Scheda tecnica
Criteri per la concessione delle deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti europei RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current, in materia di connessioni alle reti elettriche
Delibera 273/2017/R/eel
21 April 2017
Con la delibera 273/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce i criteri per l'analisi delle richieste di deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current, e per la loro eventuale concessione.
Il provvedimento conferma ed integra le disposizioni indicate nel documento di consultazione 68/2017/R/eel in merito ai criteri per l'analisi delle richieste di deroghe, e rinvia alle disposizioni già contenute nei regolamenti RfG, DCC e HVDC in merito alle disposizioni procedurali per le richieste di deroghe.
In particolare, la delibera 273/2017/R/eel stabilisce che:
- Ai fini dell'analisi delle richieste di deroghe:
- il gestore alla cui rete sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, anche coadiuvato dai gestori di rete limitrofi (ivi incluso il TSO), valuta l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza e sulla qualità del servizio relative alla rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, tenendo altresì conto di eventuali rischi legati alla sicurezza della produzione industriale, in particolare con riferimento agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
- il TSO valuta - congiuntamente con quanto previsto alla lettera a) ovvero successivamente alle valutazioni, se positive, di cui alla lettera a) in capo a un gestore di rete diverso dal medesimo TSO - l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale e sugli scambi transfrontalieri;
- l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta l'analisi costi-benefici resa disponibile dal soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC;
- l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta le attività che il soggetto richiedente intende porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi, nonché le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga.
- Ai fini della concessione della deroga da parte dell'Autorità, occorre dimostrare in particolare che:
- non vi siano rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- non vi siano rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali sia stata richiesta la deroga e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio, né vi siano criticità per impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
- non vi siano rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri;
- l'analisi costi-benefici evidenzi che i requisiti previsti dai regolamenti, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici;
- il soggetto richiedente dimostri di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (purché queste ultime siano ritenute accettabili ai sensi delle lettere precedenti).
- Non sono ammesse richieste di deroghe qualora vi siano già state richieste precedenti, formulate in ambito nazionale e in un contesto confrontabile, per le quali ci sia già stato un esito negativo.
La delibera 273/2017/R/eel prevede la possibilità di integrare ulteriormente i criteri per la concessione delle deroghe, anche con elementi più puntuali, a seguito della completa implementazione dei regolamenti europei.
A seguito dell'approvazione, i criteri per la concessione delle deroghe, come previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC, dovranno essere pubblicati sul sito internet delle Autorità di regolazione e comunicati alla Commissione europea.
(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.