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Data pubblicazione: 28 October 2011

Delibera 27 October 2011

ARG/gas 145/11

Approvazione della proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, predisposto dal Gestore dei mercati energetici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 14 aprile 2011 - ARG/gas 45/11 e modifica del termine di cui all’articolo 8, comma 3, della medesima deliberazione

Visti:

  • la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
  • la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
  • il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 115/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
  • le lettere della società Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: GME) 6 giugno 2011, prot. Autorità 16382 del 16 giugno 2011 (di seguito: lettera 6 giugno 2011) e 10 ottobre 2011, prot. Autorità 26625 del 17 ottobre 2011 (di seguito: lettera 17 ottobre 2011).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 45/11 l'Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011;
  • con la deliberazione ARG/gas 81/11 l'Autorità ha differito al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, la data prevista per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione ARG/gas 45/11;
  • il comma 5.1, della deliberazione ARG/gas 45/11 dispone che il GME organizzi e gestisca una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento (di seguito: piattaforma del bilanciamento), secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite in un regolamento da pubblicare, previa consultazione dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità;
  • con la lettera 6 giugno 2011 il GME, a conclusione del processo di consultazione, ha trasmesso all'Autorità la proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento, in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • da un primo esame della documentazione acquisita è tra l'altro emersa l'esigenza, rappresentata dalla generalità degli operatori che hanno partecipato alla consultazione, che quest'ultima avesse ad oggetto anche le Disposizioni Tecniche di Funzionamento attuative del regolamento della piattaforma del bilanciamento (di seguito: DTF); ciò al fine di poter disporre - almeno nella fase iniziale - di un quadro conoscitivo completo della disciplina di funzionamento della piattaforma;
  • il differimento al primo giorno gas del mese di dicembre 2011 della data prevista per la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 11 della deliberazione ARG/gas 45/11, disposto dalla deliberazione ARG/gas 81/11, consentiva l'acquisizione di ulteriori contributi da tutti i soggetti interessati; gli Uffici dell'Autorità hanno pertanto invitato il GME ad effettuare una nuova consultazione sulle DTF e sulla proposta di regolamento, aggiornata anche sulla base di alcuni elementi discussi in incontri tecnici con gli Uffici stessi;
  • con la lettera 17 ottobre 2011 il GME, a conclusione della seconda  consultazione, ha trasmesso all'Autorità una nuova proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento.

Considerato che:

  • l'esame della documentazione acquisita evidenzia alcuni fraintendimenti sulla reale portata e natura di alcune disposizioni contenute nella proposta di regolamento; in particolare, numerosi operatori hanno criticato:
    1. le misure "sanzionatorie" previste dal Titolo V della proposta, in quanto costituirebbero esercizio di competenze intestate all'Autorità all'art.2, comma 20, lett. c, della legge n. 481/95;
    2. le diverse ipotesi di esclusione o di sospensione dell'utente abilitato dalla piattaforma del bilanciamento, previste agli artt. 24, 39, 40, 41 e 42 della proposta di regolamento, in quanto contrasterebbero con l'obbligo per il medesimo utente di formulare offerte su tale piattaforma, previsto dal comma 6.1 della deliberazione ARG/gas 45/11;
  • le disposizioni del regolamento richiamate alla precedente lettera (a), in realtà, nonostante la terminologia adottata, oltre a essere coerenti con altre clausole di regolamenti di altre piattaforme gestite dal GME, non hanno ad oggetto l'applicazione di sanzioni amministrative, ma sono strumenti di natura privatistica cui il GME ricorre nell'erogazione del servizio reso all'utente abilitato, nei casi di gravi inadempimenti, da parte di quest'ultimo, di alcune obbligazioni contrattuali ritenute essenziali per il corretto funzionamento della piattaforma del bilanciamento;
  • le ipotesi richiamate alla precedente lettera (b) attengono alla fase funzionale del rapporto contrattuale tra utente abilitato e GME (e in alcuni casi del rapporto tra il medesimo utente e Snam Rete Gas S.p.A.) e sono pertanto indipendenti dall'obbligo, di natura pubblicistica, di formulare offerte sulla piattaforma del bilanciamento;
  • peraltro, ai fini di adempiere quest'ultimo obbligo, l'utente abilitato è tenuto a concludere e correttamente eseguire i predetti rapporti contrattuali, con la conseguenza che l'eventuale sospensione o esclusione dalla piattaforma in forza di tali rapporti non esclude la responsabilità dell'utente abilitato per la conseguente impossibilità di offrire sulla piattaforma di bilanciamento; tale considerazione vale, in particolare, per le seguenti clausole della proposta di regolamento:
    • gli artt. 41 e 42 che prevedono la sospensione dalla piattaforma per inadempimento alle obbligazioni di comunicazione e di pagamento dei corrispettivi nei confronti del GME, nonché delle altre obbligazioni relative al rapporto contrattuale con Snam Rete Gas S.p.A.;
    • gli artt. 38, 39 e 40 che riconoscono al GME il diritto di sospendere o escludere l'utente abilitato dalla piattaforma in caso di utilizzi abusivi del sistema informatico o di gravi turbamenti del mercato; tali misure hanno anche la finalità di preservare il corretto funzionamento della piattaforma e di contenere gli effetti pregiudizievoli di comportamenti che, impedendo il regolare svolgimento del mercato, sono di norma idonei a integrare una ulteriore violazione della deliberazione ARG/gas 45/11;
    • l'art. 24 che prevede l'esclusione dalla piattaforma su richiesta dell'utente che vi aderiva, consente al soggetto che non è più tenuto all'obbligo di offerta, di recedere dal rapporto con il GME.
  • in coerenza con quanto sopra considerato, la proposta del regolamento prevede che il GME, qualora sospenda o escluda l'operatore dalla piattaforma del bilanciamento, ne dia tempestiva informazione all'Autorità per le valutazioni e gli eventuali seguiti di competenza.

Considerato inoltre che:

  • la proposta di regolamento disciplina, all'art. 7, i corrispettivi dovuti dagli operatori a fronte del servizio fornito dal GME, articolati in un corrispettivo di accesso, un corrispettivo fisso annuo e un corrispettivo per i quantitativi negoziati nella misura definita dal GME e approvata dall'Autorità;
  • con la lettera 10 ottobre 2011, il GME ha, altresì, sottoposto all'approvazione dell'Autorità la proposta della misura dei corrispettivi di cui al precedente alinea, prevedendo l'applicazione del solo corrispettivo per i quantitativi negoziati con valore pari a 0,003 euro/GJ.

Considerato infine che:

  • con la lettera 10 ottobre 2011, il GME, al fine di rendere disponibili all'Autorità i dati e le informazioni previste ai sensi dei commi 6.5 e 8.3 della deliberazione ARG/gas 45/11, ha prospettato modalità analoghe a quelle definite, ai sensi della deliberazione ARG/elt 115/08, per il monitoraggio dei mercati elettrici; e che l'adozione delle predette modalità comporta il posticipo dalle 12:00 alle 15:00 di ciascun giorno del termine per la trasmissione delle informazioni all'Autorità, stabilito al comma 8.3, della deliberazione ARG/gas 45/11;
  • il posticipo del termine di cui al precedente alinea è funzionale a promuovere l'efficienza della verifica, da parte dell'Autorità, del regolare funzionamento del sistema di bilanciamento mediante l'impiego di strumenti e procedure consolidati.

Ritenuto che:

  • la proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento, nella versione pervenuta dal Gestore dei mercati energetici con lettera 10 ottobre 2011, per quanto di competenza dell'Autorità e nei termini sopra precisati, sia conforme con le disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11;
  • sia pertanto necessario approvare la predetta proposta;
  • al fine di evitare fraintendimenti sulla corretta qualificazione degli atti che il GME può adottare ai sensi del Titolo V del predetto regolamento, sia opportuno che il GME sostituisca il termine "sanzione" con diversa terminologia, anche nell'ambito degli altri regolamenti di piattaforme da esso gestite;
  • sia opportuno approvare la proposta del GME della misura dei corrispettivi per i servizi forniti;
  • sia opportuno posticipare alle 15:00, il termine previsto al comma 8.3, della deliberazione ARG/gas 45/11

DELIBERA

  1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di regolamento della piattaforma del bilanciamento, nella versione presentata dal Gestore dei mercati energetici S.p.A. con lettera 10 ottobre 2011 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di approvare la proposta del GME, trasmessa con lettera 10 ottobre 2011, circa i corrispettivi per i servizi forniti, che prevede l'applicazione del solo corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al punto precedente, con valore pari a 0,003 euro/GJ;
  3. di prevedere che il GME, con riferimento al testo del regolamento di cui al punto 1, nonché agli altri regolamenti di piattaforme gestite dal medesimo GME, sostituisca i termini "sanzione" e "sanzioni" con altre espressioni adeguate alle esigenze di chiarezza terminologica indicate in motivazione;
  4. di prevedere che al comma 8.3, della deliberazione ARG/gas 45/11 il termine "12:00" sia sostituita con il termine "15:00";
  5. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore dei mercati energetici, con sede legale in Largo Giuseppe Tartini, 3/4, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.



27 ottobre 2011                                                                           

IL PRESIDENTE                                                                                                              
Guido Bortoni


 

Tag: bilanciamento


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