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Data pubblicazione: 14 June 2011

Delibera 09 June 2011

ARG/elt 72/11

Abrogazione del punto 2 della deliberazione dell’Autorità per l’energia e il gas 16 dicembre 2008 ARG/elt 184/08 in relazione alle modalità di definizione dell’acconto ai fini dello scambio sul posto

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/08);
  • le deliberazione 3 dicembre 2010, ARG/elt 226/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 226/10);
  • le "Regole Tecniche: determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell'articolo 10 del TISP - Edizione n. 3" (di seguito: Regole Tecniche TISP) inviate dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE) con la lettera del 25 marzo 2011 (di seguito: lettera del 25 marzo 2011);
  • la lettera del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità dell'1 aprile 2011, di verifica, tra l'altro, delle Regole Tecniche TISP (di seguito: lettera dell'1 aprile 2011).

Considerato che:

  • il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 prevede che "il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione n. 74/08."; e che, pertanto, il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08, in assenza di dati più precisi, ha definito in modo convenzionale il valore del primo acconto erogato nell'ambito dello scambio sul posto a seguito della stipula della convenzione;
  • la deliberazione ARG/elt 226/10 ha modificato il TISP prevedendo disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei flussi informativi necessari ai fini dell'applicazione della disciplina dello scambio sul posto; e che, in particolare, la medesima deliberazione ha previsto che "il valore in acconto del contributo in conto scambio, è definito sulla base del conguaglio dell'anno o degli anni precedenti affinché il valore erogato in acconto sia, con buona probabilità, prossimo a quello atteso a conguaglio; transitoriamente, nell'attesa di disporre di dati sufficienti per l'applicazione della predetta modalità di calcolo dell'acconto, è possibile definire formule convenzionali che mediamente permettano di erogare un contributo in acconto prossimo a quello atteso a conguaglio.";
  • a seguito delle modifiche richieste dalla deliberazione ARG/elt 226/10, il GSE, con la lettera del 25 marzo 2011, ha provveduto a trasmettere alla Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, le Regole Tecniche TISP; e che tali regole sono state positivamente verificate dalla medesima Direzione con la lettera dell'1 aprile 2011;
  • le Regole Tecniche TISP prevedono, tra l'altro, che il primo acconto erogato nell'ambito dello scambio sul posto, a seguito della stipula della convenzione, sia determinato tenendo conto dei contributi unitari in conto scambio mediamente erogati dal GSE, della potenza dell'impianto e del numero dei giorni in cui la convenzione risulta attiva nell'anno; e che, pertanto, tale criterio, seppur convenzionale, risulta più puntuale e più preciso del criterio inizialmente individuato dal punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08;
  • le disposizioni di cui al punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08, come sopra richiamate, sono quindi superate per effetto della deliberazione  ARG/elt 226/10 e delle conseguenti nuove Regole Tecniche TISP.


Ritenuto opportuno:

  • abrogare il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 per le motivazioni di cui ai precedenti alinea.

 

DELIBERA

  1. il punto 2. della deliberazione ARG/elt 184/08 è abrogato;
  2. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

9 giugno 2011                                                                            

Il Presidente
Guido Bortoni


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