiore maturità quali sono i settori energetici, prevedendo un'applicazione futura a tutti i settori regolati, in esito a successive valutazioni (relativamente alle controversie azionate dai prosumer nonché a quelle potenzialmente azionabili dall'operatore nei confronti del proprio cliente) e a cambiamenti dell'assetto normativo e regolatorio in analogia a quelli energetici (per il settore idrico).

Per quanto riguarda la procedibilità e gli effetti del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'Autorità individua la condizione di procedibilità per gli eventuali seguiti giurisdizionali nell'esperimento del tentativo di conciliazione quale primo incontro dinanzi al conciliatore. Tale primo incontro deve essere fissato entro un termine di 30 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di conciliazione, fermo restando il termine di conclusione della procedura di 90 giorni.

Nel merito, l'Autorità intende rendere il Servizio Conciliazione - la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie di tipo conciliativo istituita dalla stessa Autorità presso l'Acquirente Unico - obbligatorio ai fini della procedibilità della azione giudiziale, considerato che tale procedura presenta già le necessarie caratteristiche di universalità, non onerosità per il cliente finale, efficienza ed efficacia richieste dalla normativa primaria. Relativamente a tale Servizio, sono  posti in consultazione alcuni orientamenti per la modifica della Disciplina per realizzare il meccanismo dell'obbligatorietà della tentativo di conciliazione. In particolare si propone:

  • l'eliminazione del termine di 6 mesi dalla risposta al reclamo per l'attivazione della procedura, mantenendo solamente il termine breve di 50 giorni e il termine lungo di 1 anno, entrambi decorrenti dall'inoltro del reclamo;
  • l'eliminazione dell'alternatività fra la conciliazione presso il Servizio e il reclamo di seconda istanza presso lo Sportello per il consumatore;
  • l'inserimento dell'obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione per tutti gli operatori[1], estendendo in tal modo l'attuale previsione ad oggi riguardante i soli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica e i distributori di energia elettrica e gas naturale;
  • la modifica delle modalità di convocazione del primo incontro conciliativo, affinché tenga conto del termine sopra indicato per la fissazione di tale primo incontro.


L'Autorità, inoltre, ritiene che il tentativo di conciliazione obbligatorio possa essere esperito, in alternativa al Servizio Conciliazione, anche presso gli organismi ADR che rispondono ai requisiti del d.lgs. 130/2015, ivi incluse le conciliazioni paritetiche, nonché presso le Camere di commercio e gli organismi di mediazione iscritti nel registro ministeriale (di cui al d.lgs. 28/2010)  previa stipula di appositi protocolli.

L'Autorità, infine, prevede di fissare l'entrata in vigore della Disciplina per l'1 gennaio 2017, non solo al fine di poter approntare i necessari interventi operativi, con riferimento all'aggiornamento della piattaforma informatica del Servizio Conciliazione, ma anche per effettuare i coordinamenti opportuni con gli esiti del procedimento per la riforma e la razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali dei settori regolati (delibera 410/2014/E/com).

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 15 gennaio 2016.
La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 


[1] ai sensi dell'art. 2 comma 12 lettera h) della legge 481/1995 e alla luce dell'articolo 141, comma 7 , del novellato Codice del consumo
 

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