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Scheda tecnica

Revisione delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di salvaguardia dell’energia elettrica e della regolazione del medesimo servizio, per il biennio 2017-2018

Delibera 538/2016/R/eel

30 september 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 538/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna la disciplina del servizio di salvaguardia in vista delle prossime procedure concorsuali, che avranno luogo nel mese di novembre 2016, per l'assegnazione del servizio nel periodo 2017-2018[1].
In particolare, il provvedimento modifica la delibera 337/07 relativa alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali, nonché il Testo Integrato Vendita (TIV) per la parte relativa alle norme per l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia.   In dettaglio, la delibera 538/2016/R/eel modifica i seguenti aspetti relativi alle procedure concorsuali:

 

  1. Possesso di rating creditizio Attualmente è previsto che possano partecipare i soggetti in possesso di adeguato rating creditizio oppure, qualora tale rating sia posseduto dalla società controllante, il soggetto che partecipa deve presentare una lettera di garanzia di detta controllante che esprima l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto che presenta istanza di partecipazione. Con la delibera 538/2016/R/eel, viene adesso anche previsto che, ai fini della partecipazione, in assenza di un singolo soggetto in posizione di controllo, la suddetta lettera di garanzia possa essere rilasciata congiuntamente da società non controllanti che però detengano una partecipazione nel soggetto istante sufficiente ad esercitarne congiuntamente il controllo, a patto che ciascuna di tali società possegga il giudizio di rating.
  2. Garanzie prestate a Terna Il provvedimento specifica il requisito relativo al versamento delle garanzie a Terna: qualora il soggetto che partecipa non sia anche utente del dispacciamento, il requisito deve essere soddisfatto da quest'ultimo.
  3. Altri aspetti relativi alle procedure concorsuali È attualmente previsto che, prima delle procedure concorsuali, gli esercenti in carica mettano a disposizione delle informazioni sui clienti del servizio per permettere la formulazione di offerte a potenziali soggetti interessati. Per tenere conto del fatto che oggi alcune di queste informazioni sono disponibili presso il Sistema Informativo Integrato (SII), la delibera 538/2016/R/eel  stabilisce che sia quest'ultimo, e non più l'esercente la salvaguardia in carica, a metterle a disposizione dei potenziali interessati alla gara. Il provvedimento conferma, a valle dell'analisi dei dati di monitoraggio a disposizione, le aree territoriali e i criteri per l'assegnazione del servizio attualmente previsti. La delibera 538/2016/R/eel prevede altresì che il Regolamento predisposto da Acquirente unico sia espressamente approvato dall'Autorità, abrogando pertanto la possibilità di approvazione mediante silenzio-assenso. Infine il provvedimento rivede tutte le scadenze relative all'esecuzione della gara, per tenere conto delle modifiche regolatorie intervenute in merito ai tempi per la richiesta di switching e in merito alla centralizzazione del processo presso il SII.
  4. Meccanismo di reintegrazione oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti non disalimentabili La delibera 538/2016/R/eel conferma, anche per gli esercizi della salvaguardia a partire dal 2017, i criteri e le modalità applicative già definiti per gli anni 2014-2016 (delibera 456/2013/R/eel).
  5. Norme per l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia La delibera 538/2016/R/eel infine rivede il TIV per tenere conto del ruolo che il SII è andato acquisendo nell'ambito della gestione dei processi retail del mercato elettrico, adeguando di conseguenza le attuali previsioni.

 


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


[1] Le prossime procedure avranno ad oggetto una durata di 2 anni (2017-2018), diversamente da quanto era avvenuto, in via transitoria, in occasione delle ultime due assegnazioni, per le quali il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) aveva previsto una durata di tre anni.

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