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Scheda tecnica

Criteri per la concessione delle deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti europei RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current, in materia di connessioni alle reti elettriche

Delibera 273/2017/R/eel

21 April 2017

 formato pdf 

Con la delibera 273/2017/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce i criteri per l'analisi delle richieste di deroghe ai requisiti previsti dai regolamenti RfG - Requirements for Generators, DCC - Demand Connection Code e HVDC - High-Voltage Direct Current, e per la loro eventuale concessione.

Il provvedimento conferma ed integra le disposizioni indicate nel documento di consultazione 68/2017/R/eel in merito ai criteri per l'analisi delle richieste di deroghe, e rinvia alle disposizioni già contenute nei regolamenti RfG, DCC e HVDC in merito alle disposizioni procedurali per le richieste di deroghe.  
In particolare, la delibera 273/2017/R/eel stabilisce che:

  1. Ai fini dell'analisi delle richieste di deroghe:
    1. il gestore alla cui rete sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, anche coadiuvato dai gestori di rete limitrofi (ivi incluso il TSO), valuta l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza e sulla qualità del servizio relative alla rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali si richiede la deroga, tenendo altresì conto di eventuali rischi legati alla sicurezza della produzione industriale, in particolare con riferimento agli impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
    2. il TSO valuta - congiuntamente con quanto previsto alla lettera a) ovvero successivamente alle valutazioni, se positive, di cui alla lettera a) in capo a un gestore di rete diverso dal medesimo TSO - l'impatto dell'eventuale deroga sulla sicurezza del sistema elettrico nazionale e sugli scambi transfrontalieri;
    3. l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta l'analisi costi-benefici resa disponibile dal soggetto richiedente, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC;
    4. l'Autorità, tenendo conto dei contributi dei TSO/DSO, valuta le attività che il soggetto richiedente intende porre in essere per superare la necessità di una deroga, le tempistiche necessarie e i relativi costi, nonché le eventuali ulteriori azioni che potrebbero essere intraprese al fine di mitigare le eventuali criticità derivanti dalla deroga.
  2. Ai fini della concessione della deroga da parte dell'Autorità, occorre dimostrare in particolare che:
    1. non vi siano rischi per la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
    2. non vi siano rischi per la sicurezza della rete elettrica alla quale sono o saranno connessi gli impianti e/o i sistemi per i quali sia stata richiesta la deroga e vi siano impatti trascurabili sulla qualità del servizio, né vi siano criticità per impianti industriali a rischio di incidente rilevante;
    3. non vi siano rischi per la sicurezza degli scambi transfrontalieri;
    4. l'analisi costi-benefici evidenzi che i requisiti previsti dai regolamenti, qualora applicati, comportino costi superiori ai benefici;
    5. il soggetto richiedente dimostri di porre in essere tutte le azioni nella propria disponibilità al fine di superare la necessità di una deroga e mitigarne le eventuali criticità (purché queste ultime siano ritenute accettabili ai sensi delle lettere precedenti).
  3. Non sono ammesse richieste di deroghe qualora vi siano già state richieste precedenti, formulate in ambito nazionale e in un contesto confrontabile, per le quali ci sia già stato un esito negativo.

La delibera 273/2017/R/eel prevede la possibilità di integrare ulteriormente i criteri per la concessione delle deroghe, anche con elementi più puntuali, a seguito della completa implementazione dei regolamenti europei.
A seguito dell'approvazione, i criteri per la concessione delle deroghe, come previsto dai regolamenti RfG, DCC e HVDC, dovranno essere pubblicati sul sito internet delle Autorità di regolazione e comunicati alla Commissione europea.  



(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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