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Scheda tecnica

Bilanciamento gas, in attuazione del Regolamento (Ue) 312/2014

Delibera 312/2016/R/gas

16 June 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 312/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva il Testo Integrato del Bilanciamento(TIB) che recepisce il Regolamento europeo 312/2014.
In particolare, la delibera 312/2016/R/gas, tenendo conto degli esiti della consultazione 103/206/R/gas e delle risultanze dei numerosi incontri e confronti con operatori, utenti e loro associazioni, raccoglie in un unico Testo Integrato gli aspetti della disciplina che, rispetto al Regolamento, devono essere chiariti o specificati nel contesto italiano nonché le disposizioni già definite dall'Autorità e non incise dal medesimo Regolamento.  Il TIB non si sovrappone, dunque, al Regolamento Europeo, ma contiene solo elementi aggiuntivi rispetto a quest'ultimo o elementi che integrano e/o interpretano la disciplina contenuta. La delibera, nelle more dell'entrata in efficacia del TIB, approva anche delle disposizioni transitorie funzionali alla gestione dei mercati e per l'avvio del regime di bilanciamento.
In particolare, il TIB dettaglia:

 

  • i criteri generali di intervento del responsabile del bilanciamento (RdB) nel mercato -  attraverso la compravendita di prodotti title e locational e l'utilizzo di servizi di bilanciamento - chiarendo gli obiettivi e i criteri della gestione da parte del responsabile del bilanciamento delle proprie risorse di flessibilità (line-pack e stoccaggio) in luogo dell'approvvigionamento di prodotti STSP al fine di mantenere, all'interno del giorno gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi.
  • le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può proporre il ricorso ai c.d. servizi di bilanciamento; sul punto si prevede che il responsabile del bilanciamento specifichi nel proprio codice di rete, quali sono da un lato le situazioni di criticità, non gestibili attraverso l'utilizzo di STSP offerti dagli utenti, che richiedono l'approvvigionamento di servizi di bilanciamento, e dall'altro le modalità di approvvigionamento, di utilizzo e di attivazione di detti servizi, nonché le conseguenze dell'utilizzo dei servizi di bilanciamento sul prezzo di sbilanciamento e gli accorgimenti atti a minimizzare potenziali distorsioni sui prezzi di mercato;
  • le modalità con cui il responsabile del bilanciamento può ricorrere ai c.d. prodotti di tipo locational; sul punto vengono elencati gli elementi informativi che il responsabile del bilanciamento deve comunicare sul proprio sito internet e al GME non appena  ravvisa la necessità di ricorrere a tali prodotti e con almeno due ore di anticipo rispetto allo svolgimento della sessione;
  • il prezzo di sbilanciamento per gli aspetti non definiti dal Regolamento, compresa l'entità dello small adjustment che, in conformità a quanto espresso in consultazione viene mantenuto al livello attuale (pari a 0,108 €/MWh);
  • l'introduzione nell'ambito del mercato disciplinato dal GME di un mercato organizzato per lo scambio di gas in stoccaggio tra utenti a cui può accedere anche il responsabile del bilanciamento nel caso ciò sia necessario per far fronte per eventuali esigenze operative e di sicurezza, fermi restando adeguati incentivi finalizzati a minimizzare il ricorso a tale strumento;
  • un criterio generale di neutralità per il responsabile del bilanciamento con la contestuale previsione di un fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento e delle modalità in base alle quali il responsabile del bilanciamento versa o recupera gli importi dovuti. Parimenti vengono elencati anche gli indicatori di performance in base ai quali saranno calcolati gli incentivi nei confronti del responsabile del bilanciamento volti al perseguimento di azioni di bilanciamento coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.
  • l'introduzione di alcuni obblighi informativi funzionali al bilanciamento, in capo al responsabile del bilanciamento -  quali la pubblicazione del livello di linepack atteso al termine del giorno gas successivo, il valore di alcuni termini dell'equazione di bilancio, l'aggiornamento, con dettaglio giornaliero e mensile, dei valori registrati dalle performance e dei relativi incentivi - al Gestore del SII, quali la somma del prelievo annuo associato a ciascun punto di riconsegna delle rete di distribuzione e al GME.

 

Oltre ad approvare il TIB, nelle more delle modifiche funzionali alla gestione della negoziazione di prodotti locational e delle cessioni di gas in stoccaggio, la delibera prevede che esse si svolgano nell'ambito del quadro regolatorio dell'attuale piattaforma per il bilanciamento PBGas, gestita dal GME e avente come controparte centrale il responsabile del bilanciamento.
Inoltre, l'Autorità ritiene necessario prevedere che il responsabile del bilanciamento e gli altri operatori infrastrutturali (imprese di stoccaggio, imprese di trasporto minori, imprese di rigassificazione) stabiliscano, accordi di interconnessione (c.d. operational balancing account o OBA), volti a garantire l'interoperabilità e allocazione dei costi di sbilanciamento agli utenti che li hanno provocati.
Infine, la delibera stabilisce l'opportunità di procedere ad una revisione annuale dell'utilizzo e capacità di stoccaggio da parte del responsabile del bilanciamento, prevedendo parallelamente che la prima revisione avvenga entro il termine per la richiesta della capacità di stoccaggio.
La disciplina del TIB acquista efficacia l'1 ottobre 2016, fermo restando il potere dell'Autorità di differire tale data qualora non sussistano le condizioni per l'avvio per il mancato soddisfacimento degli adempimenti previsti dal provvedimento.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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