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Data pubblicazione: 09 september 2011

Delibera 08 september 2011

ARG/elt 117/11

Approvazione delle modifiche apportate da Terna ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 19 maggio 2011, ARG/elt 59/11, ai contratti con i soggetti che si avvalgono delle misure di cui al comma 6 dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009 n. 99/09 e con i soggetti individuati per dare esecuzione alle misure medesime

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge n. 99/09);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge n. 41/10);
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 179/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2009, ARG/elt 195/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2010, ARG/elt 15/10, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 65/10, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/10);
  • la comunicazione di Terna del 12 maggio 2011, prot. Autorità n. 13401 del 16 maggio 2011 (di seguito: comunicazione 12 maggio 2011);
  • la deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2011, ARG/elt 59/11, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 59/11);
  • la comunicazione di Terna del 1 agosto 2011, prot. Autorità n. 020550 del 1 agosto 2011 (di seguito: comunicazione 1 agosto 2011).

Considerato che:

  • la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che Terna predisponga e renda disponibile ai soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 99/09 (di seguito: soggetti finanziatori degli interconnector), che intendano avvalersi delle misure di cui al comma 6 del medesimo articolo 32, un contratto (di seguito: contratto Terna-finanziatori) che disciplini tra l'altro l'entità e la forma delle garanzie del rispetto degli obblighi contrattuali che i soggetti selezionati sono tenuti a rendere disponibili a Terna;
  • la deliberazione ARG/elt 179/09 prevede che Terna predisponga il contratto che regola il rapporto tra Terna medesima e i soggetti che si impegnano a dare esecuzione al servizio di importazione virtuale (di seguito: shipper)selezionati in esito ad apposite procedure concorsuali (di seguito: contratto Terna-shipper);
  • con la deliberazione ARG/elt 195/09, l'Autorità ha approvato lo schema di contratto Terna-finanziatori e lo schema di contratto Terna-shipper predisposti da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 179/09;
  • con la comunicazione 12 maggio 2011, Terna ha evidenziato che alcuni operatori lamentano gli eccessivi costi in cui gli stessi incorrono per effetto della prestazione:
    • della garanzia prevista nel contratto Terna-finanziatori a copertura del pagamento dei corrispettivi per l'interconnessione virtuale di cui all'articolo 6 della deliberazione ARG/elt 179/09 e del controvalore dell'energia elettrica che il soggetto finanziatore è tenuto a consegnare nel mercato estero agli shipper;
    • della garanzia prevista dalla deliberazione ARG/elt 65/10 a copertura della mancata disponibilità delle risorse incrementali di riduzione istantanea del prelievo.

Considerato altresì che:

  • con la deliberazione ARG/elt 59/11 l'Autorità ha previsto che Terna procedesse ad inviare all'Autorità per l'approvazione una proposta di modifica dei contratti Terna-finanziatori e dei contratti Terna-shipper che, recependo quanto disposto nella parte motiva della medesima deliberazione, consentisse di ridurre l'entità dei costi lamentati dagli operatori e di cui alla comunicazione 12 maggio 2011, senza peraltro aumentare il rischio sopportato da Terna, e per essa dall'intero sistema, nei casi di mancato inadempimento della controparte;
  • con la comunicazione 1 agosto 2011, Terna ha trasmesso all'Autorità per l'approvazione le modifiche del contratto Terna-finanziatori e del contratto Terna-shipper intese a recepire quanto disposto con la deliberazione ARG/elt 59/11.

Ritenuto che:

  • le modifiche apportate da Terna al contratto Terna-finanziatori e al contratto Terna-shipper e di cui alla comunicazione 1 agosto 2011 rispondano alle previsioni ed alle finalità di cui alla deliberazione ARG/elt 59/11;
  • sia comunque opportuno che nei contratti di cui alla comunicazione 1 agosto  2011 sia meglio precisato che:
    • nel contratto Terna-finanziatori, in caso di mancata riconsegna in Italia al soggetto finanziatore dell'energia dallo stesso consegnata all'estero, Terna riconosce al soggetto finanziatore il controvalore di mercato solo per l'energia elettrica corrispondente alle quantità consegnate all'estero, non riconsegnate in Italia e strettamente necessarie ad assolvere ai corrispondenti impegni contrattuali fino al momento in cui Terna stessa non dia indicazione che il soggetto finanziatore non è più tenuto a consegnare l'energia elettrica;
    • nel contratto Terna-shipper, in caso di mancata consegna all'estero allo shipper dell'energia da questo riconsegnata in Italia, Terna riconosce allo shipper il controvalore di mercato solo per l'energia elettrica corrispondente alle quantità riconsegnate in Italia, non consegnate all'estero e strettamente necessarie ad assolvere ai corrispondenti impegni contrattuali fino al momento in cui Terna stessa non dia indicazione che lo shipper non è più tenuto a riconsegnare l'energia elettrica;
  • sia pertanto opportuno approvare le suddette modifiche al contratto Terna‑finanziatori e al contratto Terna-shipper affinché si applichino ai contratti Terna-finanziatore ed ai corrispondenti contratti Terna-shipper anche per il restante periodo del 2011 solo relativamente ai casi in cui sia i soggetti finanziatori interessati che gli shipper ad essi abbinati ne facciano congiuntamente richiesta a Terna

 

DELIBERA

  1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, le modifiche apportate da Terna Spa al contratto Terna-finanziatori e al contratto Terna-shipper e di cui alla comunicazione 1 agosto  2011;
  2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A.;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


8 settembre 2011                                       

IL PRESIDENTE                                                  
Guido Bortoni


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