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Data pubblicazione: 02 detsember 2011

Delibera 01 detsember 2011

ARG/elt 175/11

Determinazione dell’aliquota definitiva di integrazione tariffaria, relativa all’anno 2007, per l’impresa elettrica minore non trasferita all’Enel S.p.A. S.I.P.P.I.C. S.p.A.

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009 (di seguito: DPR 20 novembre 2009);
  • il decreto legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni con la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto legge n. 105/10);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 (di seguito: DPR 24 agosto 2011)
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione n. 182/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 , come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004 n. 145/04 (di seguito: deliberazione n. 145/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05 (di seguito: deliberazione n. 254/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006 n. 144/06 (di seguito: deliberazione n. 144/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2007, n. 87/07 (di seguito: deliberazione 87/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2008, VIS 107/08 (di seguito: deliberazione VIS 107/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2009, VIS 21/09 (di seguito: deliberazione VIS 21/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, VIS 22/10 (di seguito: deliberazione VIS 22/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010, ARG/elt 134/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 134/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 4/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011 ARG/elt 6/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, ARG/elt 43/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 43/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 aprile ARG/elt 54/11 (di seguito: ARG/elt 54/11;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/elt 90/11;
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007, recante "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008-2011" - Atto n. 34/07 (di seguito: documento per la consultazione 2 agosto 2007);
  • il materiale acquisito nel corso dell'ispezione tenutasi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2007;
  • le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2007, dell'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A., e in particolare le comunicazioni: 9 gennaio 2009, prot. 9 (prot. Autorità n. 976 del 9 gennaio 2009); 7 maggio 2009, prot. 910 (prot. Autorità  n. 24848 del 11 maggio 2009); 24 giugno 2011 prot. 3131 (prot. Autorità n. 17663); del 30 giugno 2011), 24 ottobre 2011 prot. 5411 (prot. Autorità n. 28072 del 31 ottobre 2011);
  • le comunicazioni di S.I.P.P.I.C. S.p.A. sul medesimo procedimento ed, in particolare, la comunicazione: 14 luglio 2011 prot. 1832/11 (prot. Autorità 18898 del 14 luglio 2011);
  • il parere del prof. Ugo Sostero, siglato il 30 giugno 2010, prot. 24512 del 2 luglio 2010.

Considerato che:

  • l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere, a titolo di integrazione tariffaria, alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori);
  • ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
  • la deliberazione n. 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione n. 182/00;
  • ai sensi del comma 3, della deliberazione n. 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto prende, come base di riferimento, la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria definitiva, relativa all'anno più recente.

Considerato che:

  • con deliberazione ARG/elt 54/11, l'Autorità ha determinato l' aliquota definitiva relativa all'anno 2006 per S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
  • ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria, corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alla suddetta impresa a partire dal 1 gennaio 2007, sono state ricalcolate sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 2006;
  • con la comunicazione del 24 ottobre 2011 sopra citata, la Cassa ha trasmesso all'Autorità la proposta di aliquota definitiva di integrazione, per l'anno 2007, spettante all'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A.

Considerato che:

