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Comunicato stampa

Deliberati i criteri per la definizione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo ott. 2005 - sett. 2009

Milano, 30 juuli 2005

L'Autorità per

l'energia elettrica e il gas ha approvato i criteri per la definizione delle

tariffe di trasporto del gas naturale sulla rete nazionale e regionale dei

gasdotti per il secondo periodo regolatorio (1 ottobre 2005 - 30 settembre

2009). Snam Rete Gas Spa e gli altri soggetti che posseggono quote residuali

della rete dovranno ora definire i puntuali valori tariffari che entreranno

definitivamente in vigore dopo approvazione dell'Autorità. La delibera è

disponibile sul sito www.autorita.energia.it

La rete nazionale di trasporto del gas naturale è composta dalle grandi

dorsali in alta pressione che si dipartono dai punti di importazione, dagli

stoccaggi e dalle produzioni nazionali. La tariffa di trasporto si applica ai

clienti direttamente allacciati, mentre per quelli allacciati alle reti di

distribuzione locale in bassa pressione (tra cui i domestici) la tariffa di

trasporto è una delle componenti che determinano il prezzo finale per i

consumatori.

Le decisioni dell'Autorità sono

conseguenti alle esigenze di modifica e integrazione emerse nel primo periodo di

regolazione e agli esiti della consultazione svolta sul documento di proposta

pubblicato lo scorso 5 maggio. Tengono inoltre conto di un'equa ripartizione,

tra utenti e operatori del trasporto, delle maggiori efficienze ottenute da

questi ultimi nei propri costi operativi.

Per la determinazione dei

livelli tariffari sono confermati i meccanismi già in vigore negli scorsi 4

anni, ed è stato definito un tasso di remunerazione del capitale investito pari

al 6,7 % reale pre-tasse, valore ridotto rispetto al precedente ed in linea con

gli altri servizi a rete nazionali e europei.

I nuovi investimenti vengono

incentivati prevedendo il riconoscimento di un tasso di remunerazione maggiorato

rispetto a quello riconosciuto sul capitale esistente al termine dell'esercizio

2004 e per una durata superiore al periodo di regolazione. Sia l'incremento del

tasso di remunerazione sia la durata sono differenziati in funzione delle

diverse tipologie di investimento; ad esempio, per gli investimenti strutturali,

mirati alla realizzazione di nuove capacità di trasporto per

l'approvvigionamento dall'estero, a favore della sicurezza e della concorrenza,

la maggiorazione del tasso è pari al 3% per 15 anni. La remunerazione dei nuovi

investimenti effettuati è comunque garantita indipendentemente dai volumi

trasportati.

Con la nuova disciplina, saranno

possibili, dall'anno termico 2006-2007, conferimenti e tariffe per periodi

inferiori all'anno per i punti di entrata, allo scopo di migliorare la

flessibilità nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto. Per il

transito del gas sulla rete nazionale di gasdotti, sono invece, fin da subito,

individuati corrispettivi specifici di uscita e confermati corrispettivi

variabili ridotti. E' stato eliminato il corrispettivo fisso di abbonamento che,

introdotto come elemento di degressività nel primo periodo di regolazione, si è

trasformato di fatto, nel tempo, in una barriera all'entrata sul mercato finale

per i nuovi operatori: sarà sostituito, a partire dall'anno termico 2006-2007,

da un corrispettivo per la misura, determinato in modo tale da incentivare

l'attività di misura e rilevazione dati, anche con la finalità di favorire lo

sviluppo del mercato gas. Sono state inoltre definite condizioni più favorevoli

per lo sviluppo dei contratti di interrompibilità, garantendo però che il

servizio sia effettivamente disponibile.

Con riferimento alla struttura e

all'articolazione tariffaria, si è mantenuta la ripartizione dei ricavi tra le

componenti capacity e commodity nel rapporto 70/30, confermando

inoltre il modello tariffario entry-exit per la determinazione dei

corrispettivi di capacità sulla rete nazionale mentre si prospetta per il futuro

una tariffa regionale unica a livello nazionale, al fine di attenuare le

penalizzazioni delle aree con minori dotazioni infrastrutturali.

La piattaforma tariffaria

predisposta dall'Autorità sarà aggiornata annualmente applicando il recupero di

produttività (price cap) alle sole componenti del vincolo relative ai

costi operativi e alla quota ammortamento e non sul totale del vincolo, come

avveniva per il primo periodo di regolazione.

I criteri tariffari definiti

dall'Autorità assicurano condizioni:

  • favorevoli per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, anche al fine di ottenere un'offerta di capacità che garantisca più sicurezza e più concorrenza, grazie ad adeguati margini in eccesso rispetto alle prospettive di sviluppo della domanda;
  • in grado di permettere lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione e di una funzione da "hub" del territorio italiano per il continente europeo;
  • funzionali alla creazione di un mercato spot del gas e della relativa capacità di trasporto, che permetta di superare i vincoli alla concorrenza derivanti dall'uso diffuso di contratti pluriennali "take or pay".

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