Follow us on:






Scheda tecnica

Consultazione 187/2015/R/gas

Attuazione del regolamento Ue 312/2014 della Commissione, in materia di bilanciamento del gas naturale

27 April 2015

Con il documento per la consultazione 187/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sottopone alla consultazione le integrazioni e modifiche alla disciplina del bilanciamento funzionali ad attuare il Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 in materia di bilanciamento nel mercato del gas naturale.
La consultazione rientra nell'ambito del procedimento avviato nel dicembre 2012 con la delibera 538/2012/R/gas, con il quale il Regolatore ha altresì adottato integrazioni alla disciplina del bilanciamento in linea con i contenuti nel Regolamento, allora ancora nel percorso di approvazione. Ulteriori interventi da parte dell'Autorità sono invece necessari per integrare il quadro legislativo in tema di bilanciamento con riferimento agli aspetti più innovativi, mentre laddove le disposizioni del Regolamento sono sufficientemente dettagliate e autoesplicative, gli adempimenti sono posti direttamente in capo al gestore del sistema di trasporto [1].
Nello specifico, dopo un primo Capitolo introduttivo, il documento di consultazione si struttura in quattro parti.

Nel secondo Capitolo sono richiamate in modo sintetico ma sistematico, le linee essenziali dell'attuale assetto normativo del servizio di bilanciamento in Italia, cosi come delineato dalla delibera ARG/gas 45/11, al fine di evidenziare, da un lato, gli elementi di continuità rispetto al Regolamento e, dall'altro lato, i principali aspetti di innovazione introdotti da quest'ultimo. Tra i primi, viene confermata la responsabilità degli utenti di garantire il bilanciamento giornaliero delle immissioni e dei prelievi di gas, anche mediante la riprogrammazione delle proprie immissioni e prelievi, nonché mediante compravendite di gas e/o di capacità con altri utenti [2]. Inoltre, con riferimento alla regolazione delle situazioni di sbilancio di ciascun singolo utente, il Regolamento conferma la regola secondo la quale il gas prelevato o immesso in eccesso o in difetto dall'utente si considera a seconda dei casi acquistato dal o venduto al Responsabile del Bilanciamento (RdB) nonché il principio secondo il quale i corrispettivi di bilanciamento devono essere determinati sulla base degli esiti del mercato per fornire adeguati segnali di prezzo che, da un lato, incentivino gli utenti a minimizzare le proprie situazioni di sbilancio e, dall'altro lato, minimizzino l'onere sostenuto dai clienti finali per l'approvvigionamento del gas.
Nonostante la continuità delle linee di fondo della regolazione nazionale con il Regolamento, sono introdotte importanti innovazioni del "disegno" complessivo, le quali riguardano, in estrema sintesi, i seguenti aspetti:

  1. il Regolamento promuove una maggiore responsabilizzazione degli utenti nel bilanciare le proprie posizioni: in questo contesto il gestore del sistema non attiva direttamente le risorse necessarie per bilanciare la rete, ma agisce nell'ambito del mercato all'ingrosso approvvigionandosi di prodotti c.d. title, che non modificano direttamente la quantità di gas effettivamente immessa o prelevata dalla rete, ma modificano solo l'equazione di bilancio dei singoli utenti.
  2. matura il ruolo del RdB considerato chel'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento da parte di quest'ultimo non avviene più in adempimento di direttive precise predefinite dall'Autorità ma risponde a scelte autonome del RdB circa i tempi e le quantità da acquistare o vendere per assicurare il bilanciamento della rete con efficienza. Tale autonomia comporta una maggiore responsabilità del RdB anche in relazione alle informazioni da rendere disponibili agli utenti circa le proprie modalità di intervento in modo tale da renderlo residuale. Pertanto l'Autorità intende introdurre un appropriato meccanismo di misurazione delle prestazioni e incentivazione al miglioramento dell'efficienza, a cui verrà dedicato un documento di consultazione separato.
  3. infine il Regolamento promuove la competizione, nel corso del giorno gas, di tutte le risorse flessibili disponibili: con riferimento al sistema italiano, ciò comporta disponibilità di ulteriori risorse, oltre lo stoccaggio, quali l'importazione o la rigassificazione del Gnl. Tali risorse quindi sono potenzialmente in competizione tra loro, con continuità nel corso del giorno gas.

Nel terzo Capitolo sono esaminati, più nel dettaglio, i contenuti dei diversi articoli del Regolamento, il loro impatto sulla disciplina vigente e gli orientamenti attuativi dell'Autorità. Con una suddivisione che rispecchia quella del Regolamento, tale capitolo contiene i vari spunti per la consultazione, in particolare sugli aspetti che il Regolamento lascia alla discrezione e all'implementazione dei singoli Stati membri.
Nell'adottare la predetta disciplina attuativa, l'Autorità intende redigere un unico testo integrato con le restanti disposizioni relative all'accesso e all'erogazione dei servizi di trasporto e bilanciamento che non sono modificate o sostituite dalla nuova disciplina attuativa. Il nuovo testo integrato dovrebbe fornire un quadro più organico della disciplina attualmente suddivisa in diversi testi, in particolare nelle deliberazioni 137/02 e 45/11.

Nel quarto Capitolo sono riportati ulteriori interventi che, sebbene non riguardino direttamente il servizio di bilanciamento, sono ritenuti necessari al fine di assicurarne una efficiente erogazione. In particolare, tale capitolo contiene le proposte dell'Autorità volte ad evitare che l'introduzione del nuovo regime di bilanciamento si traduca in un regresso per l'efficienza e la liquidità del mercato, raggiunte anche grazie al positivo effetto dei meccanismi di congestion management nell'utilizzo della capacità di erogazione e iniezione da stoccaggio.
Al fine, dunque di preservare la liquidità connessa con un utilizzo dello stoccaggio non soggetto a congestioni contrattuali, l'Autorità prospetta due possibili soluzioni. Una prima soluzione potrebbe consistere nell'offerta, ad opportuni intervalli nel corso del giorno gas, da parte delle imprese di stoccaggio della capacità disponibile che non risulta programmata. Una possibile soluzione alternativa consiste, invece, nell'allocazione implicita della capacità di stoccaggio nell'ambito del mercato infragiornaliero gestito dal GME.

Nel quinto Capitolo, infine, sono prospettati i tempi previsti per assicurare l'avvio del nuovo regime di bilanciamento rispetto della scadenza contenuta nel Regolamento dell'1 ottobre 2015.
Al fine di garantire un ordinato passaggio al sistema previsto dal Regolamento è necessario che gli utenti siano posti nelle condizioni di essere preparati non solo circa gli aspetti operativi, ma anche su aspetti che riguardano, più sostanzialmente, la corretta decisione delle azioni di bilanciamento da intraprendere nel giorno del passaggio dal vecchio al nuovo regime.
In base a queste considerazioni, si ritiene che l'avvio del nuovo bilanciamento debba avvenire non prima di un mese rispetto alla data di approvazione delle modifiche ai codici ed alle condizioni contrattuali rilevanti e debba essere preceduto da un periodo in cui siano operativi e disponibili agli utenti strumenti informativi e di gestione previsti per il funzionamento del nuovo regime di bilanciamento.

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al 25 maggio.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


[1] Cfr. paragrafo 2.3

[2] Ciò con lo scopo di minimizzare gli interventi del Responsabile del Bilanciamento che deve quindi verificare il rispetto di tale adempimento, da parte del singolo utente, e determinare le relative situazioni di sbilancio, intervenendo per porvi rimedio, acquisendo le relative risorse in base all'ordine di merito.

Documenti collegati