Data pubblicazione: 19 December 2011
Delibera 15 December 2011
ARG/com 185/11
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 di attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: decreto legislativo n. 146/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 10 aprile 2003, n. 33/03 avente per oggetto il "Regolamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi";
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'Allegato A alla medesima (TIV) e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07, che ha approvato il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, come successivamente modificato ed integrato (TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e l'Allegato A (TIT) e l'Allegato B (TIC) alla medesima e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, GOP 28/08 istitutiva dello Sportello del Consumatore di energia e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, come successivamente modificata ed integrata (RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e successive modifiche ed integrazioni (TIQV);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'Allegato A alla medesima e successive modifiche ed integrazioni (TIVG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche ed integrazioni (TIS);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, VIS 76/11 (deliberazione VIS 76/11) recante "Avvio di una attività di una ricognizione in materia di contratti non richiesti di forniture di energia elettrica e/o gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 recante "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica";
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, GOP 52/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11 (di seguito: deliberazione GOP 55/11).
Considerato che:
- l'Autorità ai sensi della legge n. 481/95 persegue, tra le altre, la finalità di garantire la promozione della concorrenza e della tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas e che, nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi;
- nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas naturale si è registrata la pratica consistente nell'attivazione di contratti di vendita non richiesti a danno di clienti finali;
- sono pervenute numerose segnalazioni sia alla Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità sia allo Sportello per il consumatore di energia, da parte di singoli consumatori domestici, non domestici ed Associazioni di consumatori, aventi ad oggetto l'attivazione non richiesta di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale;
- le segnalazioni dei clienti finali attinenti l'attivazione non richiesta di nuove forniture hanno riguardato sia la fase di contatto con il cliente finale da parte dell'esercente al fine di concludere un contratto sia la fase successiva relativa alle modalità attualmente disponibili per consentire al cliente di ritornare con il proprio fornitore;
- l'Autorità, in esecuzione della deliberazione VIS 76/11 ha svolto nei mesi di settembre e ottobre 2011, audizioni di Associazioni di consumatori domestici e non domestici, di imprese esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale e di Associazioni rappresentative delle medesime imprese, in cui i soggetti auditi sono stati invitati, sulla base di una check list contenente i rilevanti temi di interesse sulla materia in oggetto, ad illustrare, oltre alle principali criticità riscontrate in tema di contratti non richiesti, anche eventuali proposte per contrastare il fenomeno.
Considerato inoltre che:
- il "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali" ha dettato specifiche regole di correttezza alle quali devono uniformarsi gli esercenti la vendita ed il personale commerciale dagli stessi impiegato, prevedendo specifici obblighi informativi nella fase precontrattuale e comportamenti che gli incaricati commerciali devono adottare nei contatti con il cliente finale;
- le informazioni che devono essere fornite in occasione di un'offerta contrattuale, e in ogni caso prima della conclusione del contratto, prevedono, tra l'altro, i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento e la facoltà di recesso dal contratto;
- le disposizioni regolatorie in materia di switching definiscono gli obblighi, i flussi informativi e le tempistiche per l'esecuzione di un contratto di vendita concluso tra il cliente finale titolare del punto di prelievo/ riconsegna ed un venditore;
- la regolazione vigente non consente di reinserire senza soluzione di continuità il punto di prelievo/riconsegna attivato senza il consenso del cliente finale nel contratto di trasporto e dispacciamento del fornitore che il cliente non ha mai scelto di abbandonare;
- la competenza ad accertare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette è assegnata dall'articolo 27 del Codice del consumo, così come modificato dal decreto legislativo n. 146/07, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, nell'ambito dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria in capo al soggetto responsabile dei comportamenti censurati;
- in esito alle audizioni delle Associazioni di consumatori domestici e non domestici, di imprese esercenti la vendita di energia elettrica e/o di gas naturale e di Associazioni rappresentative delle medesime imprese, sono state proposte due linee di azione prevalenti: la prima di ulteriore rafforzamento delle misure preventive in una logica di autoregolazione, la seconda di introduzione di una specifica procedura di gestione delle controversie in materia nonché di una regolazione ripristinatoria a favore del cliente finale;
- le attivazioni di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale non richieste ostacolano lo sviluppo della concorrenza minando la fiducia del cliente nei confronti del mercato libero e delle imprese che vi operano.
Ritenuto necessario:
- confermare la fiducia dei clienti finali nel mercato attraverso un intervento volto a rafforzarne i diritti;
- realizzare il più ampio coinvolgimento delle parti interessate nonché individuare e ove possibile condividere le soluzioni più efficaci per contrastare il fenomeno dei contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o gas naturale;
- avviare a tal fine un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di procedure per la disciplina relativa a contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o gas naturale
DELIBERA
- di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di elettricità e/o di gas naturale;
- di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ed al Direttore della Direzione Mercati ciascuno per la propria area di competenza secondo quanto previsto dalla deliberazione GOP 55/11;
- di pubblicare, contestualmente alla presente deliberazione, il documento per la consultazione recante "Misure preventive e ripristinatorie relative a contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o gas naturale";
- di prevedere la conclusione del procedimento di cui al punto 1, mediante l'adozione del provvedimento entro il 29 febbraio 2012;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
15 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni