Scheda tecnica
Orientamenti finali in merito alla razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica - TIME
Consultazione 288/2016/R/eel
01 June 2016
in formato pdf
Con il documento per la consultazione 288/2016/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti finali in merito al completamento della razionalizzazione della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, anche tenendo conto delle specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e delle performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda generazione.
In esito a tale consultazione, è intenzione dell'Autorità pubblicare una nuova versione del "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica" (TIME), di cui viene riportato l'articolato nell'allegato del documento e che, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2017, sostituirà la versione vigente del Testo nonché l'attuale regolazione della misura dell'energia prodotta di cui alla delibera 595/2014/R/eel.
Nel dettaglio, il documento 288/2016/R/eel si inserisce nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione relativi al periodo regolatorio 2016-2023 e fa seguito ai documenti per la consultazione 446/2015/R/eel e 544/2015/R/eel, di cui si riportano sinteticamente i principali temi trattati e le osservazioni degli operatori.
Tenuto conto di quanto emerso nel corso delle precedenti consultazioni, l'Autorità riporta i propri orientamenti finali afferenti principalmente tre tematiche:
1) integrazione, in un unico provvedimento, della regolazione della misura dell'energia elettrica immessa e prelevata e della misura dell'energia elettrica prodotta.
L'Autorità ritiene opportuno razionalizzare e uniformare il più possibile le terminologie utilizzate nel TIME con quelle utilizzate nel "Testo Integrato Unbundling Contabile" (TIUC), pur facendo salva l'esigenza di meglio precisare alcuni aspetti tecnici.
Inoltre, viene prospettato il superamento dell'esclusivo riferimento al punto di connessione ai fini della regolazione della misura, introducendo invece il più generale concetto di punto di misura che può articolarsi in punto di misura teorico - cioè il punto fisico di una rete elettrica o di un impianto d'utenza nel quale dovrebbe essere installata un'apparecchiatura di misura affinché sia possibile rilevare il dato di misura necessario per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti - e in punto di misura effettivo - cioè il punto fisico in cui viene effettivamente installata un'apparecchiatura di misura - nonché specificando che il dato di misura debba essere riferito al punto di misura teorico.
Al riguardo viene precisato che le apparecchiature di misura devono essere installate nei punti di misura teorici, prevedendo che qualora ciò non sia possibile, i punti di misura effettivi siano individuati sulla base di scelte volte a ottimizzare l'entità e il costo degli interventi necessari. Nei casi in cui l'apparecchiatura di misura sia installata in un punto diverso (cioè nei casi in cui il punto di misura effettivo non coincide con il punto di misura teorico), sarà cura del responsabile dell'operazione di gestione del dato di misura definire un opportuno algoritmo finalizzato a riportare la misura effettivamente rilevata al punto di misura teorico.
Nel documento vengono inoltre dettagliate le distinzioni fra punto di misura di utenza, che è un punto di misura presso l'utente finale, sia esso un cliente finale o un produttore, e il punto di misura di interconnessione, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica scambiata tra due reti elettriche in un determinato punto di interconnessione.
A sua volta, il punto di misura di utenza può essere distinto tra:
- punto di misura di connessione, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica prelevata e immessa nella rete. Il punto di misura teorico di connessione coincide con il punto di connessione che, a sua volta, si differenzia in:
- punto di immissione pura ai fini della misura qualora il punto di connessione è asservito esclusivamente a impianti di produzione. Attraverso tale punto di connessione avvengono immissioni e soli prelievi finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione o consumi ad essi equiparati. In tali casi il produttore è il titolare del punto di connessione;
- punto di prelievo ai fini della misura in tutti i casi diversi dal caso di punto di immissione pura. In tali casi il cliente finale è il titolare del punto di connessione;
- punto di misura di consumo, nella titolarità di un cliente finale, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica consumata nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente;
- punto di misura di generazione, nella titolarità di un produttore, che rileva ai fini della misura dell'energia elettrica prodotta nei casi in cui essa sia necessaria per l'applicazione delle normative e della regolazione vigente;
2) responsabilità delle operazioni che compongono l'attività di misura dell'energia elettrica.
