Comunicato stampa
Deliberate le condizioni per il dispacciamento ed emanate disposizioni per il mercato dell'elettricità
Milano, 4 May 2001
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito
le condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica, come previsto dal
decreto di liberalizzazione, e ha emanato alcune disposizioni generali per il
funzionamento della borsa dell'elettricità. I due provvedimenti sono
disponibili sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
Condizioni per il dispacciamento dell'energia elettrica.
Il
provvedimento regola le condizioni per il dispacciamento dell'energia
elettrica sulle reti nazionali con particolare riferimento alla gestione delle
congestioni (scarsità della capacità di trasporto di una rete), al
mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta e alla gestione delle
riserve, garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Autorità il
Gestore della rete di trasmissione nazionale (Grtn) procederà ad elaborare le
regole per il dispacciamento, attività che svolge in concessione. Le regole per
il dispacciamento interessano tutti gli utenti delle reti, sia i fornitori che
immettono l'elettricità sia i clienti che la prelevano.
La regolazione dell'attività di dispacciamento rappresenta
un tassello fondamentale per consentire l'avvio del dispacciamento di merito
economico (basato sul minor prezzo offerto) previsto dal decreto legislativo di
liberalizzazione contestualmente all'avvio della borsa elettrica, e garantire
la "convivenza" delle transazioni definite nell'ambito della borsa
con quelle dei contratti bilaterali (fuori borsa) al fine di garantire la
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.
Disposizioni sul mercato dell'energia elettrica.
Il
provvedimento definisce il quadro di regole e norme generali cui si atterranno
gli interventi dell'Autorità per garantire la promozione della concorrenza,
in un mercato caratterizzato dalla presenza di un operatore in posizione
dominante. L'Autorità intende prevenire l'esercizio di potere di mercato
attraverso la trasparenza delle procedure, stabilendo condizioni non
discriminatorie per i vari operatori, assicurando meccanismi efficienti nella
formazione dei prezzi.
Per consentire all'Autorità il continuo monitoraggio dei
comportamenti dei soggetti che opereranno nella borsa dell'elettricità, il
provvedimento delinea le modalità informative cui il gestore del mercato dovrà
attenersi. In particolare dovranno essere fornite periodiche relazioni sul
funzionamento del mercato elettrico nelle sue varie fasi operative, mentre lo
svolgimento delle negoziazioni sarà seguito dall'Autorità attraverso un
collegamento telematico diretto con la borsa.