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Comunicato operatori

Chiarimenti su alcune modalità applicative della delibera n. 237/00 "criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato" (e successive modifiche)

5 gennaio 2000

Fasce di consumo relative alle opzioni tariffarie

Nei documenti di fatturazione le fasce di consumo devono essere indicate in metri cubi. Ciò in coerenza con l'articolo 17 della delibera n. 237/00 che prevede che l'importo della fattura si ottenga moltiplicando la tariffa, convertita da Lire/MJ a Lire/mc mediante l'utilizzo dei coefficienti P e M, per i consumi rilevati al misuratore dell'utente, espressi in metri cubi.

Per la conversione delle fasce di consumo da MJ a metri cubi si utilizzano i valori di P e M propri della località considerata, con le sole eccezioni indicate al successivo punto 3.

I valori risultanti sono arrotondati all'unità intera con criterio commerciale.

Indicazione degli elementi costitutivi dell'opzione tariffaria

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della delibera n. 237/00, per i clienti del mercato vincolato l'esercente indica nei documenti di fatturazione gli elementi costitutivi della tariffa integrata di fornitura, rappresentati dalla quota fissa e dalla quota variabile, esprimendo gli scaglioni di consumo in mc e la quota variabile in Lire/mc, convertiti con le medesime modalità e parametri di cui al precedente punto 1.

Coefficiente di adeguamento tariffario M

La delibera n. 237/00 individua il campo di applicazione del coefficiente di adeguamento tariffario M nelle forniture effettuate dall'impresa in bassa pressione, ovvero con pressione relativa di misura inferiore o uguale a 40 mbar.

In particolare detto coefficiente si applica alle quote variabili delle tariffe di distribuzione e di fornitura al mercato vincolato praticate a clienti dotati di gruppi di misura volumetrici e non provvisti di strumenti di correzione della misura.

Nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle a bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40, qualora il cliente finale non eserciti la facoltà di richiedere l'installazione di un correttore di misura omologato, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della deliberazione n.237/00, l'impresa utilizza, in sostituzione del coefficiente di adeguamento tariffario M, un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale.

Indicazioni di dettaglio circa l'utilizzo, nella misurazione dei consumi, di un coefficiente di correzione sono riportate nella Relazione tecnica alla delibera n. 237/00.

Coefficiente P relativo al potere calorifico

Nelle istruzioni allegate al Mod. Opzione base è previsto che la conversione delle quote variabili delle tariffe da Lire/MJ a Lire/mc avvenga utilizzando il valore del PCS convenzionale, calcolato nel Mod. Ambito, riferito all'anno termico 1999/2000.

Molte imprese hanno invece utilizzato, con riferimento all'articolo 16, comma 1 della deliberazione n.237/00, il PCS effettivo medio ponderato di impianto del precedente anno termico, che per la presente applicazione è l'anno termico 2000/2001.

Entrambe le soluzioni adottate dalle imprese sono da ritenersi corrette.

Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione

L'articolo 4.2 della delibera n. 58/01 prevede che la quota QFNC positiva, di cui all'articolo 5.2 della delibera n. 237/00, sia pari all'1,9% del vincolo sui ricavi VRD1.

Le suddette delibere non prevedono che nei documenti di fatturazione sia evidenziata una componente relativa a questa quota.

Gli esercenti dovranno pertanto versare al fondo di compensazione, entro il 30 aprile 2002, la quota QFNC riportata nel Mod. Opzione Base utilizzato per la presentazione delle opzioni tariffarie relative al presente anno termico.

Quotefisse della tariffa di distribuzione

L'assegnazione del cliente ad uno scaglione di quota fissa si effettua sulla base dei dati di consumo del precedente anno termico. In assenza di questi dati sono utilizzate previsioni oggettive di consumo, in relazione al tipo e al numero delle apparecchiature alimentate.

In entrambi i casi esposti si procederà a conguaglio al termine dell'anno termico.

La quota fissa si applica a tutti i clienti attivi anche in assenza di consumi.

Contributi a favore di clienti economicamente disagiati

Come previsto dalla deliberazione n.237/00 i Comuni possono richiedere alle imprese di distribuzione l'applicazione, a partire dall'1 luglio 2001, di una quota aggiuntiva non superiore all'1% delle tariffe di distribuzione, al netto delle imposte, da destinare a contributo per le spese connesse alla fornitura del gas a clienti in condizioni economicamente disagiate, ad anziani e disabili.

Il calcolo di questa quota si effettua nel modo seguente:

  • per ciascuna località dell'ambito tariffario interessato si calcola il peso percentuale dello specifico VRD1, desunto dal Mod. Località, sul VRD1 totale dell'ambito, indicato nel Mod. Ambito;
  • la percentuale così ottenuta si moltiplica per il valore di VRD1/7/2001 indicato nel Mod. Opzione base e per l'aliquota, comunque non superiore all'1%, richiesta dall'Amministrazione comunale interessata;
  • l'importo ottenuto si divide per il gas venduto nella località, espresso in MJ, nell'anno base, desunto dal Mod. Località. Il risultato, arrotondato al secondo decimale, si converte in Lire/mc con le medesime modalità e parametri di cui ai precedenti punti 1,3,4.

Il valore unitario della quota sarà indicato nei documenti di fatturazione in maniera distinta dai valori delle opzioni tariffarie.

Aggiornamento bimestrale delle tariffe di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato

Le variazioni D T conseguenti l'aggiornamento delle tariffe del gas, previsto dalla delibera dell'Autorità n. 52/99, così come modificata e integrata dalla successiva delibera n. 135/01, sono espresse in Lire /MJ.

Le tariffe risultanti dall'applicazione delle variazioni D T si convertono da Lire/MJ a Lire/mc, utilizzando la metodologia di calcolo prevista dall'articolo 17, comma 1 della deliberazione n.237/00, che prevede l'impiego di coefficienti P e M, come definiti ai precedenti punti 1, 3 e 4, propri di ciascuna località