  • il procedimento di determinazione delle aliquote definitive per gli anni 2003 e 2004 è stato particolarmente complesso, con richieste reiterate di informazioni, sia da parte dell'Autorità sia da parte della Cassa e con l'adozione di alcuni provvedimenti, quali la deliberazione VIS 107/08, con la quale l'AEEG richiede alla SIPPIC le informazioni mancanti al fine di determinare le integrazioni tariffarie, la deliberazione VIS 21/09, con cui dispone l'avvio di un'istruttoria formale per l'accertamento della violazione e, successivamente, la deliberazione VIS 22/10, con cui irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 480.000 Euro;
  • agli esiti del procedimento di determinazione delle aliquote definitive 2003 e 2004, la Cassa, nel corso di successive comunicazioni, ha evidenziato all'impresa e all'Autorità che, permanendo numerose lacune informative, ha dovuto determinare le aliquote sulla base dei soli elementi informativi in possesso degli uffici, non tenendo conto delle voci di spesa non sufficientemente e dettagliatamente giustificate, nonché provvedendo alla determinazione d'ufficio degli interessi attivi sui finanziamenti verso imprese controllate/collegate;
  • nella sua attività di verifica, nell'ambito del procedimento di determinazione delle aliquote definitive 2003 e 2004, l'Autorità ha acquisito il parere dal prof. Sòstero, dell'Università di Venezia, in merito alla determinazione d'ufficio di interessi attivi sui finanziamenti verso imprese controllate, collegate e controllanti;
  • le medesime problematiche sono state rinvenute anche nei procedimenti di determinazione delle aliquote 2005 e 2006 e, di conseguenza, è stata applicata la medesima metodologia;
  • con le comunicazioni sopra citate, relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria per l'anno 2007, la Cassa ha trasmesso la proposta di aliquota provvisoria e, dopo aver acquisito il riscontro dell'impresa, ha trasmesso l'aliquota definitiva di integrazione tariffaria, per l'anno 2007, spettante all'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
  • la Cassa precisa, in particolare, che, in coerenza con la metodologia adottata negli anni dal 2003 in avanti, "in assenza di un prospetto di riconciliazione attendibile tra i dati riportati nella scheda istruttoria CCSE e i corrispondenti dati di bilancio, non risulta possibile effettuare una verifica di congruità. Pertanto, nel calcolo dell'aliquota di integrazione tariffaria provvisoria sono stati impiegati i valori risultanti dal bilancio d'esercizio (conto economico), al netto dei ricavi/costi per altre attività come risultanti nella modulistica di unbundling resa ai sensi delle delibere AEEG in materia". Inoltre, con riferimento ai crediti finanziari verso società controllate/controllanti/partecipate "si ritiene... che continuino a permanere carenze informative tali da indurre a ritenere in essere, per l'anno 2007, l'attività di sussidio ad attività estranee a quelle elettriche, a mezzo di proventi rinvenienti dal sistema di integrazione tariffaria. Tali carenze informative giustificano la determinazione d'ufficio della entità della perdita economica a danno del sistema di integrazione tariffaria, derivante dalla mancata applicazione di interessi sugli importi oggetto di finanziamento verso le imprese controllate/collegate, al fine di evitare una ingiusta penalizzazione economica al sistema elettrico, sul quale gravano gli oneri connessi alle attività di finanziamento infragruppo".

Considerato che:

  • sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa, le istruttorie per la determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria per la S.I.P.P.I.C. S.p.A., relativa all'anno 2008, è in corso;
  • in relazione a quanto sopra, valutazioni preliminari indicano che la posizione debitoria della medesima S.I.P.P.I.C. S.p.A. verso la Cassa potrebbe ridursi.

Considerato infine che:

  • il DPR 20 novembre 2009 nomina il dott. Nando Pasquali a commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti relativi alla produzione dell'energia elettrica nell'isola di Capri.
  • il DPR 24 agosto 2011 proroga il mandato straordinario del Governo, di cui al precedente alinea, fino alla data del 31 luglio 2012.

Ritenuto opportuno:

  • determinare, in via definitiva, l'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2007, per l'impresa elettrica minore S.I.P.P.I.C. S.p.A. (isola di Capri), in conformità con le proposte dalla Cassa;
  • che l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2007, per l'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, si applichi come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2008, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione n. 288/05

DELIBERA

  1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota definitiva, relativa all'anno 2007, per ogni kWh venduto dall'impresa S.I.P.P.I.C. S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1 , allegata al presente provvedimento;
  2. di disporre che, per l'anno 2008 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione n. 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2008 pari alla componente combustibile dell'aliquota definitiva per l'anno 2007 approvata con il presente provvedimento;
  3. di notificare il presente provvedimento al dottor Nando Pasquali, presso la sede del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., V.le Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 dicembre 2011
Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati:

Altri documenti:

Ufficio responsabile:

dtrf


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