Il documento, puntualizzando le considerazioni già esposte nelle precedenti consultazioni, prospetta una revisione delle responsabilità delle operazioni afferenti la misura dell'energia elettrica nel caso di utenti sulla rete rilevante[1], valutando la possibilità che, in tali casi:
- la responsabilità dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura sia in capo ai gestori di rete (non più solo all'impresa distributrice) nel caso di punti di misura di prelievo e, ove necessario, di punti di misura di consumo, mentre continui a essere in capo ai produttori nel caso di punti di misura di immissione e di generazione;
- la responsabilità della gestione dei dati di misura sia sempre in capo al gestore della rete di trasmissione (non più all'impresa distributrice).
- Vengono anche riviste le responsabilità delle operazioni relative alla misura nel caso di interconnessioni tra la rete di trasmissione nazionale e rete di distribuzione, prevedendo, in particolare, che:
- la responsabilità dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura continui a essere in capo all'impresa distributrice;
- la responsabilità della gestione dei dati di misura sia in capo al gestore della rete di trasmissione (non più all'impresa distributrice).
Tali orientamenti consentono di attribuire al gestore della rete di trasmissione anche la piena responsabilità della gestione di tutte le misure necessarie a individuare la quantità di energia elettrica scambiata tra la rete di trasmissione nazionale e le altre reti elettriche, anche per il tramite di algoritmi a partire dai dati di misura disponibili, evitando al tempo stesso nuove installazioni massive di misuratori in corrispondenza dei punti di interconnessione tra la rete di trasmissione nazionale e la rete di distribuzione.
Per quanto riguarda, invece, il Servizio di Misura, il documento presenta gli orientamenti dell'Autorità prevedendo che esso debba essere erogato dall'impresa distributrice concessionaria sulla base di un contratto siglato con l'utente titolare del punto di misura oggetto del servizio stesso, sia esso un cliente finale o un produttore, oppure un suo mandatario coincidente con il mandatario per la stipula del contratto di trasporto con la medesima impresa distributrice.
3) misura dell'energia elettrica consumata.
Ai fini della misura dell'energia elettrica consumata, in generale, non è necessario definire punti di misura effettivi di consumo, installando nuove apparecchiature di misura[2], poiché tale attività può essere definita dai soggetti responsabili della gestione dei dati di misura tramite opportuni algoritmi, a partire dai dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata. I predetti soggetti responsabili, ai fini della fatturazione, dovranno anche mettere a disposizione delle società di vendita e del SII i dati di misura dell'energia elettrica consumata. A tal fine, l'Autorità ritiene opportuno applicare le stesse condizioni e le stesse tempistiche attualmente previste per la messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, anche prevedendo opportuni gruppi di lavoro con i soggetti interessati dalla gestione dei flussi di misura.
Infine, il documento 288/2016/R/eel riporta altri orientamenti che non sono già stati oggetto di precedenti consultazioni, quali:
- l'estensione ai punti di misura di generazione e ai punti di connessione di immissione pura delle specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e i livelli attesi di performance dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) (delibera 87/2016/R/eel), in vista della progressiva sostituzione dei misuratori di prima generazione al compimento della vita utile prevista a fini regolatori;
- il trattamento dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e prodotta da impianti fotovoltaici, superando l'attuale profilazione "piatta" nel caso di impianti fotovoltaici, in attesa della futura implementazione del trattamento orario dei dati di misura per qualunque potenza disponibile (oggi tale trattamento è infatti limitato ai punti di connessione aventi potenza disponibile superiore a 55 kW).
È intenzione dell'Autorità confermare, almeno in questa fase, tutte le altre disposizioni afferenti la misura dell'energia elettrica già approvate e contenute in altri provvedimenti; in particolare, il documento non contiene orientamenti volti a modificare le logiche di riconoscimento dei costi e i relativi meccanismi di determinazione delle tariffe per il servizio di misura, attualmente disciplinati dalla delibera 654/2015/R/eel.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 4 luglio 2016.
[1] definita come l'insieme della rete di trasmissione nazionale e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione.
[2] con l'unica eccezione dei casi in cui tale necessità è già oggi prevista dalla regolazione vigente (sono i casi dei sistemi semplici di produzione e consumo caratterizzati dalla presenza da più unità di consumo per i quali si rimanda all'articolo 23 del TISSPC)