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Scheda tecnica

Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione

Consultazione 307/2017/R/com

08 mai 2017

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione  307/2017/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti in tema di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

Si prevede che possano essere ammessi ai riconoscimenti tariffari dei costi di debranding le sole imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale a cui si applicano appunto gli obblighi di debranding previsti dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas - TIUF, ed in particolare dallo specifico art. 17.
Il perimetro dei costi individuato considera la separazione della denominazione sociale, il marchio, le insegne ed ogni altro elemento distintivo, oltre alla separazione delle politiche di comunicazione. Nel documento si considera che possano trovare copertura tariffaria le seguenti tipologie di costo:

 

  • costi connessi alla progettazione e realizzazione del nuovo marchio;
  • spese legali e notarili connesse alla definizione del nuovo marchio;
  • costi di comunicazione presso gli utenti e gli operatori di settore, nei limiti di quanto necessario ai fini di una corretta informazione della clientela finale e dei soggetti terzi interessati e purché rispettino la separazione delle politiche di comunicazione individuate dall'articolo 17 del TIUF;
  • costi per il rebranding delle dotazioni del personale e dei supporti che rappresentano punti di contatto con i terzi;
  • costi per la ridefinizione del layout di materiali utilizzati per lo svolgimento delle attività di distribuzione;
  • costi per la riconfigurazione dei sistemi informativi e gestionali; a condizione che tali costi, riconducibili al triennio 2015-2017, siano stati correttamente imputati nell'ambito dei conti annuali separati e in presenza di documentazione idonea a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal TIUF. In particolare, l'Autorità è orientata ad effettuare nei prossimi mesi una raccolta dati presso gli operatori del settore (richiedendo dati distinti tra costi operativi e di capitale), volta a valutare i costi sostenuti per le attività connesse alla separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

 

Con riferimento al settore gas, in merito alle modalità di identificazione di un livello di costo efficiente, l'Autorità intende valutare sia ipotesi di individuazione di una frontiera di efficienza (ipotesi 1 - frontiera efficienza) sia ipotesi di individuazione di livelli medi di efficienza (ipotesi 2 - costo medio). Entrambe queste ipotesi possono essere effettuate secondo due opzioni:

  • opzione 1: prevede il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti da ciascuna impresa nei limiti di un tetto massimo definito sulla base di criteri di efficienza. Sul piano formale per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni interessati (2015-2017) verrebbe riconosciuta una componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di riferimento, espressa in euro, differenziata per impresa;
  • opzione 2: prevede invece la definizione di un corrispettivo unitario per punto di riconsegna servito, definito sulla base di criteri di efficienza.

Potrebbe essere prevista l'introduzione di una componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di riferimento, per gli anni 2015-2017, espressa in euro per punto di riconsegna servito, uguale per tutte le imprese ammesse al riconoscimento. In relazione all'individuazione di livelli efficienti di costo, l'Autorità intende inoltre valutare la possibilità di introdurre meccanismi di benchmarking trasversali tra i settori della distribuzione di gas naturale e della distribuzione di energia elettrica.
Con riferimento al settore elettrico, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un approccio differenziato distinguendo tra imprese ammesse al regime individuale e imprese ammesse al regime parametrico di riconoscimento dei costi. Per le imprese di distribuzione di energia elettrica ammesse al regime individuale l'Autorità è orientata a introdurre criteri di riconoscimento dei costi relativi al debranding analoghi a quelli previsti per le imprese di distribuzione di gas naturale. Per le imprese di distribuzione di energia elettrica ammesse al regime parametrico l'Autorità intende:

  • per quanto riguarda i costi operativi, intervenire sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da mutamenti del quadro normativo;
  • per quanto riguarda i costi di capitale, prevedere una quantificazione dei maggiori oneri basata su costi medi efficienti sostenuti dalle imprese ammesse a tale regime tariffario.


I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 15 giugno 2017, in vista dell'adozione del provvedimento finale entro il 28 febbraio 2018.  


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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