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Delibera 21 giugno 2001

Delibera/Provvedimento 135/01

Modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 in materia di criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nella distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane

G.U. serie generale n. 160 del 12 luglio 2001

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 giugno 2001,

Premesso che:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999 n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n. 52/99), fissa i criteri per l'indicizzazione delle tariffe, per la parte relativa al costo della materia prima, nel servizio di distribuzione dei gas a mezzo di reti urbane;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 4 del 5 gennaio 2001, Supplemento ordinario n.2 (di seguito: deliberazione n. 237/00), definisce i criteri per la determinazione delle tariffe per i servizi di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;
  • l'articolo 13, comma 8, della deliberazione di cui al precedente alinea prevede che le tariffe entrano in vigore dall'1 luglio dell'anno in cui è presentata la proposta tariffaria, cioè, con riferimento all'anno 2001, a decorrere dal prossimo mese di luglio;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Viste:

  • la deliberazione n. 52/99;
  • la deliberazione n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 35 del 12 febbraio 2001, recante la rettifica di errori materiali nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 74 del 29 marzo 2001, recante disposizioni in materia di determinazione del costo medio annuo di distribuzione per cliente e del fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione del gas ai sensi degli articoli 4, comma 11, e 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00, e per l'adozione di disposizioni recanti modificazioni e integrazioni della medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 134/01, recante integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n.237/00, in materia di tariffe per il servizio di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

Considerato che:

  • nella deliberazione dell'Autorità n. 52/99 le formule per il calcolo delle variazioni tariffarie ΔT, di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, della predetta deliberazione tengono conto del gas non contabilizzato relativo alle attività di distribuzione e di vendita dei gas a mezzo di reti urbane mediante rispettivamente il coefficiente q, con riferimento al gas naturale, e mediante il coefficiente qp, con riferimento ai gas di petrolio liquefatti e altri gas;
  • la deliberazione n. 237/00, nel fissare nuovi criteri per la definizione delle tariffe relative alle attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, ha previsto il riconoscimento dei costi del gas non contabilizzato di cui al precedente alinea mediante il coefficiente cncd con riferimento alle perdite di rete e i consumi interni degli impianti di distribuzione e mediante il coefficiente M con riferimento all'adeguamento delle quote tariffarie riferite all'energia consumata;

Ritenuto che sia opportuno modificare e integrare le formule di calcolo delle

variazioni ΔT, definite dalla deliberazione n.52/99,

al fine di consentire l'applicazione dei criteri di indicizzazione previsti

dalla medesima deliberazione alle tariffe determinate con il nuovo ordinamento

tariffario di cui alla deliberazione n.237/00 a decorrere dall'1 luglio 2001;

 

DELIBERA

 

Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità

per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n.

52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30

aprile 1999:

  • Il comma 1.3 dell'articolo 1 è sostituito da:

    "1.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento ( It-1 ), ossia se :

    #=/ALL_DELIBERE_IMG/Image205/TITOLO=#

    le tariffe di fornitura ai clienti del mercato vincolato sono aggiornate apportando una variazione ΔT, positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

    #=/ALL_DELIBERE_IMG/Image206/TITOLO=# (L/MJ)

    dove:

    1. PM0 è il valore base del costo medio di acquisto del gas naturale da parte dei soggetti esercenti l'attività di fornitura ai clienti del mercato vincolato, riconosciuto in tariffa, relativo al bimestre gennaio - febbraio 1999, pari a 293,7 L/mc standard per gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento corrispondente a 38,52 MJ/mc standard;
    2. q0 è un coefficiente pari a 0,36 che misura la quota di PM0 sottoposta ad indicizzazione.

    Per la trasformazione della variazione ΔT da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00";

  • I commi 2.3, 2.4 e 2.5 dell'articolo 2 sono sostituiti rispettivamente da:

    "2.3. Nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt in aumento o in diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento (Jt-1), ossia se :

    le tariffe di fornitura sono aggiornate apportando una variazione ΔT, positiva o negativa, calcolata mediante la formula:

    dove:

    PROPMCo, pari a 452,17 L/mc standard, è il valore di PROPANO0 già indicato alla lettera b) del comma 2.2, convertito in L/mc standard per gas propano commerciale con potere calorifico pari a 50,24 MJ/kg (100,07 MJ/mc standard).

    Per la trasformazione della variazione ΔT da L/MJ a L/mc si utilizza la metodologia di calcolo prevista dall'articolo 17, comma 17.1, della deliberazione n. 237/00 ".

    "2.4. Ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, si applica l'indicizzazione prevista dai commi 2.1, 2.2 e 2.3 della presente deliberazione."

    "2.5. Ai gas provenienti da processi di raffinazione e ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale, si applica l'indicizzazione prevista dall'articolo 1 della presente deliberazione."

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica

e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore a far data dall'1 luglio

2001.

Di conferire mandato al Presidente e al direttore dell'Area gas per gli

adempimenti a seguire.

 


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