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Scheda tecnica

Delibera 281/2012/R/efr

Revisione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

12 June 2014

Con la sentenza 9 giugno 2014, n. 2936, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, esprimendosi in merito alla delibera 281/2012/R/efr (Revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentare da fonti rinnovabili non programmabili), pur annullando in via definitiva la delibera 281/2012/R/efr, conferma l'impostazione adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito alla non socializzazione dei corrispettivi di sbilanciamento. Pertanto, i produttori da fonti rinnovabili non programmabili, come tutti gli altri, in quanto utenti del dispacciamento, devono comunque essere responsabilizzati ad una corretta programmazione delle proprie immissioni, dal punto di vista tecnico ed economico, pur tenendo conto delle peculiarità delle diverse fonti.

Come si legge nella medesima sentenza, "La regolazione economica e tecnica dell'Autorità deve, pertanto, esercitarsi in modo da pervenire ad una soluzione che, da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza mediante l'imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di sbilanciamento, dall'altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell'energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile. In definitiva, rientra nella valutazione tecnica dell'Autorità il potere di individuare, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del settore, la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento che tengono conto della peculiarità della fonte."

Dalla sentenza sono desumibili alcune indicazioni che saranno alla base di un documento per la consultazione che sarà a brevissimo assunto dall'Autorità, in vista della definizione della nuova disciplina.
Le indicazioni desumibili dalla sentenza per il prossimo intervento dell'Autorità possono essere così sintetizzate:

  • le unità di produzione alimentate da fonti non programmabili sono assoggettate alla regolazione degli sbilanciamenti, così come le altre fonti;
  • in ragione delle peculiarità delle singole fonti non è possibile equiparare tali fonti, sic et simpliciter, alle programmabili;
  • una possibile soluzione (implicitamente suggerita dal Consiglio di Stato) potrebbe essere quella di definire franchigie differenziate per fonte.


(*) Tale scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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