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Comunicato operatori

Modalità di applicazione del coefficiente corretivo "M" alle tariffe di distribuzione gas

13 aprile 2004

In relazione alle segnalazioni pervenute recentemente da alcuni utenti delle reti di distribuzione in merito alle modalità di applicazione del coefficiente correttivo "M"alle tariffe di distribuzione praticate ai sensi della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00 si precisa quanto segue.

L'articolo 17 della deliberazione n. 237/00 e il successivo comunicato recante chiarimenti su alcune modalità applicative della stessa, pubblicato sul sito internet dell'Autorità, limitano il campo di applicazione del coefficiente di adeguamento tariffario M alle forniture effettuate dall'impresa in bassa pressione, ovvero con pressione relativa di misura inferiore o uguale a 40 mbar, caratterizzate dalla presenza di misuratori inferiori alla classe G40. Come indicato al comma 1del citato art.17, esso si applica alle "quote variabili delle tariffe di distribuzione && praticate ai clienti dotati di gruppi di misura volumetrici, non provvisti di strumenti di correzione della misura."

Per le forniture effettuate in:

  • media pressione (per qualsiasi classe di misuratore);
  • bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40;

nel caso non venga esercitata la facoltà prevista dall'art. 17, comma 2 della deliberazione 237/00 riguardante l'installazione di un correttore di misura omologato, gli eventuali coefficienti correttivi della misura devono essere concordati dal distributore con gli utenti della rete e applicati contemporaneamente agli stessi, senza creare discriminazioni di trattamento. Per la definizione del coefficiente di correzione della misura può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n.237/00, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale (prc) il valore di pressione concordato tra le parti.

Si ribadisce il carattere vincolante delle disposizioni sopraccitate. In particolare gli operatori della distribuzione dovranno astenersi dall'applicare il coefficiente tariffario M alle quote variabili delle tariffe praticate ai clienti forniti in bassa pressione, dotati di gruppi di misura volumetrici non inferiori alla classe G40 e sprovvisti di strumenti di correzione della misura, potendosi, in tal caso, procedere alla correzione dei volumi secondo le indicazioni fornite.