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Scheda tecnica

Distribuzione dal gas naturale: orientamenti finalizzati ad incrementare il numero di misuratori accessibili e il ricorso alle letture effettive

Consultazione 518/2016/R/gas

23 September 2016

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Con il documento di consultazione 518/2016/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra possibili azioni ed interventi correttivi finalizzati a disincentivare l'utilizzo delle letture stimate e a spingere le imprese di distribuzione alla effettiva rilevazione del dato di misura, nell'ambito del servizio di misura del gas naturale.

In particolare, il documento contiene gli orientamenti finali dell'Autorità sviluppati in attuazione al punto 4.18 del documento di consultazione 216/2016/R/com. Tali orientamenti, prospettati per tutti i misuratori con consumi annui sino a 5.000 Smc, sono differenziati in funzione dello stato di accessibilità dei misuratori e sono così sintetizzabili:

  1. per i misuratori accessibili (tradizionali e di tipo smart):
    1. rimuovere il concetto di "tentativo di lettura" riferito ai misuratori accessibili, sostituendolo con quello di "lettura effettiva";
    2. fissare una soglia percentuale annua minima di misuratori, congiuntamente tradizionali e di tipo smart, con numero di letture effettive pari a quello previsto dalla regolazione che ciascuna impresa distributrice deve raggiungere, e meccanismi di penalizzazione di 20-30€ per ogni misuratore, in diminuzione alla suddetta soglia percentuale, per il quale non sia stato rispettato il numero minimo di letture effettive; Entrambe tali modifiche potrebbero essere applicate fin da subito a tutte le imprese distributrici, indipendentemente dalla loro dimensione.
  2. per i misuratori parzialmente accessibili (tradizionali):
    1. fissare un obbligo in capo all'impresa distributrice di verifica della classificazione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili.
    2. fissare un obbligo di predisposizione di un registro (da aggiornare con cadenza annuale) entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione delle nuove disposizioni adottate in esito al presente documento;
    3. prevedere successivamente un meccanismo finalizzato a ridurre progressivamente (entro 4-5 anni al massimo) la percentuale di misuratori tradizionali parzialmente accessibili, tramite la loro sostituzione con misuratori di tipo smart (aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas).

  3. Gli obblighi di cui agli alinea iii e iv potrebbero essere adottati fin da subito (fatta salva la predisposizione del registro entro 12 mesi dall'adozione del provvedimento) a tutte le imprese di distribuzione, indipendentemente dalla loro dimensione. Il meccanismo di cui all'alinea v. potrebbe essere applicato, fin da subito o successivamente alla predisposizione del registro - in funzione di quanto emergerà dalla consultazione - alle imprese con più di 50.000 clienti finali (imprese per le quali sono già stati fissati obblighi di installazione e messa in servizio degli smart meter) e solo successivamente alle imprese con meno di 50.000 clienti finali, compatibilmente con gli obblighi di messa in servizio degli smart meter che per esse verranno emanati dall'Autorità.

  4. per i misuratori non accessibili (tradizionali):
    1. introdurre un obbligo di sostituzione dei misuratori tradizionali non accessibili, per i quali l'impresa distributrice non ha rispettato il numero minimo di tentativi di lettura, con un equivalente numero di misuratori di tipo smart (aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas).

Tale meccanismo potrebbe essere applicato fin da subito alle imprese con più di 50.000 clienti finali (imprese per le quali sono già stati fissati obblighi di installazione e messa in servizio degli smart meter) e solo successivamente alle imprese con meno di 50.000 clienti finali, compatibilmente con gli obblighi di messa in servizio degli smart meter che per esse verranno emanati dall'Autorità.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte entro il 28 ottobre 2016.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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